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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5882/2024 del 09/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per tentata rapina aggravata: Debarre contestava la qualificazione del fatto come "rapina impropria" (art. 628 c.p.) rilevando che la violenza era intervenuta dopo il tentativo di sottrazione e con un intervallo spazio-temporale, per cui avrebbe dovuto essere riconosciuto un tentato furto; contestava inoltre l'applicazione della recidiva (art. 99 c.p.). Della Santina deduceva la mancata derubricazione a tentato furto e il mancato riconoscimento della diminuente di cui all'art. 116 c.p. in ragione della presunta imprevedibilità e difensività della condotta violenta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per genericità e per essere mera reiterazione delle doglianze di merito non confrontate con la motivazione della Corte d'appello; ha ritenuto corretta la qualificazione del reato come tentata rapina impropria richiamando la giurisprudenza (Sez. U. e altre) che ammette la rapina impropria quando, dopo atti idonei alla sottrazione non portati a compimento per cause indipendenti dalla volontà dell'agente, si usa violenza per assicurarsi l'impunità; ha ritenuto adeguatamente motivata la statuizione sulla recidiva e ha escluso l'attenuante dell'art. 116 c.p. perché l'uso della forza era prevedibile nel contesto dell'azione furtiva. Dichiarati inammissibili i ricorsi; condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p. (tentativo)

    Richiamato per definire il tentativo: la condotta resta tentata quando gli atti sono idonei ad iniziare l'esecuzione e l'impossessamento non si è realizzato per cause indipendenti dalla volontà dell'agente.

  • art. 628 c.p. (rapina) e lett. rapina impropria

    Interpretata alla luce della giurisprudenza di legittimità: la "rapina impropria" è configurabile anche quando, dopo atti idonei alla sottrazione non portati a compimento, l'agente usa violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità, configurando così la tentata rapina impropria.

  • art. 99 c.p. (recidiva)

    Usato per giustificare l'aggravamento per recidiva: la corte di merito ha motivato la sussistenza della recidiva richiamando la biografia criminale del prevenuto e la non occasionalità della condotta; la Cassazione ha ritenuto la motivazione adeguata.

  • art. 116 c.p. (attenuante per minore partecipazione/ruolo nell'evento)

    Valutata in relazione al concorso di persone: l'attenuante è esclusa se l'evento diverso era prevedibile per il concorrente con l'ordinaria diligenza; la Corte ha ritenuto prevedibile l'uso della forza nel contesto dell'azione furtiva.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite, sentenza n. 34952/2012 e altre pronunce citate)

    Le Sezioni Unite hanno affermato che è configurabile il tentativo di rapina impropria quando, dopo atti idonei alla sottrazione non portati a compimento, si usa violenza per assicurarsi l'impunità; la Corte ha fatto applicazione di tale principio.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di atti diretti alla sottrazione, l'agente usa violenza o minaccia per garantirsi la fuga o l'impunità, la condotta può essere qualificata come tentata rapina impropria anche se non si è realizzato l'impossessamento della cosa.
  • La Corte di cassazione non riesamina i fatti e le prove: i ricorsi che si limitano a chiedere una diversa valutazione del compendio probatorio senza rilevare vizi di diritto sono spesso dichiarati inammissibili come generici.
  • Per contestare l'applicazione della recidiva è necessaria una motivazione precisa che dimostri l'assenza di relazione qualificata tra precedenti e nuovo reato o l'eccezionale lontananza temporale; altrimenti il giudice di merito può desumere la maggiore pericolosità soggettiva dalla biografia criminale.
  • L'attenuante per minore ruolo/partecipazione (art. 116 c.p.) è esclusa se il reato diverso era prevedibile con l'ordinaria diligenza: in contesti (es. tentato furto) l'uso della forza può essere ritenuto prevedibile e quindi non escludere la responsabilità del compartecipe.
  • Proporre ricorsi di merito riproponendo semplicemente le stesse doglianze già motivate in sede di appello senza confrontarsi con le motivazioni del giudice di secondo grado espone al rigetto per genericità e può comportare condanne alle spese e sanzioni (cassa delle ammende).

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