Cassazione Penale, Ordinanza n. 05490/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stata lasciata ferma la declaratoria di colpevolezza per furto aggravato, già confermata in appello, con sola rideterminazione della pena per l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 112, comma 2, c.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado resa all'esito di giudizio abbreviato, aveva escluso una circostanza aggravante ex art. 112, comma 2, c.p. e conseguentemente rideterminato la pena, confermando però la responsabilità per furto aggravato. L'unico motivo dedotto in cassazione riguardava la violazione dell'art. 122 c.p.; la Corte ha ritenuto che la censura fosse inammissibile perché meramente riproduttiva di questioni già esaminate e disattese dai giudici di merito, senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza di appello.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, c.p.
La Corte richiama l'esclusione di questa aggravante disposta in appello e la conseguente rideterminazione della pena.
art. 122 c.p.
La censura fondata su tale norma è stata ritenuta non scrutinabile in sede di legittimità perché meramente riproduttiva di doglianze già vagliate e disattese dal giudice di merito, senza specifico confronto con la motivazione impugnata.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riproporre in modo pedissequo censure già esaminate e respinte nei gradi di merito, senza confrontarsi in modo specifico con gli argomenti della sentenza impugnata.
- La deduzione di una violazione di legge non può tradursi in una mera reiterazione di contestazioni di merito, dovendo il ricorrente indicare in modo puntuale l'errore giuridico attribuito alla decisione impugnata.
- Quando la sentenza di appello conferma la responsabilità ma esclude una sola aggravante, il controllo di legittimità resta limitato alla correttezza giuridica della motivazione sulla questione dedotta e non consente una nuova valutazione del merito.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende nei casi previsti dalla legge.
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