Cassazione Penale, Sentenza n. 157/2022 del 10/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Cavallo impugnava la conferma della condanna per il reato previsto dall'art. 4 commi 1 e 4-bis della legge 13/12/1989 n.401 (raccolta/intermediazione illecita di scommesse). Il ricorso articolava cinque motivi: (1) vizio di motivazione e mancata considerazione di una presunta discriminazione subita dalla società Goldbet nell'accesso alle concessioni; (2) erronea qualificazione della sua attività come intermediazione illegale anziché semplice trasmissione dati/centro trasmissione dati ai sensi dell'art.88 TULPS e rifiuto ingiustificato della licenza di Pubblica Sicurezza; (3) omissione di valutazione dell'elemento psicologico, dato l'affidamento su un contratto con il bookmaker estero e la licenza a Goldbet in Austria e la successiva adesione a procedure di regolarizzazione; (4) errata applicazione o motivazione in relazione all'art.131-bis c.p. e alle norme di regolarizzazione L.190/2014 (commi 643-644), con mancanza di considerazione della tenuità e della situazione personale del ricorrente; (5) mancata concessione o mancata motivazione del diniego dei benefici penali (sospensione condizionale della pena e non menzione) ai sensi degli artt. 597 e 125 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo e il quarto motivo infondati nel merito, spiegando che la raccolta/intermediazione non è lecita quando il gestore mette a disposizione un proprio conto giochi e consente la giocata in modo da occultare il reale scommettitore; ha confermato che la normativa e il D.M. 111/2006 vietano ogni forma di intermediazione nella raccolta delle scommesse. I motivi secondo, terzo e quinto sono stati ritenuti inammissibili perché traducono valutazioni di fatto, si fondano su elementi non allegati o sopravvenienti, o non contengono richieste specifiche e sufficientemente provate relative ai benefici. Conseguentemente la condanna di merito è stata confermata e il ricorrente è stato condannato a rifondere le spese del procedimento ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
Legge 13 dicembre 1989, n.401 art.4 commi 1 e 4-bis
Norma penale che sanziona l'esercizio abusivo di attività di gioco o scommessa e l'intermediazione nella raccolta di scommesse; la Corte interpreta la fattispecie in modo da comprendere come intermediazione il comportamento che renda possibile la giocata occultando il reale scommettitore.
D.M. 1 marzo 2006, n.111 (art.2 comma 5; art.1 comma 2 lett. i))
Regolamento sulle scommesse che vieta ogni forma di intermediazione nella raccolta delle scommesse, salvo i casi espressamente ammessi (luoghi di vendita); la Corte richiama l'art.2 comma 5 per escludere la liceità di raccolte operate da soggetti terzi che non siano concessionari.
TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) art.88
Richiamato in relazione al ruolo dei centri di raccolta terrestri; la Corte distingue l'attività regolare di un centro scommesse (con propri conti e autonomia) dall'attività che si ponga come intermediazione illecita quando altera la tracciabilità del giocatore.
Codice penale art.131-bis
Norma sulla diminuzione della pena per particolare tenuità del fatto; la Corte precisa che la valutazione della tenuità richiede considerazione sia delle singole condotte sia del loro complesso e della offensività complessiva, valutazione di fatto non sindacabile in Cassazione se ben motivata dal giudice di merito.
Legge 11 dicembre 2014, n.190 art.1 commi 643-644
Norme di regolarizzazione per operatori del settore giochi; la Corte osserva che l'adesione a procedure amministrative successive non cancella automaticamente la rilevanza penale della condotta anteriore né prova l'assenza di dolo.
Codice di procedura penale art.597 comma 5
Prevede che alcuni benefici penali possano essere concessi d'ufficio; la Corte sottolinea che si tratta di facoltà discrezionale del giudice e l'eventuale mancata applicazione non costituisce di per sé vizio di legge.
Codice di procedura penale art.125 comma 3
Richiamato in rapporto ai benefici penali e alle modalità di richiesta e motivazione; la Corte richiede specificità nella domanda e nei presupposti per poter valutare l'applicabilità dei benefici.
Codice di procedura penale art.616
Norma che dispone l'imputazione delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
Massime di principio
- Distinguere con chiarezza tra mera trasmissione dati/servizio tecnico e attività di raccolta/intermediazione: è intermediazione il comportamento che consente la giocata occultando il reale scommettitore o utilizza conti propri per le giocate, e tale condotta è vietata anche se svolta per conto di un bookmaker estero.
- La legittimità di un operatore dipende dalla titolarità del titolo concessorio richiesto dalla normativa italiana; la presenza di una licenza estera o di un contratto con un bookmaker estero non esclude di per sé responsabilità penale se l'operatore italiano realizza forme di intermediazione vietate.
- Le procedure amministrative di regolarizzazione o le richieste di licenza formulate dopo i fatti non eliminano automaticamente il dolo o l'illecito commesso anteriormente; tali elementi possono essere considerati dal giudice ma non sono idonei, da soli, a far cadere la responsabilità penale.
- Per ottenere attenuanti o benefici (art.131-bis, sospensione condizionale, non menzione) è necessario dedurre e provare specifici presupposti in sede processuale; la loro concessione rimane comunque discrezionale e motivata dal giudice di merito.
- In sede di Cassazione non è consentito ribaltare valutazioni di fatto adeguatamente motivate dal giudice di merito: questioni di merito, valutazione di prove e calcolo dell'offensività/tenuità delle condotte sono sindacabili solo nei limiti di errori di diritto o di insanabile illogicità/mancanza di motivazione.
- Se si sostiene una discriminazione di un operatore estero nell'assegnazione di concessioni, occorre dimostrare che l'attività svolta rientri nella mera trasmissione ammessa dal regolamento; altrimenti la qualificazione come intermediazione rimane prevalente e penalmente rilevante.
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