Ordinanza n. 2053/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare che aveva accolto la domanda di sospensione e condannato l'amministrazione al pagamento di 500 euro per le spese della fase cautelare, senza disporne la distrazione in favore del difensore antistatario
Esito
Favorevole al ricorrente (genitore di minore)
Prevale il privato
La controversia
La parte ricorrente ha proposto istanza di correzione di errore materiale dell'ordinanza cautelare pronunciata nel giudizio relativo all'assegnazione al minore di un insegnante di sostegno per un numero adeguato di ore, in rapporto alla grave disabilità. Nel ricorso introduttivo era stata chiesta anche la condanna alle spese di lite con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. L'ordinanza cautelare aveva accolto la domanda cautelare, ordinando all'amministrazione scolastica di assegnare il sostegno per le ore indicate dagli organi tecnici, e aveva liquidato 500 euro di spese in favore della parte ricorrente, ma aveva omesso la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario. L'istanza è stata fondata sull'art. 86, comma 2, c.p.a., deducendo che l'omissione costituisse una svista materiale e non una nuova valutazione decisoria.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza di correzione. Ha richiamato il principio secondo cui è correggibile ai sensi dell'art. 86 c.p.a. l'errore consistente in un'inesattezza o svista accidentale, riconoscibile dal contesto dell'atto e rivelatrice di una discrepanza tra la volontà del giudicante e la sua rappresentazione formale. Nel caso concreto, la richiesta di distrazione era stata formulata nel giudizio introduttivo, mentre il dispositivo dell'ordinanza cautelare aveva condannato l'amministrazione al pagamento delle spese, liquidate in 500 euro, senza indicare la distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Il dispositivo è stato quindi corretto inserendo, dopo la liquidazione delle spese, la clausola: "con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario". È stata ordinata alla Segreteria l'annotazione prevista dall'art. 86, comma 3, c.p.a. Il provvedimento dispone inoltre l'oscuramento dei dati identificativi e di quelli idonei a rivelare lo stato di salute.
Norme richiamate
art. 86, comma 2, c.p.a.
Nel giudizio amministrativo l’errore in sentenza suscettibile di correzione ai sensi dell’art. 86 d.lgs. n. 104/2010 è quello che si estrinseca in un’inesattezza o svista accidentale rilevando una discrepanza tra la volontà del giudicante e la sua rappresentazione, chiaramente riconoscibile da chiunque e che è rilevabile dal contesto stesso dell’atto
Consente la correzione delle sviste materiali riconoscibili dal contenuto dell'atto, senza modificare la decisione sostanziale; l'omessa distrazione delle spese, quando richiesta e coerente con la condanna già pronunciata, rientra nell'ambito della correzione.
art. 86, comma 3, c.p.a.
Impone l'annotazione della correzione da parte della Segreteria sul provvedimento corretto.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce la base normativa per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento UE 2016/679
Rileva ai fini della protezione dei dati relativi alla salute e dell'oscuramento del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore fondamento dell'oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Massime di principio
- È suscettibile di correzione ai sensi dell'art. 86 c.p.a. l'omissione materiale di una statuizione sulle spese, quale la distrazione in favore del difensore antistatario, quando la relativa richiesta risulti dagli atti e la decisione abbia già pronunciato la condanna alle spese.
- La correzione dell'errore materiale è ammissibile soltanto quando la discrepanza tra la volontà del giudice e la sua rappresentazione nel provvedimento sia riconoscibile dal contesto dell'atto e non richieda una nuova valutazione del merito o una modifica della decisione.
- La distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario può essere inserita mediante correzione del dispositivo quando la condanna alle spese sia già stata pronunciata in favore della parte assistita e l'omissione della distrazione costituisca una svista accidentale.
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