Ordinanza n. 395/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto datato 02.04.2024, notificato il 01.12.2025 a seguito di istanza di accesso agli atti del 23.11.2025, con il quale la Prefettura di Napoli ha decretato la revoca del nulla osta al lavoro precedentemente rilasciato in data 04.08.2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di revoca del nulla osta al lavoro precedentemente rilasciato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto della Prefettura di Napoli che ha revocato il nulla osta al lavoro rilasciato nel 2022, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. In sede cautelare ha sostenuto, secondo quanto emerge dall'ordinanza, la rilevanza del rapporto lavorativo originariamente allegato e ha invocato il rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione. Ha inoltre rappresentato l'esistenza di un successivo rapporto di lavoro instaurato nel novembre 2024. Il TAR ha rilevato che la ricorrente non ha allegato né fornito un principio di prova idoneo a orientare diversamente la decisione amministrativa; non ha dimostrato l'effettività del rapporto di lavoro originario e le sue stesse allegazioni, unitamente alla dichiarazione di indisponibilità del datore di lavoro, confermerebbero l'inattendibilità del rapporto posto a fondamento della domanda di nulla osta. Il rapporto successivo è stato instaurato oltre sette mesi dopo l'adozione del provvedimento impugnato.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda incidentale di sospensione per difetto, allo stato del sommario esame cautelare, dei presupposti per la tutela richiesta. In particolare, ha ritenuto non comprovata l'effettività del rapporto lavorativo originario e quindi non idonee le censure a superare il giudizio amministrativo di inattendibilità del rapporto, con conseguente mancanza ab origine dei requisiti richiesti. Ha escluso che potesse essere invocato il permesso per attesa occupazione, poiché non risultava una cessazione o interruzione successiva di un rapporto effettivamente esistente, ma l'inesistenza originaria del rapporto. Il successivo rapporto di lavoro non è stato considerato rilevante ai fini della legittimità del provvedimento impugnato, potendo tuttavia essere sottoposto all'Amministrazione per una eventuale rivalutazione alla luce delle sopravvenienze. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel giudizio amministrativo; il TAR ha ritenuto che, all'esito della sommaria deliberazione propria di tale fase, non fossero prima facie ravvisabili i presupposti per la sospensione.
Massime di principio
- In sede cautelare, la parte che chiede la sospensione di un provvedimento deve allegare e fornire almeno un principio di prova degli elementi di fatto idonei a porre in discussione la decisione amministrativa; in mancanza, la domanda cautelare può essere respinta.
- Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone la cessazione o interruzione successiva di un rapporto di lavoro effettivamente esistente e non è invocabile quando risulti, almeno in sede cautelare, l'inesistenza originaria del rapporto posto a fondamento del nulla osta.
- Un rapporto di lavoro instaurato dopo l'adozione del provvedimento impugnato non incide, di per sé, sullo scrutinio cautelare della legittimità di tale provvedimento, ma può essere sottoposto all'Amministrazione per un eventuale rinnovato esercizio del potere alla luce delle sopravvenienze.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 5 feb 2026Ordinanza n. 302/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 5 feb 2026Ordinanza n. 306/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 5 feb 2026Ordinanza n. 56/2026 - Salerno, Sezione 2
- Ordinanza · 5 feb 2026Ordinanza n. 219/2026 - Salerno, Sezione 2
- Ordinanza · 5 feb 2026Ordinanza n. 221/2026 - Salerno, Sezione 2
- Ordinanza · 5 feb 2026Ordinanza n. 295/2026 - Roma, Sezione 4B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →