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Sentenza

Sentenza del 17/02/2023 n. 5174 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente aveva presentato istanza di accesso alla procedura di collaborazione volontaria (Voluntary Disclosure) prevista dalla L. n.186/2014, art.1, commi 1 e 2; l'Agenzia delle Entrate ha comunicato il diniego. I giudici di merito hanno ritenuto il diniego non impugnabile perché non rientrante nell'elenco tassativo di atti impugnabili di cui al D.Lgs. n.546/1992, art.19. Il ricorso in Cassazione contestava tale qualificazione e sosteneva che il diniego è atto che esplicita una pretesa tributaria e limita l'accesso a una procedura di definizione agevolata, quindi suscettibile di sindacato giurisdizionale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha affermato che il diniego alla domanda di collaborazione volontaria è impugnabile in quanto atto che incide sul rapporto tributario, manifesta una posizione dell'Amministrazione e limita l'accesso a una procedura di definizione agevolata. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Campania - Sezione staccata di Salerno, demandando a quella Corte anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Legge 15 dicembre 2014, n. 186 (Voluntary Disclosure)

    art. 1, commi 1 e 2; art. 5 quater, comma 2; art. 5 quinquies, comma 10

    La procedura di collaborazione volontaria è strumento di emersione di debito tributario e la comunicazione di diniego incide su interessi concreti del contribuente: il diniego è dunque impugnabile perché limita l'accesso a una definizione agevolata che produce effetti fiscali e penali.

  • Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (codice del processo tributario)

    L'elenco degli atti impugnabili previsto dall'art. 19 è tassativo ma può essere interpretato estensivamente: atti non espressamente indicati sono impugnabili se esplicitano una ben individuata pretesa tributaria o incidono sul rapporto tributario.

  • Codice di procedura civile

    Il contribuente, destinatario della comunicazione di diniego, ha interesse attuale e concreto (qualificabile ai sensi dell'art.100 c.p.c.) a ottenere una pronuncia che chiarisca la sua posizione fiscale.

  • Costituzione della Repubblica Italiana

    I principi costituzionali di tutela dell'accesso al giudice (art.24), del principio di capacità contributiva (art.53) e del buon andamento dell'amministrazione (art.97) giustificano un'interpretazione estensiva delle norme sul contendere tributario a favore della giurisdizione.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    art. 37-bis, comma 8; art. 36-bis, comma 3

    La giurisprudenza ha ritenuto impugnabili atti analoghi (es. diniego di disapplicazione antielusiva; avviso bonario) quando contengono una compiuta pretesa tributaria o comunque incidono concretamente sul contribuente.

  • Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 156

    Richiamato nel testo per distinguere quali pareri o risposte dell'Amministrazione siano impugnabili: le risposte che contengono una pretesa compiuta sono sindacabili.

  • massima giurisprudenziale richiamata

    Cass. sez. V e VI varie pronunce citate

    Giurisprudenza consolidata ammette impugnabilità di atti non elencati nell'art.19 quando esplicitano ragioni fattuali e giuridiche di una pretesa tributaria; la mancata impugnazione dell'atto non preclude la possibilità di contestare successivamente la pretesa.

Massime di principio

  • Il diniego espresso (o il silenzio-rigetto) alla domanda di accesso alla voluntary disclosure è impugnabile davanti al giudice tributario perché incide su un interesse economico concreto del contribuente e manifesta la posizione dell'Amministrazione sulla esistenza di un debito tributario.
  • L'elencazione di atti impugnabili nell'art.19 del D.Lgs. n.546/1992 è tassativa ma ammette interpretazione estensiva: atti che comunicano una ben individuata pretesa tributaria o che limitano l'accesso a procedure deflative possono essere sottoposti al sindacato giurisdizionale.
  • La facoltà di impugnare atti non espressamente indicati non costituisce onere che, se omesso, preclude futuri rimedi: tuttavia è prudente impugnare tempestivamente gli atti che incidono sulla situazione fiscale per ottenere una pronuncia chiarificatrice (art.100 c.p.c.).
  • La collaborazione volontaria presuppone un debito tributario già esistente; il diniego può essere vagliato nel merito dal giudice per verificare, ad esempio, l'esistenza di attività ispettive che precludono la procedura.
  • Le risposte o pareri dell'Amministrazione sono impugnabili solo se contengono una compiuta pretesa o vincolano concretamente la posizione del contribuente (esclusi i meri pareri non dannosi).
  • In situazioni analoghe è consigliabile documentare e impugnare il diniego davanti al giudice tributario competente, indicando l'interesse attuale e concreto e chiedendo il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva.

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