Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 393/2023 del 10/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di riesame che aveva rigettato la sua richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.U.P. (12/04/2022) volto alla confisca del presunto profitto di reati associativi e tributari. I mezzi evidenziavano soprattutto l'assenza di una autonoma motivazione del G.U.P.: il provvedimento impugnato si limitava a richiamare integralmente il parere del P.M. (contenente anche un errore materiale nella contestazione normativa, poi corretto), senza svolgere un'adeguata valutazione degli elementi a sostegno della misura. In via subordinata si censurava la mancata valutazione del periculum in mora alla luce della definizione degli illeciti tributari e dei pagamenti effettuati, e la violazione dei principi di proporzionalità e adeguatezza nel calcolo del profitto oggetto di sequestro.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite secondo cui, nel riesame dei sequestri, il tribunale deve effettuare una autonoma valutazione degli elementi a fondamento della misura e che il mero rinvio per relationem non è ammesso quando si rinvia a documenti contenenti valutazioni complesse. La Corte ha ritenuto che il decreto del G.U.P. fosse privo di autonoma motivazione (si limitava a un generale richiamo al parere del P.M., con evidente errore materiale indicativo di copia-incolla), ha annullato senza rinvio sia l'ordinanza impugnata sia il decreto di sequestro preventivo e ha disposto la restituzione di quanto sequestrato agli aventi diritto.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    Norma del codice penale relativa al reato associativo; la corretta indicazione della fattispecie contestata è rilevante ai fini dell'adeguata motivazione del provvedimento cautelare

  • art. 416-bis cod. pen.

    Citato erroneamente nel provvedimento originario; l'errore materiale nella indicazione dell'articolo è considerato elemento sintomatico della mancata autonoma valutazione del giudice

  • art. 240 cod. pen.

    Richiamato nel decreto di sequestro come norma correlata ai reati rilevanti ai fini della confisca del profitto

  • art. 321 c.2 c.p.p.

    Norma procedurale richiamata nel contesto del sequestro preventivo; il suo richiamo segnala il quadro procedurale in cui si è mosso il G.U.P.

  • art. 309 comma 9 c.p.p.

    La modifica normativa (legge 8 aprile 2015, n.47) introduce il potere di annullamento del tribunale nel riesame; la Corte ricorre al principio per valutare la necessità di autonoma motivazione

  • art. 324 comma 7 c.p.p.

    Richiamo normativo che estende l'applicazione delle disposizioni sul riesame ai provvedimenti di sequestro, nella misura in cui compatibili; la Corte lo utilizza per imporre l'obbligo di autonoma motivazione del tribunale del riesame

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U. n.18954/2016 e Sez. 5 n.24460/2019 e Sez. 3 n.30697/2022)

    Principi richiamati: il tribunale del riesame deve compiere una autonoma valutazione degli elementi a fondamento del sequestro; il mero rinvio per relationem è ammissibile solo ove il documento rinviato sia essenzialmente descrittivo e non valutativo

Massime di principio

  • Nel riesame di misure reali il giudice deve svolgere una autonoma e specifica motivazione: non è sufficiente il richiamo integrale al parere del P.M. quando questo contiene valutazioni complesse
  • Un mutamento della finalità o dell'oggetto del vincolo cautelare rispetto a precedenti sequestri richiede un nuovo esercizio del potere cautelare con motivazione distinta in ordine alla persistenza e necessità delle esigenze preventive
  • Errori materiali o inosservanze formali nel decreto (es. indicazione errata della fattispecie) possono essere indizio di un difetto motivazionale e giustificare l'annullamento
  • Il giudice deve valutare separatamente il periculum in mora e il requisito della proporzionalità/adeguatezza della misura reale, tenendo conto di eventuali definizioni tributarie e dei pagamenti intervenuti
  • Il ricorso al principio della motivazione 'per relationem' è ammesso solo se il documento rinviato è puramente descrittivo; se contiene valutazioni, il richiamo non soddisfa l'obbligo motivazionale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.