Cassazione Civile, Ordinanza n. 10983/2025 del 26/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pensionato)
La controversia
La controversia nasce dal prelievo, operato dalla cassa previdenziale professionale sulla pensione di vecchiaia del pensionato, a titolo di contributo di solidarietà. I giudici di merito avevano ritenuto illegittima la trattenuta e avevano condannato la cassa alla restituzione delle somme trattenute nel decennio anteriore alla notifica del ricorso introduttivo, oltre interessi. In cassazione la cassa ha proposto tre motivi: con il primo ha sostenuto la legittimità del contributo di solidarietà alla luce della disciplina legislativa e delle proprie delibere regolamentari; con il secondo, in via gradata, ha dedotto la legittimità del contributo di solidarietà previsto dall'art. 24, comma 24, lett. b), d.l. n. 201/2011 per il biennio 2012-2013; con il terzo, sempre subordinato, ha contestato l'applicazione della prescrizione decennale anziché quinquennale, invocando la normativa speciale e la disciplina generale della prescrizione dei ratei pensionistici.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero tutte già risolte in senso sfavorevole alla cassa da una giurisprudenza consolidata: il contributo di solidarietà imposto dalla cassa professionale non ha fondamento autonomo nelle delibere dell'ente, perché il potere di imporre prestazioni patrimoniali imposte richiede una base legislativa specifica ex art. 23 Cost.; il richiamo alla disciplina del riequilibrio finanziario degli enti privatizzati non legittima un prelievo straordinario diverso da quello previsto dalla legge; quanto al contributo di solidarietà di fonte legislativa, la sua applicazione presuppone la dimostrata ricorrenza dei requisiti tassativi previsti dalla norma, non surrogabili da delibere illegittime; infine è stata confermata la prescrizione decennale, poiché il termine quinquennale presuppone un credito già liquido ed esigibile per intero, condizione che non ricorre quando il pensionato ha potuto riscuotere solo ratei decurtati dal prelievo contestato. Sono state inoltre disposte a carico della ricorrente la condanna alla somma di euro 2.500 in favore della Cassa delle ammende e l'annotazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato; nessuna statuizione sulle spese in favore del controricorrente, perché tardivamente costituito.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
artt. 1 e 2 del D.Lgs. n. 509 del 1994
Sono invocati dalla ricorrente a sostegno del potere regolamentare dell'ente previdenziale, ma la Corte esclude che possano fondare il contributo di solidarietà contestato.
art. 3, comma 12, della L. n. 335 del 1995
È interpretato nel senso che il potere degli enti previdenziali privatizzati di adottare atti necessari all'equilibrio finanziario non include, di per sé, il potere di imporre un contributo straordinario di solidarietà privo di base legislativa specifica.
art. 1, comma 763, della L. n. 296 del 2006
È richiamato come modifica del sistema del pro rata, ma la Corte afferma che da tale scelta legislativa non deriva il fondamento del prelievo imposto dalla cassa.
art. 1, comma 488, della L. n. 147 del 2013
È evocato come interpretazione autentica della disciplina previdenziale, senza incidere sulla necessità di una base legale per le prestazioni patrimoniali imposte.
art. 24, comma 24, del D.L. n. 201 del 2011
La norma è letta come disciplina che attribuisce rilievo prioritario alle misure strutturali di riequilibrio e prevede il contributo di solidarietà solo in via di extrema ratio, entro presupposti tassativi e con misura predeterminata dal legislatore.
artt. 2, 3 e 23 Cost.
Vengono richiamati dalla ricorrente; la Corte ribadisce in particolare l'art. 23 Cost. quale fondamento del principio di legalità delle prestazioni patrimoniali imposte.
art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale approvato con D.M. 14 luglio 2004
È richiamato dalla ricorrente come base regolamentare delle delibere dell'ente, ma non è ritenuto sufficiente a fondare il contributo di solidarietà.
art. 115 c.p.c.
È richiamato nel primo motivo, senza che la Corte ne ricavi un autonomo rilievo decisivo.
art. 24, comma 24, lett. b), D.L. n. 201 del 2011
Per la Corte, il contributo di solidarietà ivi previsto per il biennio 2012-2013 si applica solo ove siano provati i presupposti tassativi della norma, cioè inerzia dell'ente o parere negativo dei Ministeri vigilanti.
art. 19, comma 3, della L. n. 21 del 1986
È richiamato nel terzo motivo quale norma invocata dalla ricorrente in tema di prescrizione, ma la Corte ne esclude la decisività.
art. 2948, n. 4, c.c.
È invocato per sostenere la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici, ma la Corte conferma la prescrizione decennale del credito restitutorio.
art. 47-bis del D.P.R. n. 639 del 1970
È ritenuto non conferente perché riferito alla disciplina delle prestazioni INPS e non alle pensioni erogate da una cassa professionale privatizzata.
artt. 3 e 38 Cost.
Sono richiamati a sostegno della tesi sulla prescrizione, ma non mutano l'esito del giudizio.
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
È la norma processuale sulla base della quale il ricorso è dichiarato inammissibile, poiché le censure si pongono in contrasto con una giurisprudenza di legittimità consolidata.
art. 96, comma 4, c.p.c.
È applicato per la condanna della ricorrente al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, in ragione della definizione del giudizio conforme alla proposta accelerata.
art. 96, comma 3, c.p.c.
La Corte esclude di farne applicazione per la tardiva costituzione del controricorrente e per le ragioni indicate nel provvedimento.
art. 378 c.p.c.
È richiamato con riferimento alla memoria depositata dalla ricorrente, che non offre argomenti tali da mutare l'orientamento consolidato.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per dare atto dei presupposti processuali per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
art. 23 Cost.
È affermato come principio cardine: le prestazioni patrimoniali imposte richiedono un univoco fondamento nella legge, che fissi gli elementi essenziali del prelievo.
Massime di principio
- Il potere di imporre un contributo di solidarietà su trattamenti pensionistici integra una prestazione patrimoniale imposta e, come tale, richiede una base legislativa espressa ai sensi dell'art. 23 Cost.; non è sufficiente un potere regolamentare o deliberativo dell'ente previdenziale.
- La normativa che consente agli enti previdenziali privatizzati di adottare misure per l'equilibrio finanziario non attribuisce, di per sé, il potere di introdurre contributi straordinari di solidarietà se la legge non lo prevede specificamente.
- Quando la legge prevede in via residuale un contributo di solidarietà, la sua applicazione è subordinata alla prova dei presupposti tassativamente indicati dalla norma; tali presupposti non possono essere sostituiti da scelte autonome dell'ente o da atti dichiarati illegittimi.
- La prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici presuppone che il credito sia liquido ed esigibile nella sua integrità; se il pensionato ha potuto percepire solo ratei decurtati da un prelievo contestato, il termine applicabile al credito restitutorio è decennale.
- In sede di legittimità, il ricorso è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. quando le censure ripropongono questioni già risolte da un orientamento consolidato senza offrire argomenti idonei a provocarne il superamento.
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