Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 157/2022 del 10/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Cavallo impugnava la conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 4 commi 1 e 4-bis della legge 13/12/1989 n.401 (raccolta/intermediazione illecita di scommesse). Il ricorso articolava cinque motivi: (1) vizio di motivazione e mancata considerazione di una presunta discriminazione subita dalla società Goldbet nell'accesso alle concessioni; (2) erronea qualificazione della sua attività come intermediazione illegale anziché semplice trasmissione dati/centro trasmissione dati ai sensi dell'art.88 TULPS e rifiuto ingiustificato della licenza di Pubblica Sicurezza; (3) omissione di valutazione dell'elemento psicologico, dato l'affidamento su un contratto con il bookmaker estero e la licenza a Goldbet in Austria e la successiva adesione a procedure di regolarizzazione; (4) errata applicazione o motivazione in relazione all'art.131-bis c.p. e alle norme di regolarizzazione L.190/2014 (commi 643-644), con mancanza di considerazione della tenuità e della situazione personale del ricorrente; (5) mancata concessione o mancata motivazione del diniego dei benefici penali (sospensione condizionale della pena e non menzione) ai sensi degli artt. 597 e 125 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo e il quarto motivo infondati nel merito, spiegando che la raccolta/intermediazione non è lecita quando il gestore mette a disposizione un proprio conto giochi e consente la giocata in modo da occultare il reale scommettitore; ha confermato che la normativa e il D.M. 111/2006 vietano ogni forma di intermediazione nella raccolta delle scommesse. I motivi secondo, terzo e quinto sono stati ritenuti inammissibili perché traducono valutazioni di fatto, si fondano su elementi non allegati o sopravvenienti, o non contengono richieste specifiche e sufficientemente provate relative ai benefici. Conseguentemente la condanna di merito è stata confermata e il ricorrente è stato condannato a rifondere le spese del procedimento ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Legge 13 dicembre 1989, n.401 art.4 commi 1 e 4-bis

    Norma penale che sanziona l'esercizio abusivo di attività di gioco o scommessa e l'intermediazione nella raccolta di scommesse; la Corte interpreta la fattispecie in modo da comprendere come intermediazione il comportamento che renda possibile la giocata occultando il reale scommettitore.

  • D.M. 1 marzo 2006, n.111 (art.2 comma 5; art.1 comma 2 lett. i))

    Regolamento sulle scommesse che vieta ogni forma di intermediazione nella raccolta delle scommesse, salvo i casi espressamente ammessi (luoghi di vendita); la Corte richiama l'art.2 comma 5 per escludere la liceità di raccolte operate da soggetti terzi che non siano concessionari.

  • TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) art.88

    Richiamato in relazione al ruolo dei centri di raccolta terrestri; la Corte distingue l'attività regolare di un centro scommesse (con propri conti e autonomia) dall'attività che si ponga come intermediazione illecita quando altera la tracciabilità del giocatore.

  • Codice penale art.131-bis

    Norma sulla diminuzione della pena per particolare tenuità del fatto; la Corte precisa che la valutazione della tenuità richiede considerazione sia delle singole condotte sia del loro complesso e della offensività complessiva, valutazione di fatto non sindacabile in Cassazione se ben motivata dal giudice di merito.

  • Legge 11 dicembre 2014, n.190 art.1 commi 643-644

    Norme di regolarizzazione per operatori del settore giochi; la Corte osserva che l'adesione a procedure amministrative successive non cancella automaticamente la rilevanza penale della condotta anteriore né prova l'assenza di dolo.

  • Codice di procedura penale art.597 comma 5

    Prevede che alcuni benefici penali possano essere concessi d'ufficio; la Corte sottolinea che si tratta di facoltà discrezionale del giudice e l'eventuale mancata applicazione non costituisce di per sé vizio di legge.

  • Codice di procedura penale art.125 comma 3

    Richiamato in rapporto ai benefici penali e alle modalità di richiesta e motivazione; la Corte richiede specificità nella domanda e nei presupposti per poter valutare l'applicabilità dei benefici.

  • Codice di procedura penale art.616

    Norma che dispone l'imputazione delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.

Massime di principio

  • Distinguere con chiarezza tra mera trasmissione dati/servizio tecnico e attività di raccolta/intermediazione: è intermediazione il comportamento che consente la giocata occultando il reale scommettitore o utilizza conti propri per le giocate, e tale condotta è vietata anche se svolta per conto di un bookmaker estero.
  • La legittimità di un operatore dipende dalla titolarità del titolo concessorio richiesto dalla normativa italiana; la presenza di una licenza estera o di un contratto con un bookmaker estero non esclude di per sé responsabilità penale se l'operatore italiano realizza forme di intermediazione vietate.
  • Le procedure amministrative di regolarizzazione o le richieste di licenza formulate dopo i fatti non eliminano automaticamente il dolo o l'illecito commesso anteriormente; tali elementi possono essere considerati dal giudice ma non sono idonei, da soli, a far cadere la responsabilità penale.
  • Per ottenere attenuanti o benefici (art.131-bis, sospensione condizionale, non menzione) è necessario dedurre e provare specifici presupposti in sede processuale; la loro concessione rimane comunque discrezionale e motivata dal giudice di merito.
  • In sede di Cassazione non è consentito ribaltare valutazioni di fatto adeguatamente motivate dal giudice di merito: questioni di merito, valutazione di prove e calcolo dell'offensività/tenuità delle condotte sono sindacabili solo nei limiti di errori di diritto o di insanabile illogicità/mancanza di motivazione.
  • Se si sostiene una discriminazione di un operatore estero nell'assegnazione di concessioni, occorre dimostrare che l'attività svolta rientri nella mera trasmissione ammessa dal regolamento; altrimenti la qualificazione come intermediazione rimane prevalente e penalmente rilevante.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.