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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14984/2023 del 11/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La società ha impugnato la sentenza del 10/06/2020 con cui, in sede di applicazione della sanzione amministrativa su richiesta ex art. 63 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, era stata altresì condannata al pagamento delle spese del procedimento. Il ricorso lamentava la violazione dell'art. 63 d.lgs. 231/2001 in quanto, secondo la ricorrente, la statuizione di applicazione della sanzione pecuniaria su richiesta non comporta la condanna dell'ente al pagamento delle spese processuali.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui la sentenza di applicazione della sanzione pecuniaria su richiesta ex art. 63 d.lgs. 231/2001 non comporta la condanna dell'ente al pagamento delle spese processuali. Conseguentemente la Corte ha annullato senza rinvio la parte della sentenza impugnata che aveva condannato la società al pagamento delle spese del giudizio, eliminando tale statuizione.

Norme richiamate

  • art. 63 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231

    art. 63 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231

    La Corte interpreta che la sentenza di applicazione della sanzione pecuniaria su richiesta ex art. 63 non comporta automaticamente la condanna dell'ente al pagamento delle spese processuali

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    La Corte rileva che il ricorso è ammissibile perché non vi è correlazione tra la richiesta e la pronuncia sulla condanna alle spese e, comunque, la questione delle spese è sottratta all'accordo delle parti e non soggetta alle limitazioni di impugnabilità previste da tale norma

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione richiamata

    Sez. 6, n. 40563 del 28/06/2022 (Bufo); Sez. 3, n. 30610 del 25/05/2022 (Cartiere Villa Lagarina Spa); Sez. 4, n. 3756 del 12/12/2019 (Franco)

    Tali pronunce hanno affermato il principio secondo cui l'applicazione della sanzione pecuniaria su richiesta ex art. 63 d.lgs. 231/2001 non comporta la condanna alle spese processuali; la Corte si è uniformata a questo indirizzo

Massime di principio

  • La sentenza di applicazione della sanzione pecuniaria su richiesta ex art. 63 d.lgs. 231/2001 non determina di per sé la condanna dell'ente al pagamento delle spese processuali.
  • La statuizione sulle spese è impugnabile anche se la parte ha chiesto l'applicazione della sanzione; non opera la limitazione di impugnabilità prevista dall'art. 448, comma 2-bis, quando la questione riguarda le spese e quando tale questione è estranea all'accordo tra le parti.
  • In caso di applicazione concordata della sanzione, l'ente che venga comunque condannato alle spese può proporre ricorso in cassazione per ottenere l'annullamento di quella parte della sentenza.
  • Per gli enti responsabili ai sensi del d.lgs. 231/2001, è prudente chiedere espressamente al giudice di escludere la condanna alle spese o, contestualmente all'accordo, specificare la materia delle spese per prevenire controversie impugnabili.
  • La giurisprudenza di legittimità è consolidata su questo punto: chi si trovi in una vicenda analoga può fare affidamento su orientamenti recenti della Corte di Cassazione per richiedere l'eliminazione della condanna alle spese.

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