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Sentenza

Sentenza n. 519/2026 - Catanzaro, Sezione 2

per la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento serbato sull’istanza di revisione prezzi formalizzata in data -OMISSIS-, relativa al contratto rep. -OMISSIS- per l'espletamento del servizio di vigilanza armata, videosorveglianza e scorta stupefacenti CIG -OMISSIS-, con conseguente condanna della stessa Amministrazione alla conclusione del procedimento e nomina, sin d'ora, di un Commissario ad acta per provvedere in via sostitutiva nell'eventualità di ulteriore inadempimento nonché per l’accertamento e la declaratoria previa eventuale eterointegrazione del contratto con la clausola di revisione prezzi e/o eventuale dichiarazione di nullità di ogni eventuale diversa pattuizione con sostituzione della stessa con la previsione imperativa di cui all’art. 115 del D. Lgs. 163/06, del diritto della ricorrente all'adeguamento del corrispettivo relativamente al contratto in epigrafe secondo l’incremento percentuale dettagliato nell’istanza di revisione rispetto alle tariffe di aggiudicazione. nonché per la condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento dell’incremento tariffario nella misura percentuale richiesta rispetto alle tariffe di aggiudicazione, nonché per la condanna dell’Amministrazione resistente a dare luogo all’iter istruttorio per la valutazione in concreto dell’istanza di revisione prezzi formulata dalla ricorrente, ove non fosse possibile la condanna al pagamento della suddetta somma.

Giustizia amministrativa202500917

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di revisione dei prezzi relativa a un contratto di servizi

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (impresa appaltatrice)

Prevale il privato

La controversia

L'impresa ricorrente ha proposto ricorso ex art. 117 c.p.a. lamentando il silenzio serbato dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro sull'istanza con cui aveva chiesto la revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 115 d.lgs. 163/2006, relativa al contratto per il servizio di vigilanza armata, videosorveglianza e scorta stupefacenti. In epigrafe erano state formulate anche domande di accertamento del diritto all'adeguamento del corrispettivo, di condanna al pagamento dell'incremento tariffario richiesto o, in subordine, di condanna dell'amministrazione a svolgere l'istruttoria necessaria sulla revisione prezzi, nonché richieste di eterointegrazione del contratto e di eventuale sostituzione di clausole difformi con la previsione imperativa di legge. Nel corso del giudizio l'amministrazione ha riscontrato l'istanza, rigettandola; la ricorrente ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, chiedendo la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che l'amministrazione, nelle more del giudizio, aveva comunque riscontrato l'istanza oggetto del ricorso. Il giudice non ha esaminato nel merito la fondatezza della pretesa alla revisione prezzi né la legittimità del successivo rigetto. Le spese sono state poste a carico dell'Azienda sanitaria, poiché essa non aveva giustificato il ritardo con cui aveva provveduto a riscontrare l'istanza; sono state liquidate in euro 2.000,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, utilizzato dalla ricorrente per contestare il mancato riscontro sull'istanza di revisione prezzi.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    È stato applicato per dichiarare la cessazione della materia del contendere, poiché l'amministrazione ha adottato, nelle more del giudizio, un provvedimento di riscontro sull'istanza.

  • art. 115 d.lgs. 163/2006

    Costituiva la base normativa dell'istanza amministrativa di revisione dei prezzi, ma la relativa pretesa sostanziale non è stata esaminata nel merito a seguito della cessazione della materia del contendere.

  • art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte interessata.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio avverso il silenzio, l'amministrazione provvede sull'istanza cui il silenzio si riferisce, viene meno l'oggetto della controversia sul silenzio e il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere, senza esaminare la fondatezza della pretesa sostanziale o la legittimità del provvedimento sopravvenuto.
  • L'adozione tardiva del provvedimento da parte dell'amministrazione non esclude la condanna alle spese quando il ritardo non sia stato giustificato e abbia reso necessario il ricorso giurisdizionale.

Come è indicizzato

MaterieTariffe e rapporti con gli utentiGiudizio di ottemperanza
RamiServizi pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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