Sentenza del 26/03/2018 n. 1316 - Comm. Trib. Prov. Milano
Conduttore immobile - Accollo spese ristrutturazione - Canone di locazione - Assoggettabilità ad imposta- Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato respinto, confermando l'assoggettabilità a imposta degli importi risultanti dal contratto di locazione. Ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 917/1986, i redditi fondiari concorrono alla formazione del reddito complessivo indipendentemente dalla loro effettiva percezione. Pertanto, anche quando il canone viene corrisposto indirettamente mediante l'accollo di spese di ristrutturazione, il reddito locativo resta fiscalmente rilevante.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'interpretazione dell'accollo, da parte del conduttore, delle spese di ristrutturazione dell'immobile in luogo del pagamento del canone. Il ricorrente riteneva che, non essendo stato percepito il canone in denaro, non sussistesse materia imponibile. La sentenza ha invece considerato l'accollo delle spese come una diversa modalità di corresponsione del canone, senza escludere la rilevanza fiscale degli importi stabiliti nel contratto.
Norme richiamate
Art. 26 del d.P.R. 917/1986 (TUIR)
I redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili.
La norma è stata interpretata nel senso che il reddito derivante dalla locazione deve essere dichiarato sulla base di quanto previsto dal contratto, senza che la mancata percezione materiale del canone o la sua corresponsione mediante una prestazione diversa, come l'accollo di spese, ne escluda la tassazione.
Massime di principio
- Quando il conduttore si accolla spese o obbligazioni del locatore in sostituzione, totale o parziale, del canone, tale accollo può costituire una modalità alternativa di pagamento del canone stesso.
- Ai fini fiscali, la mancata riscossione materiale del canone non esclude necessariamente la tassazione dei redditi fondiari, se il reddito risulta dal contratto di locazione.
- La qualificazione contrattuale dell'accollo è rilevante: se le spese sostenute dal conduttore rappresentano il corrispettivo della disponibilità dell'immobile, possono essere trattate come componente del canone imponibile.
- In situazioni analoghe occorre distinguere tra spese realmente autonome, non collegate al canone, e oneri assunti dal conduttore proprio in sostituzione del pagamento del canone.
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