Sentenza n. 4205/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento della Cartella di pagamento n. 07120250186727814000, notificata il 04/02/2025, nella parte in cui ingiunge il pagamento delle somme pari ad € 368.738,15, di cui € 247.550,70 a titolo di quota capitale, € 121.187,45 a titolo di interessi, iscritte al ruolo n. 2025/017252 e di tutti gli atti a questa preordinati, connessi e conseguenti, ivi compreso: l’Atto di Liquidazione a Saldo e Conguaglio (ALSC) n. 1165 del 22 novembre 2024, trasmesso al MIMIT per la presa d’atto in pari data e successivamente inviato a Keramos 2 S.r.l. via PEC in data 29 novembre 2024, con cui sono state calcolate le somma che si assumono da recuperare in linea capitale per complessivi € 247.550,70, a titolo di conguaglio negativo delle agevolazioni concesse ai sensi della Legge 19 dicembre 1992, n. 488, nell’ambito del Progetto n. 31701/1996, Bando 1, CUP B57E96000960005; la nota Intesa Sanpaolo S.p.A. notificata il 22 gennaio 2025 con cui è stata intimata per la prima volta la restituzione delle somme di cui al ALSC, con assegnazione del termine al 31 marzo 2025 per il pagamento; la nota Intesa Sanpaolo S.p.A. del 11 marzo 2025 di riscontro alle contestazioni di Keramos 2 S.r.l. e avviso del successivo avvio del recupero coattivo delle somme come quantificate nel 2002; la relazione tecnica (perizia) finale dell'Arch. Fiorella Cavallini, predisposta per conto di IntesaBci Mediocredito S.p.A. nel 2002, nella parte in cui ha determinato l’esclusione dell’Edificio B e la riduzione delle spese ammissibili; il Documento Finale di Spesa (DFS) trasmesso dalla banca al Ministero il 9 gennaio 2002; ogni altro atto del procedimento, circolare, nota interna o determinazione non ancora conosciuta dalla ricorrente, in quanto lesiva della sua posizione giuridica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: cartella di pagamento per il recupero di agevolazioni ex lege n. 488/1992 e, con essa, l’Atto di Liquidazione a Saldo e Conguaglio n. 1165 del 22 novembre 2024
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva ottenuto un contributo provvisorio per la realizzazione di un impianto industriale. A seguito della relazione finale e della perizia tecnica del 2002, la banca concessionaria aveva escluso dalle spese ammissibili un edificio destinato a uffici e autorimessa, rideterminando in diminuzione il contributo e quantificando un conguaglio negativo. Dopo una precedente revoca totale delle agevolazioni per interdittiva antimafia, poi annullata in sede giurisdizionale, nel novembre 2024 la banca concessionaria adottava l’Atto di Liquidazione a Saldo e Conguaglio, trasmesso al Ministero per la presa d’atto e notificato alla società. Non essendo intervenuto il pagamento, le somme venivano iscritte a ruolo e veniva notificata la cartella di pagamento nel febbraio 2026. La ricorrente impugnava la cartella e gli atti presupposti deducendo: prescrizione decennale del diritto al recupero, con decorrenza dal Documento Finale di Spesa del 9 gennaio 2002; violazione del legittimo affidamento e dei doveri di buona amministrazione per l’inerzia ultraventennale; violazione dei termini procedimentali e difetto di motivazione e istruttoria; erronea e apodittica esclusione dell’edificio dalle spese ammissibili; illegittimità degli interessi calcolati per il periodo di inerzia dell’amministrazione; compensazione con un asserito credito residuo della società. Le amministrazioni eccepivano l’irricevibilità per tardiva impugnazione dell’atto presupposto, notificato il 29 novembre 2024, oltre il termine di sessanta giorni.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività, assorbendo tutte le questioni di merito. Ha qualificato l’Atto di Liquidazione a Saldo e Conguaglio come provvedimento finale, autoritativo e immediatamente lesivo del procedimento di finanziamento, adottato dalla banca concessionaria in nome e per conto del Ministero e perfezionato dalla presa d’atto ministeriale. L’atto aveva determinato definitivamente la misura dell’agevolazione spettante e il conguaglio negativo, costituendo il titolo per il recupero coattivo. Poiché era stato notificato il 29 novembre 2024, il termine di sessanta giorni ex art. 29 c.p.a. scadeva il 28 gennaio 2025; il ricorso, notificato soltanto nel 2026, era quindi tardivo. La successiva cartella di pagamento, quale atto consequenziale ed esecutivo, non riapriva i termini per contestare l’an e il quantum della pretesa già cristallizzati nell’ALSC. Essa avrebbe potuto essere impugnata soltanto per vizi formali propri, mentre tutte le censure proposte riguardavano il merito sostanziale dell’atto presupposto. La lunga inerzia amministrativa non modificava la decorrenza del termine di impugnazione né consentiva di eludere la definitività dell’ALSC mediante l’impugnazione della cartella. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità e la particolare durata della vicenda procedimentale.
