Cassazione Penale, Ordinanza n. 14198/2026 del 17/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato aveva impugnato la sentenza della Corte d'appello che, in riforma parziale della decisione di primo grado, aveva rideterminato la pena e confermato la condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale. Il ricorso denunciava: (1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla ritenuta qualifica di amministratore di fatto; (2) violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza delle condotte contestate; (3) violazione del principio di corrispondenza tra imputazione e sentenza; (4) violazione di legge sul trattamento sanzionatorio. Prima della decisione è però intervenuta rinuncia al ricorso da parte del difensore munito di procura speciale.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Ha escluso che potesse operare il principio elaborato in caso di sopravvenuta carenza di interesse non imputabile al ricorrente, perché nel caso concreto vi è stata una rinuncia espressa all'impugnazione. Per effetto dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 500 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
viene richiamato come limite formale dell'impugnazione proposta
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Il ricorso è stato deciso nelle forme di cui all’art.610 comma 5 bis cod.proc. pen.
consente la decisione camerale nelle forme semplificate indicate
art. 624 c.p.p.
non citato espressamente nel testo fornito
art. 620 c.p.p.
non citato espressamente nel testo fornito
Massime di principio
- La rinuncia espressa al ricorso per cassazione determina l'inammissibilità dell'impugnazione e impedisce l'esame dei motivi dedotti.
- La sopravvenuta carenza di interesse può escludere la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria solo quando non sia imputabile al ricorrente; se invece vi è rinuncia volontaria, restano dovute le spese processuali e la somma in favore della Cassa delle ammende.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per rinuncia, la Corte non entra nel merito delle censure relative alla qualifica soggettiva, alla ricostruzione delle condotte, al rapporto tra imputazione e sentenza o al trattamento sanzionatorio.
Come è indicizzato
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