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Ordinanza

Ordinanza n. 317/2026 - Bari, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) del provvedimento prot. n. -OMISSIS- datato -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-, con il quale il Comandante in seconda del Comando Generale della Guardia di Finanza - I Reparto - Ufficio Personale Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanzieri ha determinato il non accoglimento dell’istanza per la sua assegnazione temporanea - ai sensi e per gli effetti dell’art. 42-bis, d.lgs. n. 151/2001 - alla sede di -OMISSIS-; b) e di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, antecedenti, consequenziali, successivi e connessi con quello impugnato, comunque lesivi dei suoi diritti; nonché in sede cautelare; per far dichiarare la sospensione dell’efficacia della predetta Determina e, correlativamente, invitare l’A. militare ad un suo riesame sulla base dei rilievi evidenziati col presente gravame; ovvero ordinare quant’altro ritenuto necessario per consentire al ricorrente di essere trasferito temporaneamente al reparto territoriale più vicino alla residenza della sua famiglia, onde prestare la debita assistenza genitoriale alla propria -OMISSIS-. per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- -OMISSIS-il 23/6/2026: del provvedimento prot. n. -OMISSIS- che ha nuovamente determinato il non accoglimento dell’istanza di trasferimento temporanea.

Giustizia amministrativa202600490

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha ritenuto apprezzabile il fumus boni iuris anche con riferimento ai motivi aggiunti, ma non ha definito il giudizio nel merito. Ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., fissando l'udienza pubblica del 21 ottobre 2026 per la trattazione di merito. Le spese della fase cautelare sono state riservate alla decisione definitiva. L'ordinanza dispone l'esecuzione da parte dell'Amministrazione.

TAR Puglia - Bari, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego, reiterato all'esito del riesame, dell'istanza di assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 42-bis d.lgs. 151/2001

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il primo diniego dell'assegnazione temporanea presso una sede prossima alla residenza familiare, chiedendone la sospensione e il riesame, nonché, con motivi aggiunti, il successivo provvedimento con cui l'Amministrazione ha nuovamente respinto la medesima istanza dopo l'ordinanza cautelare n. 148 del 16 aprile 2026. Dalla precedente ordinanza emergeva la necessità di una comparazione effettiva tra le esigenze organiche della sede richiesta e l'esigenza di cura del familiare, tenendo conto anche dell'impegno lavorativo del coniuge. Il TAR aveva inoltre ritenuto generico il riferimento dell'Amministrazione a potenziali situazioni di incompatibilità. Il nuovo diniego è stato contestato perché, secondo la prospettazione ricorrente, non avrebbe adeguatamente recepito tali indicazioni.

Norme richiamate

  • art. 42-bis d.lgs. 151/2001

    La disposizione costituisce il fondamento dell'istanza di assegnazione temporanea del militare; la valutazione amministrativa deve considerare comparativamente le esigenze organiche della sede richiesta e le esigenze familiari poste a base della domanda.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente al giudice cautelare, quando ritiene necessario definire il giudizio nel merito, di fissare con priorità l'udienza pubblica, accogliendo la domanda cautelare in funzione della sollecita definizione della causa.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento dei dati personali nel provvedimento diffuso.

  • art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Prevede le modalità di oscuramento delle generalità e dei dati personali nella diffusione dei provvedimenti giudiziari.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato per la protezione dei dati relativi alla salute e degli altri dati personali oggetto di oscuramento.

Massime di principio

  • Nella valutazione di un'istanza di assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 42-bis d.lgs. 151/2001, l'Amministrazione deve effettuare una comparazione concreta e motivata tra le esigenze organiche della sede richiesta e le esigenze familiari e assistenziali dedotte dall'interessato.
  • Il richiamo a generiche "potenziali situazioni di incompatibilità" non è sufficiente, da solo, a sorreggere il diniego di assegnazione temporanea quando non siano specificati i relativi presupposti fattuali e il loro rapporto con le esigenze organizzative dell'Amministrazione.
  • Quando il giudice cautelare ravvisa un apprezzabile fumus boni iuris ma ritiene necessario definire rapidamente il merito, può accogliere la tutela cautelare ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. e fissare l'udienza pubblica per la trattazione della causa, riservando le spese alla decisione definitiva.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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