Sentenza n. 30/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensiva: - dei provvedimenti prott. nn. -OMISSIS- e aventi ad oggetto la decadenza delle autorizzazioni -OMISSIS- rilasciate dal Comune di Cerva nn. -OMISSIS-,-OMISSIS-,-OMISSIS- e -OMISSIS-, nonché degli atti ad essi presupposti, connessi e consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimenti di decadenza di quattro autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la decadenza di quattro autorizzazioni NCC, deducendo anzitutto la violazione dell'art. 31-bis del regolamento comunale, per omessa preventiva diffida, nonché dell'art. 24 Cost. Hanno inoltre contestato nel merito la violazione del vincolo di territorialità, sostenendo che la sfera operativa del servizio si estenderebbe almeno al territorio provinciale e producendo fogli di servizio, contratti e altra documentazione ritenuta dimostrativa dello svolgimento dell'attività nel Comune di Cerva, nella provincia e in altre località. Sono stati dedotti anche eccesso di potere, difetto di istruttoria e motivazione, illogicità e contraddittorietà manifesta, oltre alla contrarietà della disciplina interna ai parametri eurounitari sulla libertà di stabilimento e alla domanda risarcitoria per i danni asseritamente causati dai provvedimenti. Il Comune ha sostenuto che gli accertamenti ispettivi avevano evidenziato l'assenza di effettiva operatività della rimessa e di prenotazioni provenienti da Cerva, nonché un uso fittizio della rimessa e lo svolgimento abituale dell'attività fuori dal territorio di riferimento.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso e la domanda risarcitoria. Ha escluso la violazione dell'art. 31-bis del regolamento comunale, rilevando che la diffida è prevista per fattispecie tipizzate diverse dalla decadenza e che i provvedimenti impugnati costituiscono atti di revoca-decadenza di natura rimediale, non sanzionatoria in senso stretto, adottati per il venir meno dei presupposti del titolo. Il Comune aveva comunque garantito il contraddittorio mediante la comunicazione di avvio e il preavviso di decadenza ai sensi dell'art. 7 l. 241/1990. Nel merito, il Collegio ha ritenuto provata la violazione del vincolo di territorialità: il servizio NCC deve mantenere un collegamento stabile con la sede operativa e la rimessa nel Comune autorizzante e deve essere prevalentemente prestato a beneficio della comunità territoriale di riferimento, pur potendo il prelevamento e l'arrivo avvenire fuori provincia nei limiti di legge. Le risultanze ispettive, le dichiarazioni degli addetti, l'assenza di prenotazioni provenienti da Cerva, la mancanza di cartellonistica e la documentazione riferita a periodi successivi non hanno dimostrato lo svolgimento prevalente del servizio in favore del Comune o della provincia. È stata respinta anche la censura eurounitaria: il vincolo territoriale è stato qualificato come requisito oggettivo e indistintamente applicabile, intrinseco alla natura autorizzata e locale del servizio, non discriminatorio né incompatibile con la libertà di stabilimento. La domanda risarcitoria è stata respinta per mancanza dei presupposti derivante dall'infondatezza dell'impugnazione. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 7 l. 241/1990
La comunicazione di avvio del procedimento e il preavviso di decadenza hanno assicurato il contraddittorio procedimentale prima dell'adozione dei provvedimenti.
art. 31-bis del Regolamento comunale NCC
La diffida prevista dalla disposizione riguarda fattispecie tipizzate e non costituisce un passaggio necessario per l'autonoma decadenza prevista dall'art. 37 del regolamento.
art. 37 del Regolamento comunale NCC
Costituisce la base regolamentare della decadenza quando vengono meno i presupposti del titolo o l'attività non è correttamente esercitata.
art. 8, lett. m), del Regolamento comunale NCC
Svolgere altre attività lavorative in modo prevalente rispetto all’attività autorizzata o comunque in modo tale da compromettere la regolarità e la sicurezza dell’attività medesima. Ai sensi dell’art. 7 della Legge 21/92, in caso di svolgimento del servizio da parte di imprenditore privato, l’attività di noleggio con conducente dovrà essere svolta in maniera esclusiva.
