Sentenza del 29/02/2016 n. 65 - Comm. Trib. Prov. Biella
Avvisi di accertamento in capo alla società come sostituto di imposta per omessa contabilizzazione di oneri negativi e in capo al conduttore per omessa dichiarazione di reddito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli avvisi riguardavano, da un lato, la società, quale sostituto d’imposta, per l’omessa contabilizzazione di ricavi o emolumenti connessi alla concessione in locazione di un immobile all’amministratore e, dall’altro, il conduttore-amministratore per l’omessa dichiarazione del reddito o del beneficio economico derivante dall’utilizzo dell’immobile. La questione centrale era stabilire se il contratto di locazione potesse essere qualificato come fringe benefit e se, anche in assenza di effettivi versamenti, il valore dell’utilizzo dell’immobile dovesse essere fiscalmente rilevato.
La decisione
La stipula del contratto di locazione tra società e amministratore non è stata qualificata come fringe benefit. Tuttavia, i valori economici di riferimento dovevano essere considerati emolumenti imponibili in capo al conduttore-amministratore e ricavi da contabilizzare in capo alla società secondo il principio di competenza, anche se non erano stati effettuati versamenti. È stata invece riconosciuta alla società la legittimità della deduzione dei costi relativi agli ammortamenti e alle spese di manutenzione sostenute, comprese quelle conseguenti a un’inondazione. La decisione ha quindi accolto solo parzialmente le rispettive pretese, distinguendo tra ricavi ed emolumenti da contabilizzare e costi deducibili.
Norme richiamate
Principio di competenza fiscale
I ricavi e gli emolumenti devono essere imputati al periodo d’imposta cui si riferiscono, indipendentemente dall’effettivo incasso o pagamento.
Disciplina dei redditi di lavoro dipendente e degli emolumenti degli amministratori
Il valore economico attribuito all’amministratore in relazione all’utilizzo dell’immobile può costituire reddito imponibile, anche quando non vi sia un pagamento materiale e anche se il rapporto è formalizzato mediante un contratto di locazione.
Disciplina dei costi deducibili e degli ammortamenti
Gli ammortamenti e le spese di manutenzione inerenti all’attività e adeguatamente documentate possono essere dedotti dalla società, anche quando derivano da eventi dannosi come un’inondazione.
Obblighi del sostituto d’imposta
La società deve contabilizzare e assoggettare al corretto trattamento fiscale gli emolumenti o i benefici economicamente attribuiti all’amministratore, anche in assenza di un pagamento monetario diretto.
Massime di principio
- Nei rapporti tra società e amministratore, la forma contrattuale utilizzata non è decisiva: occorre valutare la sostanza economica dell’utilità attribuita e il suo eventuale collegamento con il rapporto amministrativo.
- L’assenza di pagamenti effettivi non esclude necessariamente l’imponibilità: un’utilità economicamente valutabile può costituire reddito per il beneficiario e ricavo o componente positivo per la società.
- Il principio di competenza può imporre la rilevazione fiscale di ricavi ed emolumenti nel periodo cui si riferiscono, anche se l’incasso o il pagamento avviene successivamente o non avviene.
- La qualificazione come fringe benefit non deve essere data per automatica quando esiste un contratto di locazione autonomo; il giudizio dipende dalle concrete condizioni contrattuali, dai valori di mercato e dal rapporto tra contratto e incarico amministrativo.
- La società può mantenere la deduzione di ammortamenti e spese di manutenzione se dimostra l’inerenza, l’effettività, la competenza e la corretta documentazione dei costi, anche quando le spese derivano da un evento straordinario.
- In casi analoghi è essenziale confrontare il canone o il valore applicato con i valori di mercato, verificare la contabilizzazione per competenza e separare fiscalmente le componenti positive imponibili dai costi effettivamente deducibili.
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