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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18490/2022 del 10/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Nigro ha impugnato la conferma della condanna per calunnia (art. 368 c.p.) e per appropriazione indebita, deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata concessione della sospensione condizionale della pena (sostenendo che la precedente concessione era stata revocata); 2) errore nell'accertamento del reato di appropriazione indebita, contestando la proprietà degli arredi; 3) mancata assunzione di prove decisive e rinnovazione dell'istruttoria (testimonianze e documenti che, a suo dire, avrebbero dimostrato la natura simulata dei contratti preliminari e la mancanza di usura).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente abbia riproposto questioni già valutate dai giudici di merito e che non siano emersi vizi di diritto idonei a giustificare la cassazione. Sulla sospensione condizionale la Corte ha confermato la valutazione prognostica negativa motivata dai giudici di merito, anche indipendentemente dal riferimento a un decreto penale poi revocato. Sull'appropriazione indebita è stato rilevato che la contestazione circa la proprietà degli arredi non incide sul piano penale quando i beni erano nella disponibilità materiale del venditore e non potevano essere trasferiti dopo la vendita. Le richieste di rinnovazione dell'istruttoria sono state giudicate inammissibili perché miravano a una rilettura del merito già decisa. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende; le spese di costituzione e difesa delle parti civili sono state compensate integralmente.

Norme richiamate

  • art. 368 cod. pen.

    Riferito come reato contestato (calunnia): la condotta di aver sporto querela con falsa scrittura privata e consapevolezza dell'innocenza degli accusati è stata ritenuta penalmente rilevante e confermata in sede di merito.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato in relazione ai criteri di valutazione della capacità a delinquere e della prognosi sulla futura astensione dalla commissione di reati: la Corte di merito ha motivato la prognosi negativa con riferimento agli elementi indicati da tale norma.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per la condanna alle spese processuali in caso di ricorso inammissibile: la Cassazione ha disposto la condanna del ricorrente e il pagamento di somme alla Cassa delle Ammende.

  • appropriazione indebita (art. 646 cod. pen.)

    Richiamato come capo di imputazione: la Corte ha ritenuto irrilevante, ai fini penali, la mera contestazione della titolarità formale degli arredi quando erano nella disponibilità del venditore e non potevano essere trasferiti dopo la vendita.

  • truffa (art. 640 cod. pen.)

    La truffa è menzionata nel quadro istruttorio (anche con riferimento a prescrizione per una imputata); la decisione di merito e la Corte di Cassazione non hanno ritenuto vizi procedurali o di fatto tali da riaprire il merito della qualificazione delle condotte.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è una sede di rinnovazione del merito: non è competente a rivedere la valutazione della attendibilità delle prove svolte dal giudice di merito, salvo vizi di diritto evidenti.
  • La negazione della sospensione condizionale della pena può fondarsi su una valutazione prognostica negativa basata sul comportamento dell'imputato e sulla gravità del fatto, non solo sulla esistenza formale di una precedente concessione revocata.
  • La titolarità formale degli arredi non esclude, di per sé, la configurabilità del reato di appropriazione indebita quando i beni erano nella disponibilità materiale del venditore e non è stato trasferito il possesso al compratore.
  • Le richieste di acquisizione o riassunzione di prove in Cassazione sono in genere inammissibili se mirano soltanto a proporre una diversa valutazione delle stesse circostanze già esaminate dal giudice di merito.
  • Un ricorso manifestamente inammissibile o che ripropone questioni già decise può comportare la condanna alle spese e l'obbligo di versamenti alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'ordinamento processuale penale.

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