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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24274/2025 del 01/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per diffamazione (art. 595 c.p.) inflitta dal Tribunale. Sosteneva che le affermazioni rese nel comizio pubblico erano critica politica legittima diretta a sollecitare l'amministrazione comunale di Gela a denunciare infiltrazioni mafiose nell'ente (in particolare nell'affidamento del servizio di smaltimento rifiuti), che le espressioni si fondavano su un nucleo di verità e che, al più, andava riconosciuta la scriminante del diritto di critica (anche putativa). Il ricorso deduceva vizi ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c) c.p.p. (travissamento del fatto e carenza/contraddittorietà della motivazione).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo, in parte, inammissibile e, nel complesso, manifestamente infondato. Ha confermato che le espressioni usate nel comizio (epiteti come "ignorante", "burattino", ripetute accuse di connivenza con la mafia, affermazioni sulla gestione "in odore di Camorra" dell'appalto) eccedevano i limiti della continenza richiesti per la critica politica e si sono risolte in aggressioni gratuite alla sfera morale della parte civile, senza che emergesse alcun nucleo probatorio a sostegno delle asserite vicende fattuali. Ha ritenuto quindi non applicabile la scriminante del diritto di critica e ha confermato la responsabilità per diffamazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.) e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, liquidate in complessivi euro 3.000 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 595 cod. pen.

    Tutela la reputazione come interesse oggettivo; il reato richiede che la comunicazione offensiva avvenga in assenza dell'offeso e può integrarsi con epiteti e accuse non supportate da fatti provati. La Corte ha ritenuto sussistente la diffamazione per le espressioni gratuite e denigratorie rivolte al sindaco/parte civile.

  • art. 51 cod. pen.

    Norma sulla scriminante (stato di necessità/legittima difesa in senso lato). È stata richiamata dalla difesa nella forma di esercizio del diritto di critica politica; la Corte ha però escluso l'applicabilità perché mancava il requisito del 'nucleo di verità' e la critica è degenerata in offese personali.

  • art. 606 comma 1 lett. b) e c) cod. proc. pen.

    Motivi di ricorso per cassazione invocati dal ricorrente (violazione di legge e vizio di motivazione/travissamento del fatto). La Corte ha ritenuto tali censure in gran parte inammissibili o infondate.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone la condanna alle spese per il ricorrente in caso di reiezione del ricorso; la Corte ha applicato tale sanzione procedurale.

Massime di principio

  • La critica politica è tutelata, ma trova un limite nella continenza: espressioni personali gratuite, denigratorie o che insinuano reati/connivenze criminali senza elementi di fatto comprovabili possono integrare diffamazione.
  • L'uso di termini come "mafioso" o affermazioni di collusione con la criminalità richiedono almeno un "nucleo di verità" o elementi specifici probatori; l'assenza di tali elementi fa cadere la scriminante della critica politica.
  • Il contesto (comizio pubblico, interesse collettivo) può attenuare il rigore probatorio della critica, ma non giustifica attacchi ad hominem o accuse generiche prive di riscontro fattuale.
  • Chi contesta deve fornire prova o elementi concreti a sostegno delle affermazioni lesive: la mera opinione congetturale non basta se travalica la critica politica in offesa personale.
  • In cassazione i vizi di motivazione e il travisamento del fatto possono essere rigettati se la motivazione delle decisioni di merito è logica, coerente e circostanziata; la semplice divergenza valutativa non è sufficiente.

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