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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 20588/2020 del 29/09/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La Volta Real Estate chiedeva la revocazione della sentenza della CTR Lombardia che aveva accolto l'appello dell'Agenzia (contro la sentenza di primo grado favorevole alla società) sostenendo che la CTR aveva errato nel ritenere tempestivo l'avviso di liquidazione e nel revocare le agevolazioni per trasferimenti immobiliari in aree soggette a piano urbanistico. In particolare la ricorrente deduceva che la sentenza impugnata aveva commesso un errore di fatto valutabile ai sensi dell'art.395 n.4 c.p.c. (ovvero avrebbe ignorato o frainteso atti/documenti processuali) e contestava altresì la decadenza dell'Ufficio per intempestività dell'atto impositivo ai sensi dell'art.76, c.2, lett. a), DPR n.131/1986. Chiedeva inoltre, preliminarmente, la riunione o la sospensione di altro procedimento connesso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso per cassazione, ritenendolo manifestamente infondato. Ha confermato che la CTR aveva correttamente dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione perché i profili denunciati dalla ricorrente erano errori di diritto o valutazioni (error in iudicando) e non errori di fatto incontestabili idonei a motivare la revocazione ai sensi dell'art.395 n.4 c.p.c. La Corte ha ritenuto infondata anche la richiesta di riunione dei processi. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in compensi per € 7.300,00, e ha dato atto dell'ulteriore contributo unificato dovuto ai sensi dell'art.13 DPR n.115/2002.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    La norma delimita il motivo di revocazione ai soli errori di fatto "incontrovertibilmente" emergenti dagli atti; la Corte ha ritenuto che le censure della ricorrente fossero errori di diritto o valutazioni (error in iudicando) non rientranti nell'art.395 n.4 e quindi non idonee a fondare la revocazione

  • art. 64 D.Lgs. n. 546/1992

    Richiamato dalla ricorrente come norma procedurale; la Corte non ha ritenuto che la presunta errata qualificazione dei fatti o l'errato richiamo normativo da parte del giudice di merito costituissero errore di fatto riapribile in revocazione

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma invocata dalla ricorrente per censurare una presunta violazione di legge; la Corte ha ricondotto la vicenda alla categoria dell'errore di diritto/valutazione, non rimesso al rimedio revocatorio ex art.395 c.p.c.

  • art. 76, comma 2, lett. a), DPR n. 131/1986

    Norma sul termine di decadenza per l'azione di liquidazione dell'Ufficio (motivo di merito prospettato dalla ricorrente). La Corte ha ritenuto che la questione attiene alla valutazione della decadenza e non a un errore di fatto incontestabile idoneo alla revocazione

  • art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002

    Disposizione sul contributo unificato: la Corte ha dato atto dell'obbligo della ricorrente di versare un ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es.: sentenze n. 6388/1999; 9835/2012; 9637/2013; 17847/2016; 15522/2002)

    La Corte ha richiamato principi consolidati secondo cui la revocazione per errore di fatto è ammessa solo per la erronea percezione di atti/processuali che sia incontrovertibilmente esclusa o per la supposizione dell'inesistenza di un fatto la cui verità sia invece positivamente accertata; non rientrano nella revocazione le diverse valutazioni del giudice del merito o questioni di nomen iuris/qualificazione giuridica

Massime di principio

  • La revocazione di una sentenza è ammessa solo per errori di fatto incontrovertibili (art.395 n.4 c.p.c.); errori di diritto o valutazioni giurisdizionali (error in iudicando) non sono rimediabili in revocazione
  • Per ottenere la revocazione è necessario dimostrare che la sentenza abbia tratto una conclusione da una supposizione che risulti incontrovertibilmente smentita dagli atti, o abbia ignorato un fatto la cui esistenza sia positivamente e inequivocabilmente provata nei documenti processuali
  • Questioni di qualificazione della domanda, individuazione dell'oggetto della controversia o mera diversa interpretazione/valutazione delle prove non costituiscono tipologie di errore che autorizzano la revocazione
  • La deduzione della decadenza o dell'intempestività dell'atto impositivo deve essere fondata su elementi documentali chiari e non già su ricostruzioni interpretative per poter essere invocata in revocazione
  • Richieste procedurali di riunione o sospensione tra procedimenti collegati sono valutate con attenzione e non sono automaticamente disposte: l'autonomia dei procedimenti e l'assenza di ragioni di economia giudiziaria ostano alla riunione se non sussistono specifiche necessità

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