Cassazione Penale, Sentenza n. 34984/2022 del 21/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della Libertà che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso la misura cautelare in carcere disposta dopo convalida dell'arresto in flagranza per il reato di trasporto di circa 789 grammi di cocaina. La difesa deduceva violazione di legge nella valutazione delle esigenze cautelari (art.125 co.3, 274, 191 e 240 c.p.p.), contestando la sussistenza del pericolo di reiterazione e di inquinamento probatorio, lamentando argomentazioni ipotetiche basate su fatti non agli atti e l'utilizzabilità di uno scritto rinvenuto sui sacchi della droga (ritenuto anonimo). Chiedeva inoltre il collocamento domiciliare in Piemonte sulla base della disponibilità manifestata da un familiare.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta e logicamente motivata l'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva rilevato gravità indiziaria e elementi oggettivi (quantitativo della droga, modalità di occultamento, lettera di accompagnamento, destinazione verso il mercato siciliano, uso di corriere fidato) idonei a fondare il pericolo di reiterazione e il rischio di inquinamento probatorio. Ha chiarito che lo scritto rinvenuto poteva essere valutato come fatto storico (non come dichiarazione probatoria ai sensi dell'art.240 c.p.p.) e che la domanda di misura non detentiva era inadeguata per carenza di elementi probatori sulla concreta disponibilità e sulle garanzie offerte dall'abitazione indicata. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art.125 c.p.p. comma 3
Riferita al criterio di valutazione delle esigenze cautelari; la Corte afferma che la valutazione del giudice di merito deve essere rispettata salvo violazione di norme o manifesta illogicità motivazionale
art.274 c.p.p.
Interpretato alla luce della legge n.47/2015 (novum sulla lettera c)); utilizzato per giustificare la misura cautelare sulla base del pericolo di reiterazione e degli specifici indici di pericolosità
art.191 c.p.p.
Norma procedurale richiamata nel ricorso in relazione alla disciplina delle misure; dal testo non emerge un uso interpretativo specifico oltre al richiamo al regime cautelare
art.240 c.p.p.
La Corte precisa che l'inutilizzabilità prevista riguarda le dichiarazioni anonime come fonte di prova del loro contenuto, ma non impedisce di considerare, come fatto storico, l'esistenza di un documento anonimo e il suo contenuto ai fini di inferenze logiche non dichiarative
legge n.47/2015
Modifica interpretativa dell'art.274 c.p.p. (lettera c) rafforzando la possibilità di misurare il pericolo di reiterazione anche sulla base di elementi obiettivi relativi all'organizzazione del traffico
Massime di principio
- Per confermare una misura cautelare è sufficiente che il giudice trovi, con motivazione logica, elementi oggettivi (quantitativo, modalità di occultamento, destinazione, ruolo di corriere) che rendano probabile la partecipazione a traffici organizzati e il pericolo di reiterazione
- La possibilità di inquinamento probatorio può essere dedotta anche in assenza di specifica elencazione di singoli atti investigativi, purché la motivazione indichi le ragioni per cui la libertà dell'indagato potrebbe compromettere le indagini
- Documenti "anonimi" rinvenuti in occasione del reato possono essere utilizzati come fatto storico per ricostruire collegamenti e destinazioni, ma non come fonte diretta di prova delle dichiarazioni in essi contenute (art.240 c.p.p.)
- La valutazione di "concretezza" e di "attualità" delle esigenze cautelari sono distinte: la concretezza riguarda la capacità a delinquere, l'attualità la prossimità delle occasioni di delinquere; entrambe possono desumersi dagli stessi indici ma vanno esplicitamente motivate
- Richieste di misure meno afflittive (es. domiciliare in altra regione) richiedono prova concreta della disponibilità e delle garanzie offerte dall'alloggio e non si basano su mere dichiarazioni di terzi o generiche disponibilità
- La Cassazione non rientra nel merito della valutazione probatoria svolta dal giudice di merito salvo il caso di violazione di legge o manifesta illogicità della motivazione
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 34893/2022 del 21/09/2022
- Sentenza penale · 21 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 34895/2022 del 21/09/2022
- Sentenza penale · 21 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 34896/2022 del 21/09/2022
- Sentenza penale · 21 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 34897/2022 del 21/09/2022
- Sentenza penale · 21 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 34899/2022 del 21/09/2022
- Sentenza penale · 21 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 34900/2022 del 21/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →