Cassazione Penale, Sentenza n. 18490/2022 del 10/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Nigro ha impugnato la conferma della condanna per calunnia (art. 368 c.p.) e per appropriazione indebita, deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata concessione della sospensione condizionale della pena (sostenendo che la precedente concessione era stata revocata); 2) errore nell'accertamento del reato di appropriazione indebita, contestando la proprietà degli arredi; 3) mancata assunzione di prove decisive e rinnovazione dell'istruttoria (testimonianze e documenti che, a suo dire, avrebbero dimostrato la natura simulata dei contratti preliminari e la mancanza di usura).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente abbia riproposto questioni già valutate dai giudici di merito e che non siano emersi vizi di diritto idonei a giustificare la cassazione. Sulla sospensione condizionale la Corte ha confermato la valutazione prognostica negativa motivata dai giudici di merito, anche indipendentemente dal riferimento a un decreto penale poi revocato. Sull'appropriazione indebita è stato rilevato che la contestazione circa la proprietà degli arredi non incide sul piano penale quando i beni erano nella disponibilità materiale del venditore e non potevano essere trasferiti dopo la vendita. Le richieste di rinnovazione dell'istruttoria sono state giudicate inammissibili perché miravano a una rilettura del merito già decisa. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende; le spese di costituzione e difesa delle parti civili sono state compensate integralmente.
Norme richiamate
art. 368 cod. pen.
Riferito come reato contestato (calunnia): la condotta di aver sporto querela con falsa scrittura privata e consapevolezza dell'innocenza degli accusati è stata ritenuta penalmente rilevante e confermata in sede di merito.
art. 133 cod. pen.
Richiamato in relazione ai criteri di valutazione della capacità a delinquere e della prognosi sulla futura astensione dalla commissione di reati: la Corte di merito ha motivato la prognosi negativa con riferimento agli elementi indicati da tale norma.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per la condanna alle spese processuali in caso di ricorso inammissibile: la Cassazione ha disposto la condanna del ricorrente e il pagamento di somme alla Cassa delle Ammende.
appropriazione indebita (art. 646 cod. pen.)
Richiamato come capo di imputazione: la Corte ha ritenuto irrilevante, ai fini penali, la mera contestazione della titolarità formale degli arredi quando erano nella disponibilità del venditore e non potevano essere trasferiti dopo la vendita.
truffa (art. 640 cod. pen.)
La truffa è menzionata nel quadro istruttorio (anche con riferimento a prescrizione per una imputata); la decisione di merito e la Corte di Cassazione non hanno ritenuto vizi procedurali o di fatto tali da riaprire il merito della qualificazione delle condotte.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è una sede di rinnovazione del merito: non è competente a rivedere la valutazione della attendibilità delle prove svolte dal giudice di merito, salvo vizi di diritto evidenti.
- La negazione della sospensione condizionale della pena può fondarsi su una valutazione prognostica negativa basata sul comportamento dell'imputato e sulla gravità del fatto, non solo sulla esistenza formale di una precedente concessione revocata.
- La titolarità formale degli arredi non esclude, di per sé, la configurabilità del reato di appropriazione indebita quando i beni erano nella disponibilità materiale del venditore e non è stato trasferito il possesso al compratore.
- Le richieste di acquisizione o riassunzione di prove in Cassazione sono in genere inammissibili se mirano soltanto a proporre una diversa valutazione delle stesse circostanze già esaminate dal giudice di merito.
- Un ricorso manifestamente inammissibile o che ripropone questioni già decise può comportare la condanna alle spese e l'obbligo di versamenti alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'ordinamento processuale penale.
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