La disposizione conferma l'esigenza che l'attività NCC sia esercitata in modo esclusivo o comunque senza comprometterne la regolarità e il collegamento con il territorio autorizzante.
art. 3, comma 3, l. 21/1992
Richiede la sede operativa e la rimessa nel territorio del Comune che rilascia l'autorizzazione, quale elemento strutturale del collegamento territoriale.
art. 11, comma 3, l. 21/1992
Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato a mezzo di autovetture, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercitato il servizio di taxi. In detti comuni i veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente possono sostare, a disposizione dell’utenza, esclusivamente all’interno della rimessa.
La disciplina della sosta non elimina il vincolo territoriale relativo alla sede, alla rimessa e allo svolgimento del servizio a favore della comunità di riferimento.
art. 11, comma 4, l. 21/1992
Il prelevamento e l’arrivo a destinazione dell’utente possono avvenire anche al di fuori della provincia o dell’area metropolitana in cui ricade il territorio del comune che ha rilasciato l’autorizzazione.
La possibilità di prelevare o condurre l'utente fuori provincia riguarda le modalità del singolo servizio e non elimina il vincolo territoriale relativo alla sede, alla rimessa e al prevalente beneficio della comunità di riferimento.
art. 49 TFUE
Nel caso esaminato il vincolo territoriale non è stato ritenuto direttamente rilevante rispetto a una situazione transfrontaliera e, comunque, è stato considerato requisito oggettivo, indistintamente applicabile e giustificato dalla natura del servizio.
art. 56 TFUE
La disciplina nazionale del servizio NCC non è stata ritenuta disallineata rispetto alla libera prestazione dei servizi, per le medesime ragioni di oggettività, non discriminazione e connessione con la natura autorizzata del servizio.
art. 30 c.p.a.
La domanda risarcitoria è stata respinta perché l'infondatezza dell'impugnazione escludeva i presupposti della responsabilità dell'amministrazione.
Massime di principio
- La decadenza da un'autorizzazione amministrativa per il venir meno dei presupposti del titolo o per il non corretto svolgimento dell'attività ha natura rimediale e non sanzionatoria in senso stretto; pertanto, non è necessaria una preventiva diffida prevista dal regolamento per fattispecie sanzionatorie autonome e diverse, ferma la garanzia del contraddittorio procedimentale.
- Nel servizio di noleggio con conducente il vincolo di territorialità permane sia sul piano strutturale, mediante la sede operativa e la rimessa nel territorio del Comune autorizzante, sia sul piano funzionale, mediante il prevalente svolgimento del servizio a favore della comunità territoriale di riferimento.
- La possibilità prevista dalla legge di effettuare il prelevamento e l'arrivo dell'utente fuori dalla provincia del Comune autorizzante riguarda le modalità di esecuzione del singolo servizio e non consente di trasformare il servizio NCC in un'attività indistintamente esercitabile su tutto il territorio nazionale, svincolata dalla sede, dalla rimessa e dalla comunità di riferimento.
- Ai fini della verifica del vincolo territoriale, l'amministrazione può valorizzare congiuntamente le risultanze ispettive, le dichiarazioni degli addetti, l'assenza di prenotazioni provenienti dal Comune autorizzante, l'assenza di elementi identificativi della rimessa e la documentazione prodotta dall'operatore; documenti relativi a periodi successivi agli accertamenti non sono necessariamente idonei a smentire le risultanze ispettive pregresse.
- Il vincolo territoriale previsto per il servizio NCC non viola, in quanto requisito oggettivo e indistintamente applicabile, la libertà di stabilimento o la libera prestazione dei servizi quando è giustificato dalla natura locale e complementare del servizio e dalle finalità pubbliche perseguite.
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