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Ordinanza

Ordinanza n. 445/2026 - Milano, Sezione 2

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) limitatamente al lotto n. 28, del decreto reso in data 27 novembre 2025, ai sensi dell’art. 17 comma 5 del d.lgs. 36/2023, dal Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria - Provveditorato Regionale della Lombardia, nell’ambito della “Procedura aperta, in ambito europeo, finalizzata alla conclusione di un Accordo quadro per l’affidamento dell’Appalto di fornitura del Vitto dei detenuti ed internati ristretti negli Istituti penitenziari per adulti della Lombardia, Lotti 24-27-28, da svolgersi mediante l’ approvvigionamento e consegna di derrate alimentari necessarie al confezionamento di pasti giornalieri completi colazione, pranzo e cena, ai sensi dell’art. 9 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nel rispetto dei criteri ambientali minimi CAM di cui al Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 10 marzo 2020”, recante l’aggiudicazione del predetto lotto all’operatore economico, Landucci Claudio & C. SAS di Andreini Maria Gloria; b) della comunicazione di avvenuta aggiudica, resa ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. 36/2023, prot. m_dg.DAPPR03.27/11/2025.0076530.U; c) sempre limitatamente al suddetto lotto, di tutti i verbali della Commissione giudicatrice e in modo particolare dei verbali nn. 1 del 10/10/2025, 3 del 15/10/2025, 4 del 16/10/2025, 5 del 20/10/2025, 6 del 6/11/2025, 7 dell’11/11/2025, 8 del 17/11/2025; d) sempre limitatamente al lotto n. 28, delle risultanze di gara e della proposta di aggiudicazione del Presidente della Commissione giudicatrice di cui alla nota n. 1993.ID del 17.11.2025; e) ove occorra, del Bando, del Disciplinare, e del Capitolato speciale d’appalto ove interpretati nel senso di legittimare l'attribuzione dei medesimi punteggi alle offerte tecniche delle aspiranti, mediante l'appiattimento delle valutazioni tecniche e la motivazione pleonastica e priva di specificità e differenziazione tra le diverse offerte; f) di tutti gli atti di gara e dei verbali, sempre limitatamente al lotto n. 28, anche nella parte in cui hanno ammesso alla procedura, mantenuto e valutato le offerte delle partecipanti; g) di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali, ancorché non conosciuti; E PER LA DECLARATORIA dell’inefficacia del contratto eventualmente stipulato tra l’Amministrazione resistente e la controinteressata, con conseguente diritto della ricorrente al subentro nel contratto d'appalto relativo al Lotto n. 3-28, ai sensi dell'art. 124 c.p.a., e/o per la condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica e, in subordine, per equivalente. Lotto di gara n. 3-28 – CIG: B8244A7F55 C.C. Cremona - C.C. Mantova; per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da LANDUCCI CLAUDIO & C. S.A.S. DI ANDREINI MARIA GLORIA il 19\1\2026: a) di tutti i verbali di gara e della Commissione giudicatrice, in particolare nella parte in cui la ditta Domenico Ventura s.r.l. è stata ammessa alla fase successiva di gara, in luogo di essere esclusa; b) il provvedimento di ammissione alla gara di VENTURA e il verbale di verifica della documentazione amministrativa, nella parte in cui la documentazione amministrativa della ricorrente principale è stata ritenuta conforme, in luogo di essere disposta l'esclusione per grave errore professionale, allo stato non conosciuto; c) la comunicazione del RUP n.0072552 del 13/11/2025 di procedere in seduta pubblica alla pubblicazione delle graduatorie definitive per ciascun lotto, allo stato non conosciuta; d)le relazioni di verifica del possesso dei requisiti di gara in capo alla controinteressata; e) la graduatoria con il punteggio complessivamente attribuito, f) per quanto occorrer possa, la comunicazione resa dall'intestato DAPPR N.0082230.u del 19/12/2025 in relazione al diverso Lotto 1/2024, contenente la motivazione postuma dell'ammissione di VENTURA alla procedura, malgrado il grave illecito professionale e la mancata adozione di misure di self cleaning, in quanto viziati per i seguenti motivi che si espongono.

