Sentenza del 30/12/2022 n. 6503 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
Registro, Ipotecarie e Catastali - Art. 46 l. 374/1991 - Esenzione generalizzata - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pronuncia afferma che l'esenzione prevista dall'art. 46 l. 374/1991 si applica generalmente a tutte le sentenze adottate nei procedimenti conciliativi non contenziosi di valore non superiore a 1.033,00 euro e agli atti e provvedimenti connessi, senza limitazioni in ragione del grado di giudizio o dell'ufficio giudiziario adito. In pratica, il contributo unificato non è dovuto nelle predette ipotesi.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Questione interpretativa sull'ambito applicativo dell'art. 46 della legge n. 374/1991: se l'esenzione dal pagamento del contributo unificato prevista per le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa di valore non superiore a 1.033,00 euro e per gli atti e i provvedimenti ad esse relativi si estenda anche alle sentenze emesse in tali procedimenti, indipendentemente dal grado di giudizio e dall'ufficio giudiziario chiamato a decidere.
Norme richiamate
legge 374/1991
L'art. 46 riconosce l'esenzione dal contributo unificato per le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa di valore non superiore a 1.033,00 euro e per gli atti e provvedimenti ad esse relativi; la sentenza interpreta tale norma in senso ampio estendendone l'effetto alle sentenze emesse in tali procedimenti, indipendentemente da grado e ufficio.
Cass. Ord.
Giurisprudenza di conferma che ha già indicato l'applicabilità dell'esenzione alle sentenze in procedimenti conciliativi non contenziosi; utilizzata come riferimento consolidato.
Cass. Ord.
Ulteriore pronuncia di riferimento che conferma l'interpretazione estensiva dell'art. 46 riguardo all'esenzione.
Cass. Ord.
Ulteriore pronuncia di riferimento che conferma l'interpretazione estensiva dell'art. 46 riguardo all'esenzione.
Massime di principio
- L'esenzione dell'art. 46 l. 374/1991 si applica anche alle sentenze rese in procedimenti conciliativi non contenziosi, non essendo limitata al primo grado o a specifici uffici giudiziari.
- Si considera rilevante la natura del procedimento (attività conciliative in sede non contenziosa) e il valore (non superiore a 1.033,00 euro): se entrambe le condizioni sussistono, il contributo unificato non è dovuto.
- L'esenzione comprende non solo la domanda iniziale ma anche gli atti e i provvedimenti ad esse relativi; quindi il beneficio si estende agli atti conseguenti alla composizione non contenziosa.
- In situazioni simili verificare sempre la qualificazione del procedimento come "sede non contenziosa" e il rispetto del limite di valore; in caso di dubbio sulla natura del procedimento, la giurisprudenza favorevole può essere invocata per ottenere l'esenzione.
- Occorre controllare successivi interventi normativi o giurisprudenziali che possano aver modificato l'interpretazione; in assenza di tali mutamenti, le ordinanze citate costituiscono orientamento consolidato a favore dell'esenzione.
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