Sentenza n. 4268/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 5316/2025 emessa in data 28 novembre 2025 dal Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano n. 5316/2025, passata in giudicato, che ha riconosciuto al docente il beneficio di 500 euro per l'anno scolastico 2024/2025 mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
Il docente, che aveva prestato servizio a tempo determinato nell'anno scolastico 2024/2025, ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo che il Ministero non aveva spontaneamente eseguito la sentenza n. 5316/2025 del Tribunale di Milano, che aveva dichiarato il suo diritto al beneficio economico di 500 euro tramite la carta elettronica prevista per la formazione e aveva condannato l'Amministrazione a provvedere. La sentenza era passata in giudicato ed era stata notificata al Ministero il 2 dicembre 2025. Il ricorrente ha quindi chiesto che fosse ordinata l'esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR accoglie il ricorso, rilevando che l'inadempimento del Ministero non è contestato, che la sentenza da eseguire è passata in giudicato e che ne è documentata la notificazione al Ministero il 2 dicembre 2025. Considera pertanto soddisfatte le condizioni dell'art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a. e dell'art. 14 d.l. 669/1996. Ordina al Ministero di dare piena esecuzione alla sentenza entro 90 giorni dalla comunicazione della pronuncia. Decorso inutilmente il termine, il commissario ad acta nominato nel Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza interverrà su istanza del creditore e dovrà adempiere entro i successivi 60 giorni, determinando definitivamente l'importo complessivamente dovuto e adottando gli atti necessari. Al commissario non spetta compenso, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. L'ottemperanza riguarda esclusivamente il credito del ricorrente e non le spese della precedente causa distratte in favore del difensore, che non è parte di questo giudizio. Il Ministero è condannato alle spese, liquidate in 800 euro, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Risultano dunque soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.
L'azione di ottemperanza è fondata quando, come nel caso deciso, il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato notificato all'Amministrazione e quest'ultima non vi ha dato esecuzione.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito con l. 30/1997
Risultano dunque soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.
Il TAR considera soddisfatte anche le condizioni previste da questa disposizione, insieme a quelle dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., per ottenere l'ottemperanza della sentenza notificata e rimasta ineseguita.
Massime di principio
- È fondata l'azione di ottemperanza quando risulti che il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato notificato all'Amministrazione e non è stato spontaneamente eseguito, una volta soddisfatte le condizioni previste dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dall'art. 14 d.l. 669/1996.
- In sede di ottemperanza, il giudice può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, prevedendone l'intervento, su istanza del creditore, in caso di inutile decorso del termine.
- L'oggetto dell'ottemperanza è limitato al credito spettante al ricorrente: non comprende le somme attribuite nel precedente giudizio a un difensore per spese di lite quando il difensore non sia parte del giudizio di ottemperanza.
Come è indicizzato
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