Giustizia amministrativa202600053

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Aggiudicazione del lotto n. 28 di una procedura aperta per la fornitura del vitto negli istituti penitenziari di Cremona e Mantova, con i relativi verbali e atti di gara

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa Domenico Ventura s.r.l. ha impugnato, limitatamente al lotto n. 28, l’aggiudicazione disposta in favore di Landucci Claudio & C. S.a.s., la comunicazione di aggiudicazione, i verbali della commissione giudicatrice, la proposta di aggiudicazione, gli atti di ammissione e valutazione delle offerte e, ove occorrente, la lex specialis, deducendo in particolare l’illegittima attribuzione di punteggi tecnici identici o appiattiti, con motivazione generica, pleonastica e non differenziata. Ha inoltre chiesto la declaratoria di inefficacia dell’eventuale contratto, il subentro e, in subordine, il risarcimento del danno. L’aggiudicataria ha proposto ricorso incidentale, contestando l’ammissione di Ventura e la verifica dei suoi requisiti, in relazione a un asserito grave errore o illecito professionale e alla mancata adozione di misure di self-cleaning. Le società controinteressate hanno però eccepito l’incompetenza territoriale della sede di Milano in favore della Sezione staccata di Brescia del TAR Lombardia.

La decisione

Il TAR non ha esaminato i motivi di merito del ricorso principale né quelli del ricorso incidentale. Ha accolto l’eccezione di incompetenza territoriale, ritenendo applicabile il regime della competenza funzionale inderogabile previsto per le controversie soggette al rito di cui all’art. 119 c.p.a., tra cui rientrano le controversie in materia di contratti pubblici. In tale regime, la ripartizione interna tra sede principale e sezione staccata del medesimo TAR assume rilievo come questione di competenza. Poiché il lotto n. 28 costituisce, ai fini della competenza, una gara autonoma e riguarda esclusivamente la fornitura del vitto negli istituti penitenziari di Cremona e Mantova, gli effetti diretti dell’aggiudicazione sono limitati alle province ricadenti nella circoscrizione della Sezione di Brescia. Il TAR ha quindi dichiarato la propria incompetenza in favore del TAR Lombardia, Sezione di Brescia, davanti al quale la controversia potrà essere riassunta nei termini di legge.

Norme richiamate

  • art. 47, comma 1, c.p.a.

    la ripartizione delle controversie fra la sede principale del TAR e la sezione staccata non costituisce questione di competenza, fatta eccezione per i casi di competenza funzionale inderogabile di cui all’art. 14 del c.p.a.

    La ripartizione tra sede principale e sezione staccata non rileva ordinariamente come questione di competenza, salvo quando la controversia rientri nella competenza funzionale inderogabile.

  • art. 14, comma 3, c.p.a.

    Include tra i casi di competenza funzionale inderogabile i giudizi soggetti al rito previsto dall’art. 119 c.p.a., compresi quelli in materia di contratti pubblici.

  • art. 13, comma 1, c.p.a.

    effetti diretti sono limitati all’ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede

    La competenza territoriale inderogabile si individua, tra l’altro, in relazione alla sede dell’amministrazione che ha adottato l’atto oppure, per gli atti i cui effetti diretti siano territorialmente limitati, al territorio interessato dagli effetti dell’atto.

  • art. 119 c.p.a.

    Il rito speciale si applica alle controversie in materia di contratti pubblici e determina, per effetto del richiamo dell’art. 14 c.p.a., la competenza funzionale inderogabile.

  • art. 15 c.p.a.

    Consente la riassunzione della controversia davanti al giudice dichiarato competente, nei termini di legge.

Massime di principio

  • Nelle controversie in materia di contratti pubblici soggette al rito di cui all’art. 119 c.p.a., la competenza funzionale inderogabile prevista dall’art. 14 c.p.a. rende rilevante anche la ripartizione tra la sede principale del TAR e la sezione staccata, nonostante la regola generale dell’art. 47 c.p.a.
  • Quando una procedura di appalto è suddivisa in lotti, ciascun lotto costituisce, ai fini della competenza territoriale, una gara autonoma; la competenza deve quindi essere determinata considerando gli effetti diretti dell’aggiudicazione del singolo lotto, senza che rilevi la presenza di una commissione giudicatrice o di un responsabile di progetto unici per più lotti.
  • Per l’impugnazione dell’aggiudicazione di un lotto i cui effetti diretti sono limitati a specifiche province, è competente la sede o sezione del TAR nella cui circoscrizione ricadono tali territori, anche se la stazione appaltante ha sede nella circoscrizione della sede principale del medesimo TAR.
  • La dichiarazione di incompetenza territoriale comporta la possibilità di riassumere la controversia davanti al giudice indicato come competente, ai sensi e nei termini previsti dall’art. 15 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieRito appalti e sorte del contrattoCompetenza
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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