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Sentenza

Sentenza n. 3322/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento - della delibera n. 70/25/CONS, pubblicata sul sito internet istituzionale dell'Autorità il 18 marzo 2025, recante “Modifiche e integrazioni al Regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti di cui alla delibera n. 424/22/CONS”

Giustizia amministrativa202506412

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera AGCOM n. 70/25/CONS, limitatamente all’art. 7 dell’allegato B, recante obblighi di investimento in opere europee e di espressione originale italiana

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità indipendente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la disciplina regolamentare AGCOM attuativa dell’art. 55 TUSMA, chiedendo l’annullamento dell’art. 7 dell’allegato B e la disapplicazione dell’art. 55 TUSMA nella parte in cui impone ai fornitori di servizi media audiovisivi a richiesta di destinare una quota degli introiti netti realizzati in Italia alla produzione, coproduzione, acquisto o preacquisto di opere europee e di produttori indipendenti. Il primo motivo deduceva il contrasto con le direttive 2010/13/UE, come modificata dalla direttiva 2018/1808/UE, e 2000/31/CE, nonché con il principio del Paese d’origine, i principi di proporzionalità e non discriminazione e l’art. 5, par. 4, TUE. Il secondo motivo denunciava la violazione della libera prestazione dei servizi e della libera circolazione dei capitali, in relazione agli artt. 56 TFUE e 63 TFUE. Il terzo motivo deduceva la lesione delle libertà di espressione, informazione, iniziativa economica e proprietà, del divieto di discriminazione e del principio di proporzionalità, in relazione alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e agli artt. 3, 21, 41 e 42 Cost. Il quarto motivo lamentava la violazione dell’art. 5 della direttiva (UE) 2015/1535 per omessa nuova notifica alla Commissione europea del progetto di regola tecnica, nonché un difetto di motivazione rafforzata. L’AGCOM aveva eccepito l’inammissibilità per carenza di immediata lesività della delibera.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità, ritenendo la delibera immediatamente lesiva: l’art. 7 dell’allegato B ha natura cogente e impone direttamente agli operatori gli obblighi di investimento senza necessità di ulteriori provvedimenti applicativi. Nel merito, ha respinto tutti i motivi. Quanto al contrasto con il diritto UE, il Collegio ha ritenuto che l’art. 55 TUSMA e la delibera AGCOM costituiscano attuazione dell’art. 13 della direttiva 2010/13/UE, che consente agli Stati membri di imporre contributi finanziari anche a fornitori stabiliti in altri Stati membri, purché proporzionati e non discriminatori. L’obbligo del 16% degli introiti netti annui realizzati in Italia, con sottoquota del 70% per opere di espressione originale italiana, è stato giudicato riferito soltanto ai ricavi prodotti nel territorio nazionale, minoritario, non arbitrario e funzionale alla tutela della cultura e della lingua italiana. La disciplina è stata qualificata come deroga armonizzata e tipizzata al principio del Paese d’origine. Il TAR ha escluso altresì la violazione delle libertà fondamentali UE e dei parametri costituzionali, osservando che l’obbligo deriva da una facoltà espressamente riconosciuta dal legislatore unionale e che la libertà di iniziativa economica può essere limitata per la tutela della lingua e del patrimonio culturale. È stato respinto anche il motivo relativo alla mancata nuova notifica ai sensi della direttiva 2015/1535: secondo il giudice, le modifiche apportate dall’Italia al progetto notificato avevano ridotto gli oneri per gli operatori e recepito le osservazioni della Commissione senza alterare il campo di applicazione della disciplina, sicché, in assenza di successive osservazioni della Commissione, la procedura di notifica doveva ritenersi rispettata. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite, liquidate in euro 5.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 13 direttiva 2010/13/UE, come modificata dalla direttiva 2018/1808/UE

    Gli Stati membri possono chiedere ai fornitori stabiliti in altri Stati membri che si rivolgono al pubblico nel loro territorio di contribuire finanziariamente alla produzione di opere europee, purché i contributi siano proporzionati e non discriminatori.

    La disposizione introduce una deroga armonizzata e tipizzata al principio del Paese d’origine, consentendo agli Stati membri di imporre obblighi finanziari anche a fornitori stabiliti in un altro Stato membro, in rapporto agli introiti realizzati nel territorio destinatario.

  • art. 55 d.lgs. 50/2024 (TUSMA)

    I fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta soggetti alla giurisdizione italiana promuovono la produzione di opere europee rispettando obblighi di investimento pari al 16 per cento dei propri introiti netti annui in Italia; una quota del 70 per cento è riservata alle opere di espressione originale italiana.

    La norma attua l’art. 13 della direttiva SMAV e legittimamente impone agli operatori, anche stabiliti in altro Stato membro ma rivolti al pubblico italiano, obblighi di investimento parametrati agli introiti netti realizzati in Italia.

  • art. 7 allegato B delibera AGCOM n. 70/25/CONS

    I fornitori soggetti alla giurisdizione italiana destinano a investimenti in opere europee di produttori indipendenti una quota pari al 16 per cento degli introiti netti annui realizzati in Italia; il 70 per cento è riservato alle opere di espressione originale italiana.

    La disposizione ha natura cogente e immediatamente lesiva, poiché impone direttamente gli obblighi di investimento senza necessità di ulteriori atti applicativi; nel merito è conforme al quadro unionale e legislativo.

  • art. 56 TFUE

    Le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all’interno dell’Unione sono vietate.

    La disciplina nazionale non viola la libera prestazione dei servizi, poiché costituisce attuazione di una facoltà espressamente riconosciuta dalla direttiva SMAV e rispetta i limiti di proporzionalità e non discriminazione.

  • art. 63 TFUE

    Il motivo basato sulla libera circolazione dei capitali è stato respinto unitamente alle altre censure sulle libertà fondamentali, in ragione della riconducibilità dell’obbligo di investimento alla deroga armonizzata prevista dall’art. 13 della direttiva SMAV.

  • artt. 11, 16, 17, 21 e 52 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    Le limitazioni alla libertà di espressione, iniziativa economica, proprietà e non discriminazione risultano giustificate dall’obiettivo di promuovere la diversità culturale e linguistica e le opere europee e nazionali, secondo una disciplina proporzionata prevista dal diritto unionale.

  • artt. 3, 21, 41 e 42 Cost.

    Non risultano violati i parametri costituzionali, poiché la libertà di iniziativa economica e gli altri diritti invocati possono essere limitati dalla normativa unionale e da esigenze di tutela della lingua e del patrimonio culturale.

  • art. 5 direttiva (UE) 2015/1535

    Obbligo di comunicare alla Commissione europea i progetti di regole tecniche.

    La procedura di notifica è stata ritenuta rispettata perché lo Stato italiano aveva apportato modifiche riduttive degli oneri e coerenti con le osservazioni della Commissione; in assenza di ulteriori osservazioni, non era necessaria una nuova notifica.

  • art. 22 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    L’Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica.

    La tutela della diversità culturale e linguistica costituisce uno degli interessi che giustificano gli obblighi di investimento in opere europee e nazionali.

  • art. 3, par. 3, TUE

    L’Unione tutela la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica.

    La disposizione concorre a fondare la legittimità degli interventi diretti a promuovere le opere europee e la produzione culturale nazionale.

  • art. 167 TFUE

    L’Unione contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali.

    La promozione della cultura e delle diversità nazionali costituisce finalità idonea a giustificare misure incidenti sulle libertà economiche, se proporzionate.

  • art. 11 Cost.

    La normativa unionale direttamente applicabile, compresa la direttiva attuata nell’ordinamento interno secondo quanto ritenuto dal giudice, beneficia della copertura costituzionale dell’art. 11 Cost.

Massime di principio

  • L’art. 13 della direttiva 2010/13/UE, come modificata dalla direttiva 2018/1808/UE, consente allo Stato membro destinatario dei servizi audiovisivi di imporre ai fornitori stabiliti in un altro Stato membro contributi finanziari per la produzione di opere europee, purché gli obblighi siano proporzionati, non discriminatori e parametrati alle entrate realizzate nello Stato destinatario, tenendo conto degli eventuali obblighi assolti nello Stato di stabilimento.
  • Gli obblighi nazionali di investimento in opere europee e nazionali, quando costituiscono attuazione della facoltà espressamente prevista dall’art. 13 della direttiva SMAV, rappresentano una deroga armonizzata e tipizzata al principio del Paese d’origine e non una deroga unilaterale incompatibile con la libera prestazione dei servizi.
  • Un obbligo di investimento pari a una frazione minoritaria degli introiti netti realizzati nel territorio nazionale, con una sottoquota destinata a opere di espressione originale nazionale, non è di per sé sproporzionato o discriminatorio quando è funzionale alla tutela della cultura e della lingua nazionale e si applica in modo generale agli operatori che si rivolgono al pubblico dello Stato.
  • Una disciplina regolamentare che impone direttamente agli operatori obblighi di investimento, senza necessità di ulteriori provvedimenti applicativi, è immediatamente lesiva e può essere impugnata direttamente dal soggetto inciso.
  • La mancata nuova notifica di una regola tecnica ai sensi della direttiva 2015/1535 non determina l’inapplicabilità della disciplina quando le modifiche al progetto notificato riducono gli oneri per gli operatori, recepiscono le osservazioni della Commissione, non alterano il campo di applicazione della normativa e non seguono ulteriori osservazioni della Commissione che impongano una nuova comunicazione.

Come è indicizzato

MaterieComunicazioni elettroniche e media (AGCOM)Attuazione del diritto dell'Unione europea
RamiAutorità indipendenti e regolazioneEnergia, infrastrutture e comunicazioni
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaPrimato del diritto UE e disapplicazionePrincipio di legalità e tipicitàLegittimazione e interesse a ricorrere

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