Cassazione Penale, Ordinanza n. 26565/2026 del 15/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato manifestamente infondato e, per conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisandosi ragioni di esonero.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per un reato in materia di stupefacenti aggravato. L'unico motivo dedotto riguardava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: secondo il ricorrente, la decisione sarebbe stata ingiustificata. La Corte di cassazione ha però ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato dall'assenza di elementi positivi e che, dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., non basta il solo stato di incensuratezza. Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva valorizzato l'oggettiva gravità del fatto e la neutralità del comportamento processuale, con motivazione non illogica e quindi insindacabile in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 73, commi 1 e 1-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma incriminatrice richiamata come base della condanna confermata in appello in materia di stupefacenti.
art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Aggravante contestata unitamente al reato base in materia di stupefacenti.
art. 62-bis c.p.
Le attenuanti generiche possono essere negate in assenza di elementi positivi; lo stato di incensuratezza, da solo, non è sufficiente a imporne la concessione.
art. 133 c.p.
Il giudice può fondare la valutazione sulla considerazione degli elementi ritenuti prevalenti tra quelli relativi alla gravità del fatto e alla personalità del reo.
art. 616 c.p.p.
In caso di ricorso inammissibile, segue la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice individui, con motivazione non illogica, l'assenza di elementi di segno positivo idonei a giustificare il beneficio.
- Ai fini delle attenuanti generiche non è sufficiente il solo dato dell'incensuratezza dell'imputato, occorrendo ulteriori elementi favorevoli valutabili ai sensi dell'art. 133 c.p.
- La motivazione sul diniego delle attenuanti generiche è espressione di un giudizio di fatto del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non presenta manifeste illogicità o contraddizioni.
- Il giudice può valorizzare anche un solo elemento ritenuto prevalente, come la gravità del fatto o le modalità della condotta, per negare le attenuanti generiche.
- Il comportamento processuale dell'imputato, se considerato sostanzialmente neutro, non costituisce di per sé elemento positivo idoneo a fondare la concessione delle attenuanti generiche.
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