Norme richiamate
art. 29 c.p.a.
termine decadenziale di sessanta giorni
L’atto lesivo deve essere impugnato entro sessanta giorni dalla notificazione o piena conoscenza; il termine decorre dalla notificazione dell’atto finale, anche quando la contestazione venga successivamente rivolta contro un atto esecutivo.
art. 8-bis, comma 1, d.l. n. 81/2007, convertito dalla legge n. 127/2007
Per i programmi agevolati privi, alla data prevista, del decreto definitivo, l’Atto di Liquidazione a Saldo e Conguaglio sostituisce il decreto di concessione definitiva.
art. 2, comma 5, D.M. 25 luglio 2012
in nome e per conto del Ministero; presa d’atto
La banca concessionaria ricalcola l’agevolazione, emette l’ALSC in nome e per conto del Ministero e lo trasmette all’amministrazione, la cui presa d’atto integra l’efficacia del provvedimento.
art. 26 c.p.a.
Richiama la disciplina delle spese di lite applicabile al processo amministrativo.
art. 92, comma 2, c.p.c.
altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni
Consente la compensazione delle spese in presenza di gravi ed eccezionali ragioni; nel caso concreto tali ragioni sono state ravvisate nella particolare complessità e durata della vicenda.
art. 37 c.p.a.
La rimessione in termini richiede una causa non imputabile alla parte; la complessità della vicenda e l’inerzia amministrativa non sono state ritenute sufficienti nel caso concreto.
Massime di principio
- Nelle procedure di concessione di agevolazioni pubbliche, l’Atto di Liquidazione a Saldo e Conguaglio che determina definitivamente l’agevolazione spettante e l’eventuale conguaglio negativo costituisce il provvedimento finale, autoritativo e immediatamente lesivo, soggetto a impugnazione entro il termine decadenziale previsto dall’art. 29 c.p.a.
- Quando l’ALSC è emesso dalla banca concessionaria in nome e per conto dell’amministrazione e perfezionato dalla presa d’atto ministeriale, esso non è un atto endoprocedimentale, ma il titolo provvedimentale definitivo per la riduzione del beneficio e per il successivo recupero delle somme.
- La cartella di pagamento o l’intimazione di pagamento conseguente a un provvedimento amministrativo definitivo può essere impugnata per vizi propri dell’atto esecutivo, ma non può essere utilizzata per contestare tardivamente l’esistenza, l’ammontare o la legittimità sostanziale della pretesa già accertata nell’atto presupposto.
- La mancata tempestiva impugnazione dell’atto presupposto preclude la deduzione, contro gli atti esecutivi successivi, di censure relative alla prescrizione del credito, al difetto di istruttoria, alla violazione dell’affidamento, agli interessi e alla quantificazione del contributo, quando tali questioni investano l’an o il quantum della pretesa definitivamente accertata.
- La prolungata inerzia dell’amministrazione e la complessità della vicenda procedimentale non riaprono il termine decadenziale per impugnare il provvedimento finale né consentono, in assenza di una causa non imputabile, la rimessione in termini.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 1 lug 2026Sentenza n. 1443/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 1 lug 2026Sentenza n. 326/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 1 lug 2026Sentenza n. 327/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 1 lug 2026Sentenza n. 328/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 1 lug 2026Sentenza n. 109/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 1 lug 2026Sentenza n. 1483/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →