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Ordinanza

Ordinanza n. 588/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: 1) del decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza n. 333/SAA/I/82836 del 14 ottobre 2025, notificato in data 21 ottobre 2025, con il quale è stata irrogata nei confronti del ricorrente la sanzione disciplinare della destituzione dall'amministrazione della pubblica sicurezza; 2) della deliberazione del Consiglio provinciale di disciplina di Roma n. 06/2025 C.P.D. del 23 settembre 2025;

Giustizia amministrativa202600347

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Capo della Polizia che ha irrogato la destituzione dall'amministrazione della pubblica sicurezza, unitamente alla deliberazione del Consiglio provinciale di disciplina

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la destituzione disciplinare e la deliberazione del Consiglio provinciale di disciplina, chiedendo in via cautelare la sospensione degli effetti. Ha contestato, in particolare, la tardività dell'avvio del procedimento disciplinare rispetto alla sentenza penale della Corte d'appello, la mancata applicazione del termine finale di 180 giorni, la durata del procedimento e i differimenti della trattazione orale, la violazione del termine di dieci giorni per la notificazione del decreto e i vizi motivazionali e logico-giuridici della deliberazione disciplinare. I fatti contestati riguardavano la contraffazione e la detenzione di segni distintivi in uso alla Polizia di Stato; il ricorrente non ha provato la propria estraneità ed era stato condannato in primo grado, mentre la Corte d'appello aveva dichiarato di non doversi procedere per esito positivo della messa alla prova.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris. Ha ritenuto tempestiva la nomina del funzionario istruttore del 14 marzo 2025, poiché il ricorrente non aveva provato di avere notificato all'amministrazione la sentenza della Corte d'appello ai fini del decorso del termine breve di 40 giorni previsto dall'art. 9, comma 6, d.P.R. 737/1981; il termine di 120 giorni risultava comunque rispettato rispetto alla trasmissione della sentenza da parte della cancelleria il 17 gennaio 2025. Ha ritenuto non applicabile ai procedimenti disciplinari conseguenti a sentenze diverse da quelle di condanna il termine finale di 180 giorni previsto dall'art. 9, comma 2, l. 19/1990. Ha considerato giustificati i differimenti dell'udienza disciplinare, dovuti a legittimi impedimenti del ricorrente, e rispettato il termine di dieci giorni per la notificazione del decreto, adottato il 14 ottobre 2025 e notificato il 21 ottobre 2025. Non ha ravvisato vizi macroscopici nella motivazione della deliberazione disciplinare, anche in ragione della gravità dei fatti e dell'orientamento secondo cui, per condotte particolarmente gravi e incompatibili con i doveri di moralità, rettitudine, correttezza ed esemplarità, l'obbligo motivazionale può essere assolto mediante il puntuale riferimento all'addebito. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare; la sospensione è stata negata per l'assenza del necessario fumus boni iuris.

  • art. 9, comma 6, d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737

    Prevede il termine breve di 40 giorni per l'avvio del procedimento disciplinare, decorrente dalla conoscenza della sentenza penale da parte dell'amministrazione secondo quanto valutato dal TAR.

  • art. 9, comma 2, l. 7 febbraio 1990, n. 19

    Il termine finale di 180 giorni non si applica ai procedimenti disciplinari conseguenti a sentenze diverse da quelle di condanna.

  • art. 21, ultimo comma, d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737

    Il termine di dieci giorni per la notificazione del decreto disciplinare è stato ritenuto rispettato, essendo il decreto notificato sette giorni dopo la sua adozione.

  • art. 497-ter, comma 1, nn. 1 e 2, c.p.

    Individua i reati oggetto del procedimento penale richiamato nel provvedimento, concernenti la contraffazione e la detenzione di segni distintivi in uso alla Polizia di Stato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Costituisce il presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali del ricorrente mediante oscuramento.

Massime di principio

  • Nel procedimento disciplinare conseguente a una sentenza penale diversa da una sentenza di condanna, il termine finale di 180 giorni previsto dall'art. 9, comma 2, l. 19/1990 non trova applicazione.
  • Ai fini della decorrenza del termine breve per l'avvio del procedimento disciplinare, la mera esistenza della sentenza penale non è sufficiente: occorre che l'amministrazione ne abbia avuto conoscenza secondo le modalità rilevanti, e il dipendente che deduce la tardività deve provare la notificazione o comunicazione idonea a far decorrere il termine.
  • I differimenti della trattazione orale del procedimento disciplinare non determinano illegittimità quando risultano giustificati da legittimi impedimenti dell'incolpato.
  • Il termine di dieci giorni per la notificazione del decreto disciplinare è rispettato quando la notificazione interviene entro dieci giorni dalla sua adozione.
  • In presenza di condotte disciplinarmente particolarmente gravi, incompatibili con i doveri di moralità, rettitudine, correttezza ed esemplarità propri dello status del dipendente, l'obbligo di motivazione della sanzione può essere assolto mediante il puntuale riferimento ai fatti addebitati, senza necessità di un ulteriore diffuso ridimensionamento della sanzione.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareTermini del procedimentoDifetto di motivazione

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