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Sentenza

Sentenza del 30/12/2022 n. 6503 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio

Registro, Ipotecarie e Catastali - Art. 46 l. 374/1991 - Esenzione generalizzata - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La pronuncia afferma che l'esenzione prevista dall'art. 46 l. 374/1991 si applica generalmente a tutte le sentenze adottate nei procedimenti conciliativi non contenziosi di valore non superiore a 1.033,00 euro e agli atti e provvedimenti connessi, senza limitazioni in ragione del grado di giudizio o dell'ufficio giudiziario adito. In pratica, il contributo unificato non è dovuto nelle predette ipotesi.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Questione interpretativa sull'ambito applicativo dell'art. 46 della legge n. 374/1991: se l'esenzione dal pagamento del contributo unificato prevista per le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa di valore non superiore a 1.033,00 euro e per gli atti e i provvedimenti ad esse relativi si estenda anche alle sentenze emesse in tali procedimenti, indipendentemente dal grado di giudizio e dall'ufficio giudiziario chiamato a decidere.

Norme richiamate

  • legge 374/1991

    L'art. 46 riconosce l'esenzione dal contributo unificato per le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa di valore non superiore a 1.033,00 euro e per gli atti e provvedimenti ad esse relativi; la sentenza interpreta tale norma in senso ampio estendendone l'effetto alle sentenze emesse in tali procedimenti, indipendentemente da grado e ufficio.

  • Cass. Ord.

    Giurisprudenza di conferma che ha già indicato l'applicabilità dell'esenzione alle sentenze in procedimenti conciliativi non contenziosi; utilizzata come riferimento consolidato.

  • Cass. Ord.

    Ulteriore pronuncia di riferimento che conferma l'interpretazione estensiva dell'art. 46 riguardo all'esenzione.

  • Cass. Ord.

    Ulteriore pronuncia di riferimento che conferma l'interpretazione estensiva dell'art. 46 riguardo all'esenzione.

Massime di principio

  • L'esenzione dell'art. 46 l. 374/1991 si applica anche alle sentenze rese in procedimenti conciliativi non contenziosi, non essendo limitata al primo grado o a specifici uffici giudiziari.
  • Si considera rilevante la natura del procedimento (attività conciliative in sede non contenziosa) e il valore (non superiore a 1.033,00 euro): se entrambe le condizioni sussistono, il contributo unificato non è dovuto.
  • L'esenzione comprende non solo la domanda iniziale ma anche gli atti e i provvedimenti ad esse relativi; quindi il beneficio si estende agli atti conseguenti alla composizione non contenziosa.
  • In situazioni simili verificare sempre la qualificazione del procedimento come "sede non contenziosa" e il rispetto del limite di valore; in caso di dubbio sulla natura del procedimento, la giurisprudenza favorevole può essere invocata per ottenere l'esenzione.
  • Occorre controllare successivi interventi normativi o giurisprudenziali che possano aver modificato l'interpretazione; in assenza di tali mutamenti, le ordinanze citate costituiscono orientamento consolidato a favore dell'esenzione.

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