Sentenza n. 8493/2026 - Roma, Sezione 3T
PER L'ESATTA OTTEMPERANZA alla Sentenza n. 168/2025, resa dal Giudice, dott. Claudio Silvestrini, Tribunale di Velletri, sezione lavoro, pubblicata in 30/01/2025, in merito al procedimento recante R.G. n. 4408/2024, con cui: - disapplicato l'art. 1, co. 121, della L. n. 107/2015 e s.m.i., nella parte in cui esclude i docenti non di ruolo, con incarico fino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività scolastiche, dall'erogazione della c.d. "Carta del docente" ivi prevista, dichiara il diritto della parte ricorrente a ottenere l'erogazione dei relativi buoni di spesa per la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione professionale del docente in riferimento all'a.s. indicato in motivazione, per un importo complessivamente pari a euro 500,00; - per l'effetto, condanna la parte convenuta a emettere, in favore della parte ricorrente, i predetti buoni di spesa, nella misura sopra indicata, tramite le modalità previste dall'art. 5, del D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015; - condanna la parte convenuta al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, che liquida, previa compensazione parziale, in euro 200,00, oltre accessori di legge (spese generali al 15%, IVA e CPA), da distrarsi, ove richiesto, in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Velletri, sezione lavoro, n. 168/2025, relativa all'erogazione dei buoni della Carta del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'esecuzione della sentenza n. 168/2025 del Tribunale di Velletri, sezione lavoro, che aveva disapplicato l'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015 nella parte in cui escludeva i docenti non di ruolo, con incarico fino al termine dell'anno scolastico o delle attività scolastiche, dall'erogazione della Carta del docente. La sentenza civile aveva riconosciuto il diritto della ricorrente ai buoni di spesa per la formazione e l'aggiornamento professionale, per l'importo di euro 500,00, condannando l'amministrazione alla loro emissione secondo le modalità previste dall'art. 5 del D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015. Nel giudizio di ottemperanza la ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione. Il Ministero si è costituito, ma non ha fornito chiarimenti o indicazioni circa la corretta esecuzione del titolo giudiziale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile l'azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, c.p.a., trattandosi di ottenere l'attuazione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato o comunque equiparata ai fini dell'ottemperanza. Ha precisato che, quando l'ottemperanza riguarda una pronuncia civile resa dal giudice del lavoro, il giudizio ha carattere meramente esecutivo: il giudice amministrativo deve limitarsi ad accertare l'inadempimento o l'elusione del titolo, senza integrare il contenuto della pronuncia né compiere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione. Poiché il Ministero non ha dimostrato l'avvenuta esecuzione del titolo né fornito chiarimenti idonei, il TAR ha condannato l'Amministrazione a dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Per il caso di ulteriore inadempimento, ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale del Ministero competente per materia, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli 90 giorni decorrenti dalla scadenza del termine concesso al Ministero. Il TAR ha escluso, allo stato, la condanna alle penalità di mora, ritenendo che essa potrà essere richiesta in caso di persistente inottemperanza. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 300,00 oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, c.p.a.
Consente di chiedere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È stato disapplicato dal giudice ordinario nella parte in cui escludeva i docenti non di ruolo, con incarico fino al termine dell'anno scolastico o delle attività scolastiche, dall'erogazione dei benefici della Carta del docente.
art. 5 D.P.C.M. n. 32313 del 23 settembre 2015
modalità previste dall'art. 5
Individua le modalità attraverso cui devono essere emessi i buoni di spesa riconosciuti dal titolo giudiziale.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo può essere proposta per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando la pubblica amministrazione sia obbligata a conformarsi al relativo comando.
- L'ottemperanza a una pronuncia civile resa dal giudice del lavoro ha natura meramente esecutiva: il giudice amministrativo deve accertare l'inadempimento o l'elusione del titolo, senza integrare il contenuto della sentenza o svolgere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione.
- Quando il privato deduce l'inadempimento di un titolo giudiziale e l'amministrazione non fornisce chiarimenti o prova dell'avvenuta esecuzione, il giudice può ordinare all'amministrazione di provvedere entro un termine e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- La nomina del commissario ad acta non comporta automaticamente la condanna dell'amministrazione alle penalità di mora, che possono essere valutate a fronte di una persistente inottemperanza e di una specifica richiesta dell'interessato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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