Sentenza n. 18/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'ottemperanza alla sentenza n. 187/2024 emessa dal Tribunale di Ascoli Piceno, Giudice del lavoro, in data 7.6.2024, pubblicata in data 7.6.2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, Giudice del lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio della carta del docente e condannato l’amministrazione al pagamento delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (creditori giudiziali)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, Giudice del lavoro, n. 187/2024, notificata all’amministrazione e divenuta irrevocabile. La decisione aveva riconosciuto il diritto dei ricorrenti a fruire del beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e aveva condannato il Ministero e le competenti articolazioni territoriali all’assegnazione delle somme spettanti per gli anni scolastici indicati, oltre alle spese di lite. L’amministrazione non ha dato esecuzione al titolo giudiziale. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza, previsto per l’esecuzione coattiva nei confronti delle amministrazioni pubbliche. L’USR si è costituito solo formalmente e non ha contestato né la spettanza né l’azionabilità della pretesa.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel merito, ha accertato l’inottemperanza dell’amministrazione al giudicato, rilevando che il titolo giudiziale non era stato eseguito e che l’amministrazione non aveva dedotto alcuna ragione ostativa. Ha quindi dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il dirigente della Direzione generale competente presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, attribuendogli 120 giorni per l’esecuzione, anche mediante l’adozione degli atti contabili e organizzativi necessari. L’amministrazione è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di accertare l’inottemperanza e imporre all’amministrazione l’esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il ricorso per l’esecuzione coattiva di una decisione giudiziaria contro una pubblica amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
È la disposizione sostanziale posta a fondamento del diritto riconosciuto dal giudice del lavoro al beneficio economico spettante ai ricorrenti.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore del difensore che si dichiara antistatario.
art. 39 c.p.a.
Rende applicabili, nei limiti della compatibilità, le disposizioni del codice di procedura civile al processo amministrativo, compresa la disciplina della distrazione delle spese.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è procedibile per l’esecuzione coattiva di una sentenza nei confronti della pubblica amministrazione quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo, ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- L’amministrazione che non esegue una sentenza passata in giudicato, senza dedurre specifiche ragioni ostative alla spettanza o all’azionabilità della pretesa, versa in situazione di inottemperanza e deve essere condannata all’esecuzione integrale del titolo, salvo quanto eventualmente già pagato.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d’ora un commissario ad acta, destinato a subentrare su istanza del creditore in caso di inutile decorso del termine.
- La mancata esecuzione del giudicato al momento della proposizione del ricorso giustifica la condanna dell’amministrazione inadempiente alle spese del giudizio di ottemperanza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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