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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21311/2022 del 01/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione delle opere abusive e di revoca della confisca dei terreni e la conseguente revoca della revoca della sospensione condizionale della pena. Deducevano: (1) violazione degli artt. 163 e 165 c.p., sostenendo che la sospensione condizionale della pena non poteva essere revocata prima della scadenza del termine fissato in presenza di una sospensione dell'esecuzione dell'ordine di demolizione; (2) violazione degli artt. 172 comma 5 e 173 c.p., argomentando che, se fosse decorso il termine di sei mesi per la demolizione dal passaggio in giudicato, sarebbe altresì decorso il termine di prescrizione della sanzione/eseguibilità collegata alla demolizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Sul primo motivo la Corte ha affermato che, quando la sospensione condizionale della pena è subordinata alla demolizione, il beneficio si revoca di diritto al venir meno della condizione entro il termine fissato: la sospensione provvisoria dell'esecuzione dell'ordine di demolizione non interrompe né sospende il decorso del termine fissato per adempiere alla condizione, né impedisce la revoca del beneficio in caso di mancato adempimento. Sul secondo motivo la Corte ha precisato che l'ordine di demolizione è una sanzione amministrativa a carattere ripristinatorio e non è assoggettato alla prescrizione prevista per le sanzioni penali (art. 173 c.p.) né alla disciplina dell'art. 28 L. 24.11.1981 n. 689 (che riguarda sanzioni pecuniarie punitive). Pertanto l'ordine di demolizione non si estingue per prescrizione come postulato dai ricorrenti. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 163 cod. pen.

    Riferimento alla disciplina della sospensione condizionale della pena: la Corte utilizza il contesto normativo per confermare che il beneficio è subordinato alla condizione (es. demolizione) e che la mancata realizzazione della condizione nei termini determina la revoca del beneficio.

  • art. 165 cod. pen.

    Norma sulla revoca della sospensione condizionale della pena: la Corte precisa che la revoca opera di diritto alla scadenza inutile del termine per adempiere alla condizione e che la sospensione dell'esecuzione dell'ordine di demolizione non impedisce tale risultato.

  • art. 606 lett. b) cod. proc. pen.

    Categoria di motivi di impugnazione (vizi di motivazione) con cui i ricorrenti hanno chiesto Cassazione; la Corte valuta e rigetta le censure di violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 172, comma 5, cod. pen.

    Norma collegata alla decorrenza/esecutività delle pene: i ricorrenti la richiamano per sostenere effetti di prescrizione, ma la Corte respinge tale applicazione rispetto all'ordine di demolizione.

  • art. 173 cod. pen.

    Riguarda la prescrizione delle sanzioni penali; la Corte chiarisce che l'ordine di demolizione non è riconducibile a questa prescrizione essendo sanzione amministrativa ripristinatoria priva di finalità punitive.

  • art. 28 L. 24.11.1981 n. 689

    Norma sulla prescrizione delle sanzioni pecuniarie punitive: la Corte afferma che la disciplina dell'art. 28 riguarda solo sanzioni pecuniarie a finalità punitiva e non si applica all'ordine di demolizione amministrativo.

Massime di principio

  • Quando la sospensione condizionale della pena è subordinata alla demolizione di opere abusive, il beneficio si revoca automaticamente (di diritto) se la demolizione non avviene entro il termine fissato, anche se l'esecuzione dell'ordine di demolizione è stata provvisoriamente sospesa.
  • La sospensione provvisoria dell'esecuzione dell'ordine di demolizione non interrompe né sospende il decorso del termine stabilito per adempiere alla condizione cui è subordinata la sospensione condizionale della pena.
  • L'ordine di demolizione ha natura di sanzione amministrativa ripristinatoria e non è soggetto alla prescrizione prevista per le sanzioni penali né alla disciplina della L. n. 689/1981 relativa alle sanzioni pecuniarie punitive; dunque non si estingue per prescrizione come ipotizzato dalla difesa.
  • Se dopo il termine per la demolizione sopravviene una sanatoria, ciò non impedisce comunque la revoca del beneficio della sospensione condizionale: la sanatoria può avere rilievo diverso ma non automatico rispetto alla revoca già intervenuta per decorso del termine.
  • In situazioni analoghe il rimedio più efficace per l'imputato è preventivo: chiedere tempestivamente, prima della scadenza del termine, misure idonee (es. revoca dell'ordine di demolizione per sanatoria o provvedimenti amministrativi favorevoli) o impugnare l'ordine stesso; affidarsi alla sola sospensione dell'esecuzione non interrompe i termini sostanziali collegati alla condizione della sospensione della pena.

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