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Sentenza

Sentenza n. 665/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento di revoca del contributo integrativo prot. USRA n. 0002651/26 del 28/04/2026, notificato il 4.6.2026 e con il quale l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione di L'Aquila ha disposto la revoca del contributo integrativo riconosciuto al Presidente del Consorzio "Padre Leonardo Iovenitti", Giovarino Di Pasquale, con provvedimento prot. USRA n. 5202/24 del 31/07/2024 (Pratica AQ-BCE-20365), confermando contestualmente il parere definitivo prot. USRA n. 16809 del 18/11/2016, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi compresa, per quanto occorrer possa, la comunicazione di avvio del procedimento prot. USRA n. 1510/2026 dell'11/03/2026 e la nota prot. USRA n. 647/2026 del 03/02/2026.

Giustizia amministrativa202600417

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento USRA di revoca del contributo integrativo riconosciuto nel 2024 per la ricostruzione post-sismica, fondato sull'asserita mancanza del rapporto di parentela entro il quarto grado tra acquirenti e venditori degli immobili

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (amministrazioni)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il beneficiario ha impugnato la revoca del contributo integrativo, deducendo che il finanziamento riguardava le parti comuni dell'aggregato edilizio e che, pertanto, il requisito della parentela tra acquirenti e venditori non sarebbe stato applicabile. Ha inoltre contestato il ricorso all'art. 21-quinquies l. 241/1990, invocato la tutela del legittimo affidamento derivante dal precedente riconoscimento del contributo e lamentato difetto di istruttoria. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguardasse la spettanza di un diritto soggettivo al contributo.

La decisione

Il TAR ha accolto l'eccezione di difetto di giurisdizione e non ha esaminato nel merito le censure sulla rilevanza del requisito di parentela, sulla disciplina delle parti comuni, sull'affidamento, sull'istruttoria e sulla legittimità della revoca. In base al petitum sostanziale, ha rilevato che l'USRA aveva svolto una verifica vincolata circa la sussistenza di un requisito legale predeterminato, senza una nuova ponderazione discrezionale dell'interesse pubblico, un mutamento sopravvenuto dei fatti o un inadempimento nella fase esecutiva. La denominazione dell'atto come revoca e il richiamo all'art. 21-quinquies l. 241/1990 non mutano la natura della controversia, che investe la spettanza sostanziale del contributo e va devoluta al giudice ordinario. Il giudizio può essere riassunto davanti a quest'ultimo ai sensi dell'art. 11 c.p.a.; spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 7 c.p.a.

    L’art. 7 c.p.a. devolve alla giurisdizione amministrativa le controversie concernenti l’esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, nelle quali siano in discussione interessi legittimi ovvero, nelle materie di giurisdizione esclusiva, diritti soggettivi.

    Il riparto dipende dall'effettivo esercizio del potere amministrativo e dalla natura della situazione giuridica dedotta; la controversia sulla spettanza di un contributo determinato da presupposti legali vincolati non rientra nella giurisdizione amministrativa in assenza di un potere discrezionale.

  • art. 67-ter, comma 2, d.l. 83/2012

    L’art. 67-ter, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2012 attribuisce agli Uffici speciali l’istruttoria delle richieste sulla base dei criteri e degli indirizzi applicabili; l’art. 67-quater, comma 5, del medesimo decreto-legge disciplina il contributo per gli interventi sulle strutture e sulle parti comuni, estendendolo anche agli edifici con unico proprietario.

    La disposizione attribuisce agli Uffici speciali l'attività istruttoria delle richieste di contributo secondo criteri applicabili, nel quadro di una verifica dei presupposti normativamente fissati.

  • art. 67-quater, comma 5, d.l. 83/2012

    L’art. 67-ter, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2012 attribuisce agli Uffici speciali l’istruttoria delle richieste sulla base dei criteri e degli indirizzi applicabili; l’art. 67-quater, comma 5, del medesimo decreto-legge disciplina il contributo per gli interventi sulle strutture e sulle parti comuni, estendendolo anche agli edifici con unico proprietario.

    La norma disciplina il contributo per gli interventi sulle strutture e sulle parti comuni, anche in edifici con unico proprietario; nel caso deciso il suo richiamo concorre a qualificare la verifica amministrativa come accertamento di presupposti legali.

  • art. 11 c.p.a.

    Il giudizio potrà essere riassunto dinanzi al giudice ordinario nei termini e con gli effetti previsti dall’art. 11 c.p.a.

    Dichiarato il difetto di giurisdizione, la causa può essere riproposta davanti al giudice ordinario secondo termini ed effetti della translatio iudicii.

Massime di principio

  • Nelle controversie sui contributi pubblici, la giurisdizione ordinaria sussiste quando l'amministrazione deve soltanto verificare la ricorrenza di presupposti normativi predeterminati, senza discrezionalità sull'an, sul quantum o sulle modalità di erogazione.
  • La controversia sul ritiro di un contributo appartiene alla giurisdizione amministrativa se l'amministrazione esercita un'autotutela pubblicistica fondata su una valutazione discrezionale circa vizi di legittimità o il contrasto originario del beneficio con l'interesse pubblico; appartiene invece alla giurisdizione ordinaria quando il ritiro consegue all'accertamento vincolato dell'assenza di un requisito legale.
  • Ai fini del riparto di giurisdizione, la qualificazione formale dell'atto come revoca o annullamento e il richiamo a una norma sull'autotutela non sono decisivi: occorre individuare, sulla base del petitum sostanziale e della causa petendi, la natura concreta del potere esercitato.
  • Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione in favore del giudice ordinario, indica quest'ultimo quale giudice munito di giurisdizione e la causa può essere riassunta ai sensi dell'art. 11 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiGiurisdizione e riparto
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneAutotutela decisoria

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