Cassazione Civile, Ordinanza n. 14891/2022 del 11/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato crediti IVA ritenuti indebitamente detrattti per gli anni d'imposta 2008 e 2009. Secondo quanto riportato nella sentenza di merito, la società contribuente aveva utilizzato in compensazione, per il versamento di ritenute previdenziali e contributi assicurativi, crediti IVA riferiti a operazioni oggettivamente inesistenti; la CTR aveva inoltre rilevato che tali crediti non risultavano dalle dichiarazioni fiscali, nelle quali emergevano solo debiti IVA. La società proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi, ma l'ordinanza definisce la controversia senza esaminarli nel merito, poiché il ricorso era stato proposto dall'ex liquidatore di una società estinta per cancellazione dal registro delle imprese.
La decisione
La Corte ha rilevato in via pregiudiziale che la cancellazione della società dal registro delle imprese, avvenuta il 19/09/2012, ne aveva determinato l'estinzione; di conseguenza, l'ex liquidatore non era più legittimato a proporre ricorso per cassazione in nome del soggetto estinto. La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, senza procedere all'esame dei quattro motivi, e ha condannato l'ex liquidatore al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, oltre a dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Poiché il ricorso è stato proposto dopo il 30 gennaio 2013 ed è stato dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
La norma è richiamata come disposizione che ha introdotto il comma 1 quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
art. 1 bis dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
Viene indicato come parametro per il contributo unificato dovuto per il ricorso, rispetto al quale opera l'ulteriore importo in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- La cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese determina la sua estinzione e comporta il venir meno della legittimazione processuale del suo ex rappresentante o liquidatore a proporre impugnazioni in nome della società.
- L'ultrattività del mandato difensivo nei gradi successivi non può essere invocata quando il ricorso sia proposto in nome di un soggetto ormai estinto, poiché tale principio presuppone l'esistenza di un soggetto capace di stare in giudizio.
- Quando l'impugnazione è proposta da soggetto privo di legittimazione processuale per estinzione della parte sostanziale, il ricorso è inammissibile e i motivi non vanno esaminati nel merito.
- In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dalla disciplina speciale.
Come è indicizzato
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