Sentenza n. 4059/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per l'ottemperanza decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 2017;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: asserita inottemperanza al decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 2017, nella parte in cui la ricorrente pretendeva il pagamento dell'indennità di occupazione d'urgenza e dei relativi interessi
Esito
Favorevole al resistente (soggetto espropriante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza del decreto decisorio sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica del 23 gennaio 2017, adottato in conformità al parere del Consiglio di Stato, con il quale era stato parzialmente accolto il ricorso contro il decreto di esproprio. La vicenda riguardava l'accettazione dell'indennità provvisoria di espropriazione, nonostante il successivo decreto di esproprio avesse dichiarato erroneamente la mancata accettazione. Il decreto decisorio aveva riconosciuto alla proprietaria il diritto all'acconto dell'ottanta per cento dell'indennità di espropriazione e all'importo previsto dall'art. 45, comma 2, d.P.R. n. 327/2001. Nel giudizio di ottemperanza la ricorrente ha sostenuto che la società avesse versato soltanto una minima parte dell'indennità per l'occupazione d'urgenza e degli interessi legali, chiedendo il pagamento di euro 31.378,97 oltre interessi legali dal 21 ottobre 2021. La resistente si è costituita tardivamente, depositando documenti e deduzioni difensive oltre i termini processuali; anche la memoria della ricorrente è stata depositata tardivamente.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibili il deposito documentale e le deduzioni difensive della resistente, perché tardivi ai sensi degli artt. 73, comma 1, e 87, commi 2 e 3, c.p.a.; ha dichiarato tardiva e inammissibile anche la memoria della ricorrente, negando la rimessione in termini poiché fondata sulla tardività di atti della controparte già dichiarati inammissibili. Nel merito, ha precisato che il giudice dell'ottemperanza deve ricostruire il contenuto oggettivo del giudicato considerando anche le premesse necessarie della decisione, ma non può attribuire al giudicato un contenuto ulteriore rispetto al comando effettivamente pronunciato. Esaminato il decreto decisorio e il relativo parere, il Collegio ha rilevato che essi non contenevano alcuna statuizione sull'indennità per l'occupazione d'urgenza prevista dagli artt. 22-bis e 50 d.P.R. n. 327/2001. La pretesa di pagamento azionata riguardava quindi una questione nuova e controversa, attinente alla cognizione piena e non alla mera interpretazione o esecuzione del giudicato. Il ricorso per ottemperanza è stato pertanto dichiarato inammissibile. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell'ambito del quale il giudice deve verificare l'esecuzione del comando contenuto nel provvedimento da eseguire.
art. 73, comma 1, c.p.a.
Prevede i termini per il deposito di documenti e memorie; il mancato rispetto dei termini ha comportato l'inammissibilità dei depositi tardivi.
art. 87, commi 2 e 3, c.p.a.
È stato applicato per dichiarare tardivi e inammissibili i depositi effettuati nel rito camerale dell'ottemperanza.
art. 22-bis d.P.R. n. 327/2001
Richiamato dalla ricorrente quale fondamento dell'indennità di occupazione d'urgenza; il relativo pagamento non era però oggetto del comando contenuto nel giudicato da eseguire.
art. 50 d.P.R. n. 327/2001
Richiamato dalla ricorrente per la quantificazione dell'indennità di occupazione; la relativa pretesa è stata ritenuta estranea al perimetro del giudicato.
art. 45, comma 2, d.P.R. n. 327/2001
Il decreto decisorio aveva riconosciuto alla proprietaria il diritto all'importo previsto da tale disposizione, calcolato secondo la destinazione urbanistica dell'area e, per le aree non edificabili, secondo la coltivazione diretta del fondo.
art. 26, comma 1, c.p.a.
Richiamato, insieme all'art. 92, comma 2, c.p.c., per la compensazione integrale delle spese.
art. 92, comma 2, c.p.c.
Ha costituito la base normativa, insieme all'art. 26, comma 1, c.p.a., per la compensazione integrale delle spese in presenza di eccezionali ragioni.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza il contenuto oggettivo del giudicato comprende il comando decisorio e le questioni e gli accertamenti che costituiscono premesse necessarie e fondamento logico-giuridico indispensabile della decisione.
- Il giudice dell'ottemperanza può interpretare e completare il precetto contenuto nel provvedimento da eseguire solo entro il perimetro oggettivo del giudicato e non può pronunciare su un quid pluris estraneo al comando giudiziale.
- Una pretesa patrimoniale non espressamente riconosciuta dal provvedimento da eseguire, la cui debenza o quantificazione sia controversa e richieda una cognizione piena, non può essere proposta mediante giudizio di ottemperanza; il relativo ricorso è inammissibile.
- Nel rito camerale, il deposito tardivo di documenti e memorie comporta la loro inammissibilità; la tardività di atti della controparte già dichiarati inammissibili non giustifica la rimessione in termini per il deposito tardivo della parte interessata.
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