Sentenza del 22/07/2024 n. 408 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte
Imu - Omesso accatastamento di dotazioni impiantistiche funzionali al processo produttivo (presse) - Non dovuta
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il Comune contestava l'omesso accatastamento e la mancata dichiarazione ai fini IMU di n.2 presse di grandi dimensioni installate nello stabilimento della B. S.p.A., sostenendo che si trattasse di impianti fissi autonomi iscrivibili in Catasto nella categoria D e imponibili ai fini IMU (anni d'imposta 2012-2015). La contribuente invece sosteneva che le presse siano macchine utensili strumentali al processo produttivo, prive di autonomia funzionale e reddituale rispetto al fabbricato, non autonomamente accatastabili e quindi non imponibili separatamente.
La decisione
La CTR Piemonte, Sez. 3, ha rigettato gli appelli del Comune e confermato le sentenze di prime cure che avevano annullato gli accertamenti IMU. Il Collegio ha ritenuto che le presse non integrino il requisito di autonomia funzionale e reddituale previsto dal Regolamento catastale e dalla normativa rilevante: non possono funzionare separate dall'immobile che le ospita e non caratterizzano in modo autonomo la destinazione d'uso dell'opificio. La Corte ha altresì ritenuto non applicabile alla fattispecie la recente Ordinanza della Cassazione n.6085/2024, ritenendola riferita a impianti/infrastrutture di natura diversa (pale eoliche, piattaforme marine, ecc.). Per tali ragioni gli accertamenti comunali sono stati integralmente respinti e le spese compensate tra le parti.
Norme richiamate
Regio Decreto Legge 652/1939 artt. 4 e 5
Riferito dalla parte appellante per la definizione di unita immobiliare; il Collegio di merito tuttavia ha ritenuto che l'applicazione debba considerare il requisito di autonomia funzionale e reddituale e che, nel caso concreto, le presse non costituiscano unita immobiliare autonoma.
Art. 812 c.c.
Richiamato a supporto della tesi dell'appellante sul concetto di immobile; il Collegio ha comunque valutato il fatto concreto e ritenuto prevalente l'assenza di autonomia delle macchine rispetto all'immobile.
D.Lgs. 504/1992 art.2 comma 1 lett. a) e art.5
Normativa IMU/ICI richiamata dall'Amministrazione per inquadrare gli opifici e gli impianti fissi come potenzialmente imponibili; il Collegio ha osservato che tale disciplina va interpretata alla luce del requisito di iscrivibilita catastale e dell'autonomia funzionale e reddituale, mancante nel caso delle presse.
D.L. n.44/2005
Richiamato dall'appellante in relazione alla valorizzazione in rendita; il Collegio non ha ritenuto che la mera presenza di fondazioni o scavi imponga automaticamente l'iscrizione separata quando manca autonomia funzionale.
L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) commi 244-245
Invocata dall'appellante per sostenere l'obbligo di censimento degli impianti; il Collegio ha tuttavia ritenuto che la norma non neutralizzi il criterio sostanziale dell'autonomia funzionale richiesto per l'accatastamento autonomo.
L. 296/2006 art.1 comma 161
Richiamato in relazione ai poteri comunali di accertamento; il Collegio ha precisato che il potere di verifica non può sostituirsi al necessario accertamento del requisito di iscrivibilita/ autonomia funzionale.
Ordinanza Corte di Cassazione n. 6085/2024
Pronuncia recente portata in comparazione dalle parti; il Collegio d'Appello ha ritenuto che l'ordinanza riguardi impianti/infrastrutture di altra natura (centrali, pale eoliche, piattaforme marine) e non sia applicabile alla fattispecie di macchine utensili come le presse; perciò non ha modificato l'esito del giudizio.
Sentenza Corte Costituzionale n.162/2008 e Cass. n.12741/2018, Circolare Agenzia del Territorio n.6/2012
Richiami giurisprudenziali e amministrativi prodotti dalle parti; il Collegio ha valutato il complesso delle pronunce ma ha motivato il proprio giudizio sulla base del requisito di autonomia funzionale e della specifica natura delle presse.
Massime di principio
- Perche un impianto o un macchinario sia autonomamente accatastabile e imponibile ai fini IMU occorre che possieda autonomia funzionale e reddituale rispetto all'immobile che lo ospita: deve poter essere separato senza alterare sostanzialmente la destinazione d'uso dell'unita immobiliare.
- Il mero ancoraggio al suolo o la presenza di scavi/fondazioni non determina automaticamente l'iscrivibilita autonoma in catasto; il giudice valuta la natura tecnica dell'intervento (fondazioni strutturali vs vani di ispezione) e la reale indipendenza funzionale dell'impianto.
- I poteri comunali di verifica e accertamento sono ampi, ma non possono imporre l'imposizione separata se mancano i requisiti soggettivi e oggettivi per l'iscrivibilita catastale e l'imponibilita autonoma.
- Occorre confrontare caso per caso: grandi infrastrutture distribuite sul territorio (centrali, pale eoliche, piattaforme offshore, dighe, ecc.) hanno maggiore probabilita di essere considerate unita immobiliari autonome rispetto a macchine utensili industriali inserite in un opificio.
- La giurisprudenza sovrana (Cassazione) e le circolari amministrative sono rilevanti, ma la valutazione rimane fattuale: documentazione tecnica, disegni, modalità di installazione, uso e possibilita di rimozione sono elementi decisivi per stabilire l'accatastamento.
- Se si intende contestare o difendersi in casi simili, raccogliere prove tecniche specifiche (perizia, fotografie, disegni costruttivi, funzionalita operativa, esistenza di altre presse analoghe non scavate) e verificare eventuali pronunce catastali o comunicazioni dell'Agenzia del Territorio che possano influenzare la determinazione della rendita.
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