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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6691/2023 del 16/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugnava l'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva respinto l'appello avverso il provvedimento del Tribunale di Latina del 20.5.2022, che aveva rigettato l'istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari (eventualmente con "braccialetto elettronico") in relazione al reato di rapina pluriaggravata in concorso. La difesa denunciava violazione di legge (artt. 274 comma 1 lett. c), 275, 275‑bis e art. 125 comma 3 c.p.p.), nonché carenza/mancanza di motivazione dell'ordinanza di appello, sostenendo che il Tribunale aveva semplicemente replicato le motivazioni del provvedimento applicativo e del riesame senza valutare il tempo trascorso, il passaggio alla fase dibattimentale e i nuovi elementi emersi con la "discovery" (che, secondo la difesa, confermerebbero per Paglia il ruolo di "palo"), elementi che avrebbero giustificato una revisione delle esigenze cautelari. Si contestava inoltre la natura apparente della motivazione circa l'assenza di attività processuale davanti al collegio e si richiamavano i limiti al potere integrativo del giudice d'appello.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale di Roma avesse adeguatamente richiamato i fatti e motivato l'esito dell'appello cautelare, avendo il potere-dovere di integrare la motivazione del provvedimento impugnato (in base alla disciplina dell'appello cautelare) e giudicando che il decorso del tempo e il passaggio alla fase dibattimentale non avessero mutato il quadro delle esigenze cautelari, alla luce della gravità del fatto. Inoltre il Tribunale ha rilevato la sussistenza di un "precedente ostativo": al ricorrente era stata irrogata con sentenza di patteggiamento irrevocabile (27.4.2019) una pena per il delitto di evasione, intervenuta nel quinquennio precedente, che ostava alla concessione degli arresti domiciliari ai sensi dell'art. 284, comma 5‑bis c.p.p. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato generico e inammissibile. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 274 comma 1 lett. c) c.p.p.

    Richiamata dalla difesa tra le norme violate; la Corte non ha ritenuto che ci fosse una violazione di legge collegabile a questa disposizione dato che il Tribunale ha fornito motivazione ritenuta sufficiente.

  • art. 275 c.p.p.

    Citando le norme relative alla motivazione e alle impugnazioni, la Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata fosse dotata di motivazione non viziata e che il potere integrativo del giudice d'appello fosse legittimo.

  • art. 275‑bis c.p.p.

    Richiamata quale parte del quadro normativo sulle impugnazioni; la Corte non ha ritenuto sussistere profili di illegittimità collegabili a tale disposizione.

  • art. 125 comma 3 c.p.p.

    Richiamata nella doglianza difensiva; la Corte ha ritenuto che le censure difensive non dimostrassero una carenza di motivazione rilevante ai fini dell'appello cautelare.

  • art. 299 c.p.p.

    La difesa aveva menzionato parametri connessi alla motivazione; la Corte ha osservato che alcune osservazioni della difesa esorbitavano dai parametri evocati dall'art. 299 e che comunque il Tribunale ha adeguatamente motivato.

  • art. 309 comma 9 c.p.p.

    La Corte ha sottolineato che l'art. 310 c.p.p. (che disciplina l'appello cautelare) non richiama questo comma, e quindi il giudice dell'appello cautelare può integrare la motivazione senza essere vincolato dai limiti ivi previsti per altre impugnazioni.

  • art. 310 c.p.p.

    Interpretato come fonte del potere del giudice dell'appello cautelare di integrare la motivazione del provvedimento impugnato, anche rispetto a questioni non adeguatamente valutate dal primo giudice.

  • art. 284 comma 5‑bis c.p.p.

    Applicata per escludere la possibilità di sostituire la misura con gli arresti domiciliari: la sentenza di patteggiamento per evasione intervenuta entro il quinquennio precedente costituisce causa ostativa alla concessione dei domiciliari.

  • art. 616 c.p.p.

    Richiamato con riferimento alla determinazione della somma da versare alla Cassa delle Ammende a carico del ricorrente, applicata per ragioni di inammissibilità e generica formulazione del ricorso.

  • art. 23 comma 8 DL 137/2020

    Richiamato in ordine alla trasmissione della requisitoria scritta da parte della Procura Generale; non incide sul merito ma sul procedimento.

Massime di principio

  • Il giudice dell'appello cautelare ha il potere di integrare la motivazione del provvedimento impugnato: l'appello cautelare non è limitato come altre impugnazioni e il giudice può fornire autonoma valutazione degli indizi e delle esigenze cautelari.
  • Il mero decorso del tempo o il passaggio alla fase dibattimentale non determinano automaticamente la revisione delle esigenze cautelari: è necessaria una concreta modificazione del quadro probatorio o delle esigenze cautelari.
  • Una sentenza di applicazione concordata della pena (patteggiamento) intervenuta nel quinquennio precedente può costituire causa ostativa alla concessione degli arresti domiciliari ai sensi dell'art. 284 c.p.p.; la difesa deve esaminare e contrastare specificamente eventuali effetti ostativi.
  • Le doglianze difensive sull'insufficienza della motivazione devono essere specifiche e mirate: ricorsi generici o che non affrontano pienamente le argomentazioni del giudice d'appello rischiano l'inammissibilità.
  • In situazioni analoghe la strategia difensiva utile è documentare con precisione i "fatti nuovi" o gli elementi di prova emersi nella fase processuale che giustifichino un cambiamento delle esigenze cautelari e contrastare esplicitamente eventuali ostatività derivanti da precedenti penali.

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