Sentenza n. 234/2026 - Parma, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: DASPO del Questore di Reggio Emilia, della durata di cinque anni, con divieto di accesso agli impianti sportivi e ai luoghi di sosta, transito e trasporto di partecipanti e spettatori a manifestazioni calcistiche
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il DASPO deducendo, con il primo motivo, la violazione dell’art. 6, comma 1, della l. n. 401/1989, sostenendo che le condotte contestate — denuncia per accensioni ed esplosioni pericolose e lesioni personali — non fossero riconducibili alle ipotesi tassative previste dalla disposizione, in particolare perché gli artt. 703 e 582 c.p. non sarebbero compresi nella lettera c). Con il secondo motivo ha dedotto che i fatti non si sarebbero verificati “in occasione o a causa” di una manifestazione sportiva, essendo avvenuti in una piazza del centro cittadino, alcune ore dopo la partita, durante i festeggiamenti per la promozione della squadra. Ha inoltre contestato l’assenza di una propria condotta violenta e la mancata imputabilità della detonazione degli artifici pirotecnici, che sarebbe stata provocata da altro tifoso. Con il terzo motivo ha dedotto eccesso di potere per genericità e sproporzione del divieto, lamentando che il provvedimento non individuasse con sufficiente precisione i luoghi di accesso, transito e trasporto interdetti, soprattutto al di fuori della città di Reggio Emilia. L’Amministrazione ha evidenziato la partecipazione attiva del ricorrente, insieme ad altri tifosi, al posizionamento di artifici pirotecnici in una piazza affollata, il ferimento di quattro persone, la documentazione fotografica e video dei fatti e la presenza di precedenti specifici, rilevanti anche ai fini della durata della misura.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, osservando che il nesso con la manifestazione sportiva non richiede contemporaneità o prossimità immediata all’evento, essendo sufficiente un nesso eziologico diretto. I fatti, avvenuti poche ore dopo la partita durante i festeggiamenti per la promozione, erano causalmente riconducibili alla manifestazione sportiva. Il ricorrente, inserito nel gruppo di tifosi, aveva partecipato attivamente al posizionamento di materiale pirotecnico in mezzo alla folla; tale condotta era idonea a porre in pericolo la sicurezza pubblica, anche se la detonazione fosse stata materialmente provocata da altro soggetto. La fattispecie rientrava quindi nelle ipotesi di cui all’art. 6, comma 1, lettere a) e b), della l. n. 401/1989, senza necessità di ricondurre gli artt. 703 e 582 c.p. alla distinta lettera c). La gravità della condotta e i precedenti specifici giustificavano la misura quinquennale, non manifestamente illogica o irragionevole. Anche il terzo motivo è stato respinto: l’obbligo di indicare specificamente manifestazioni e luoghi non impone un’elencazione analitica di tutte le vie e aree interessate. È sufficiente che, attraverso le indicazioni contenute nel provvedimento, la delimitazione mediante transenne o segnaletica, le indicazioni delle forze dell’ordine e i riferimenti ricavabili dalla prassi comune, i luoghi vietati siano determinabili con ordinaria diligenza. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 2.500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 6, comma 1, lettere a), b) e c), l. 401/1989
Il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, nei confronti di: a) coloro che risultino denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive; b) coloro che, sulla base di elementi di fatto, risultino avere tenuto, sia singolarmente che in gruppo, una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l’ordine pubblico; c) coloro che risultino denunciati o condannati per specifici reati, anche se il fatto non è stato commesso in occasione o a causa di manifestazioni sportive.
Le lettere a) e b) consentono l’adozione del DASPO quando la condotta sia causalmente collegata alla manifestazione sportiva e sia attivamente idonea a porre in pericolo la sicurezza pubblica o a creare turbative dell’ordine pubblico; non è necessaria la contemporaneità con la gara.
art. 6, commi 2 e 5, l. 401/1989
La disposizione costituisce la base normativa del divieto di accesso e delle relative prescrizioni applicate nel provvedimento questorile.
art. 703 c.p.
Chiunque, senza la licenza dell’Autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco, accende fuochi d’artificio, o lancia razzi, o innalza aerostati con fiamme, o in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l’ammenda fino a euro 103. Se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è dell’arresto fino a un mese.
La contestazione del reato, unitamente alla concreta condotta di posizionamento di artifici pirotecnici in mezzo alla folla, dimostra la riconducibilità della condotta alle ipotesi di partecipazione attiva a episodi pericolosi previste dall’art. 6, comma 1, lettere a) e b), l. 401/1989.
art. 582 c.p.
Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
La contestazione per lesioni personali concorre a evidenziare la pericolosità della condotta, ma la legittimità del DASPO è stata fondata sulle lettere a) e b) dell’art. 6, comma 1, l. 401/1989, non sulla lettera c).
art. 6-bis l. 401/1989
La disposizione è richiamata dal ricorrente per sostenere la non riconducibilità dei fatti alla disciplina del DASPO, ma il TAR la ritiene irrilevante poiché la misura è legittimamente fondata sulle lettere a) e b) dell’art. 6, comma 1.
art. 6-ter l. 401/1989
La disposizione è richiamata dal ricorrente, ma non costituisce la base normativa necessaria del DASPO impugnato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Rileva esclusivamente ai fini dell’oscuramento dei dati identificativi del ricorrente nella diffusione della pronuncia.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Rileva esclusivamente ai fini della tutela dei dati personali contenuti nella pronuncia.
Massime di principio
- Ai fini dell’adozione del DASPO ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettere a) e b), della l. 401/1989, il requisito secondo cui la condotta deve verificarsi “in occasione o a causa” di una manifestazione sportiva non richiede contemporaneità con lo svolgimento della gara, essendo sufficiente un nesso eziologico diretto tra l’evento sportivo e la condotta pericolosa.
- La partecipazione attiva a una condotta collettiva idonea a porre in pericolo la sicurezza pubblica può giustificare il DASPO anche quando il destinatario non abbia materialmente compiuto l’atto finale lesivo o non abbia personalmente provocato la detonazione dell’artificio, purché abbia contribuito consapevolmente alla condotta pericolosa del gruppo.
- Il DASPO può essere fondato sulle lettere a) e b) dell’art. 6, comma 1, della l. 401/1989 quando la condotta concreta integri episodi di violenza o una partecipazione attiva a condotte pericolose, senza che i reati contestati debbano essere necessariamente ricompresi nell’elenco di reati previsto dalla distinta lettera c).
- La specificazione dei luoghi interdetti dal DASPO non impone l’elencazione analitica di tutte le vie e aree potenzialmente interessate presso gli impianti sportivi e i luoghi di transito; è sufficiente che il provvedimento fornisca criteri e riferimenti oggettivi — quali segnaletica, delimitazioni, indicazioni delle forze dell’ordine e prassi comune — idonei a rendere i luoghi determinabili con ordinaria diligenza dal destinatario.
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