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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24729/2023 del 08/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che li aveva condannati per partecipazione ad associazione di tipo mafioso ("Sacra Corona Unita") e reati connessi. Le censure principali riguardano: 1) insufficiente prova dell"affectio societatis e della stabile partecipazione al sodalizio (art. 416-bis c.p.); 2) vizio di motivazione e travisamento delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e delle intercettazioni; 3) contestazione della qualificazione e della misura del reato di detenzione di sostanza stupefacente (art. 73 DPR 309/90) e richiesta della derubricazione alla fattispecie di lieve entità; 4) impugnazione dell"applicazione di aggravanti (es. disponibilità di armi, agevolazione mafiosa) e della recidiva/aggiustamento sanzionatorio; 5) richiesta del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 6) deduzione di ostacolo di precedente giudicato; 7) vizi procedurali e omessa valutazione di motivi di appello; in due casi (Polito Andrea e Polito Vincenzo) è stata inoltre rilevata dagli atti una rinuncia all"impugnazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Motivazione essenziale: i motivi proposti erano, in massima parte, generici o costituivano una replica del giudizio di merito su valutazione di fatto (vietata in Cassazione), mentre le decisioni di primo e secondo grado risultano adeguatamente motivate e supportate da un compendio probatorio consistente (intercettazioni, missive, dichiarazioni di collaboratori, confessioni autoaccusatorie, rinvenimento di stupefacenti e armi). Sono state confermate le conclusioni di merito in ordine all"esistenza dell"associazione mafiosa e alla responsabilità degli imputati; per alcuni imputati la pena è stata ridotta in appello già prima della Cassazione. Per Polito Andrea e Polito Vincenzo la Corte ha inoltre rilevato la rinuncia alla proposizione del ricorso constatata dagli atti, con conseguente inammissibilità. Tutti i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3000 alla cassa delle ammende; alcuni (Rosafio, Campana Igino, Arigliano, Epifani, Martena, Magli) sono stati condannati anche a rifondere alla parte civile Comune di Mesagne la somma di euro 3686 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La Corte ha ritenuto integrata la fattispecie dell"associazione di tipo mafioso sulla base dell"affidabilità del compendio probatorio (intercettazioni, missive, dichiarazioni dei collaboratori, autoaccuse): l"affectio societatis e la disponibilità a perseguire obiettivi comuni emergono dagli elementi valutati dai giudici di merito

  • art. 416-bis comma 4 cod. pen.

    L"aggravante per disponibilità di armi è stata ritenuta comprovata all"esito della valutazione complessiva anche se taluni elementi probatori erano successivi al periodo inizialmente contestato, poiché i giudici hanno ritenuto emergere una pregressa consapevolezza e disponibilità di armi

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Richiamata nella decisione in relazione alle circostanze aggravanti/attenuanti connesse all"agevolazione dell"attività mafiosa; la Corte ha ricordato che, nel concorso di persone, è sufficiente la consapevolezza della finalità specifica del coautore

  • art. 74 DPR 309/90

    Norma sulle speciali fattispecie legate al traffico di stupefacenti; i ricorrenti hanno dedotto vizio nella sua applicazione ma la Corte ha ritenuto che, per taluni imputati, la contestazione relativa al traffico sia stata già esclusa in primo grado e non superata dalle censure

  • art. 73 DPR 309/90

    La derubricazione alla fattispecie di lieve entità (comma 5) è stata respinta: i giudici di merito hanno valorizzato non solo la quantità ma il contesto associativo e la maggiore capacità criminale derivante dall"appartenenza alla struttura

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla doglianza sul precedente giudicato (ne bis in idem); la Corte ha precisato che una precedente condanna non impedisce una nuova accertamento per fatti associativi riferiti a periodo diverso trattandosi di reato permanente e valutato specificamente per il periodo contestato

  • art. 99 quarto comma cod. pen.

    Norma sulla recidiva e relativo aumento di pena: la Corte ha richiamato che l"applicazione degli aumenti deve rispondere agli specifici ambiti di contestazione e che le doglianze generiche sull"applicazione non superano il filtro di ammissibilità

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamata in relazione all"aumento per reati in continuazione; la Corte ha ritenuto lecita la valutazione del giudice di merito quando adeguatamente motivata

  • art. 125 e art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamate nelle doglianze relative alla valutazione delle dichiarazioni di collaboratori; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano valutato correttamente l"attendibilità delle dichiarazioni e risposto in modo congruo alle censure

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione è giudice della motivazione e non del merito: non ammette una rivalutazione dei fatti o una nuova perizia se le conclusioni di merito sono adeguatamente motivate e non manifestamente illogiche, contraddittorie o carenti
  • Per la configurazione di un"associazione di tipo mafioso (art. 416‑bis) è necessaria l"affectio societatis e la prova del contributo stabile al sodalizio; intercettazioni, missive, dichiarazioni di collaboratori e autoaccuse possono, valutate nel loro complesso, fornire tale prova
  • Le contestazioni generiche, che si limitano a riproporre l"interpretazione difensiva dei fatti già esaminati in primo e secondo grado, sono inammissibili in cassazione; i motivi devono indicare vizi specifici della motivazione (mancanza, manifesta illogicità, contraddittorietà)
  • La derubricazione del reato di detenzione di stupefacenti alla fattispecie di lieve entità richiede elemento probatorio concreto (quantitativo/qualitativo) o perizia tossicologica quando la natura della sostanza è rilevante; tuttavia il contesto associativo può escludere l"attenuazione anche per piccoli quantitativi
  • L"applicazione di aggravanti legate a disponibilità di armi o agevolazione mafiosa può fondarsi su elementi probatori non strettamente contemporanei se indicano una consapevolezza o una disponibilità pregressa; il giudice di merito deve motivare il nesso temporale/causale
  • La rinuncia espressa e documentata all"impugnazione da parte dell"imputato comporta l"inammissibilità del ricorso e può influire sulla condanna alle spese
  • Il precedente procedimento penale non ostacola automaticamente un nuovo accertamento quando le condotte contestate riguardino un periodo diverso o profili distinti; il divieto del ne bis in idem va valutato circoscritto all"oggetto e al periodo del giudizio precedente
  • Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è rimesso alla discrezionalità dei giudici di merito e può essere censurato in Cassazione solo se la motivazione è del tutto illogica o contraddittoria

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