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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49577/2022 del 29/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano che aveva emendato il provvedimento della direzione della Casa di reclusione Milano Opera disponendo che i colloqui visivi e telefonici del detenuto sottoposto al regime 41-bis si svolgessero a distanza di circa 30 giorni l'uno dall'altro. Il Ministero deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che la previsione del termine mensile è legittima esercizio di discrezionalità amministrativa ex art. 16, comma 3, Circolare D.A.P. 2/10/2017 n. 3676/6126 e ai poteri di regolazione previsti dall'art. 41-bis, in relazione alla necessità di bilanciare il diritto del detenuto ai contatti familiari con le esigenze di sicurezza e di contenimento dei flussi informativi verso l'esterno.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso del Ministero, ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Milano. La Corte ha richiamato l'orientamento consolidato secondo cui, pur essendo i colloqui un diritto fondamentale collegato alla vita familiare (artt. 15 e 18 Ord. pen.), le modalità di fruizione rientrano nella discrezionalità organizzativa dell'Amministrazione penitenziaria. In particolare ha confermato la legittimità, nel regime 41-bis, della disposizione amministrativa che prevede intervalli di circa 30 giorni tra colloqui, alla luce del comma 2-quater, lett. b) dell'art. 41-bis e della Circolare D.A.P. n. 3676/6126; ha censurato l'erronea applicazione compiuta dall'ordinanza impugnata e ha rinviato il giudizio al Tribunale perché si conformi ai parametri giurisprudenziali indicati.

Norme richiamate

  • art. 41-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), comma 2-quater, lett. b)

    Attribuisce all'Amministrazione penitenziaria poteri di disciplina delle modalità di fruizione dei colloqui per i detenuti sottoposti al 41-bis; la Corte ritiene che tale disposizione legittimi, nell'ambito della discrezionalità amministrativa, misure come l'intervallo di circa 30 giorni tra colloqui per contenere i flussi informativi verso l'esterno

  • artt. 15 e 18, comma 3, Ord. pen.

    Riconoscono i colloqui come diritto fondamentale collegato alla vita familiare e al trattamento rieducativo; la Corte sottolinea che il diritto esiste ma le modalità sono soggette a regolamentazione amministrativa e a controllo giurisdizionale

  • Circolare D.A.P. 2 ottobre 2017, n. 3676/6126, art. 16, comma 3

    Nel rispetto della calendarizzazione delle giornate dei colloqui da parte della Direzione, gli stessi saranno autorizzati e fruiti a distanza di circa 30 giorni

    La previsione è considerata espressione di discrezionalità organizzativa dell'Amministrazione penitenziaria e, secondo la giurisprudenza richiamata, costituisce regolazione ragionevole delle modalità di fruizione dei colloqui per i 41-bis

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione citata

    Sez. 1, n. 23945 del 26/06/2020; Sez. 1, n. 5446 del 15/11/2019 (dep. 2020); Sez. 1, n. 47046 del 16/11/2021

    Orientamento consolidato che ammette la legittimità dell'intervallo di circa 30 giorni tra colloqui per i detenuti 41-bis come bilanciamento tra interesse legittimo del detenuto ai legami familiari e esigenze di sicurezza pubblica

Massime di principio

  • Il diritto ai colloqui è fondamentale ma le modalità (frequenza, calendario) possono essere regolate dall'Amministrazione penitenziaria nell'ambito della sua discrezionalità organizzativa
  • Per i detenuti sottoposti al regime 41-bis, la previsione di intervalli di circa 30 giorni tra colloqui è generalmente ritenuta legittima come misura di bilanciamento delle esigenze di sicurezza e di contenimento dei flussi informativi
  • I provvedimenti amministrativi che incidono sui colloqui sono comunque soggetti a controllo giurisdizionale: il giudice verifica la correttezza dell'esercizio di discrezionalità e la ragionevolezza delle misure
  • In contenziosi simili, il ricorrente dovrà dimostrare che la disposizione amministrativa è irragionevole o sproporzionata; l'amministrazione dovrà documentare esigenze organizzative e di sicurezza specifiche per giustificare la limitazione
  • Se la Corte di merito non applica o interpreta erroneamente i precedenti di legittimità, la Cassazione può annullare e rinviare perché il giudice di merito si conformi ai parametri giurisprudenziali indicati

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