Sentenza n. 7190/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. V ter, 7 ottobre 2025, n. 17150, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento del GSE che ha respinto la richiesta di certificazione dei risparmi energetici per un progetto di retrofit dell’illuminazione pubblica, ritenendo i certificati bianchi non cumulabili con i fondi retrospettivi POI Energia 2007-2013; in appello era impugnata la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso
Esito
Favorevole al resistente (ente concedente e gestore incentivi)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa, mandataria del RTI affidatario del servizio del Comune di Napoli e delegata alla gestione delle pratiche per il rilascio dei titoli di efficienza energetica, aveva contestato il diniego del GSE relativo al progetto di retrofit dell’impianto di illuminazione sotteso alla cabina MT043 “Santa Maria del Pianto”. Il GSE aveva ritenuto che i fondi retrospettivi POI Energia 2007-2013, impiegati per gli interventi, non fossero cumulabili con i certificati bianchi ai sensi dell’art. 10, comma 1, del d.m. 11 gennaio 2017. Il TAR aveva respinto il ricorso per la medesima ragione. L’impresa ha appellato la sentenza chiedendone la riforma; il GSE ha eccepito l’inammissibilità per difetto di legittimazione, sostenendo che il titolare del progetto e unico soggetto legittimato a impugnare fosse il Comune, mentre l’impresa era delegata alla sola gestione del procedimento. Il Comune si è associato alla richiesta di accoglimento dell’appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza del TAR e ha dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado per difetto di legittimazione attiva; per la stessa ragione ha dichiarato inammissibile l’appello. Il Comune era titolare del progetto e la posizione direttamente incisa dal potere del GSE; l’impresa, pur avendo gestito per delega l’iter amministrativo e pur avendo un interesse economico derivante dalla clausola contrattuale che le attribuiva il 50% degli incentivi eventualmente riconosciuti, vantava soltanto un interesse mediato e privatistico. Il contratto non le attribuiva una posizione autonoma di interesse legittimo né la legittimava all’impugnazione; avrebbe potuto eventualmente intervenire ad adiuvandum nel giudizio promosso dal Comune. La questione di merito sulla cumulabilità degli incentivi non è stata esaminata. Le spese del doppio grado sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
L’eccezione di difetto di legittimazione (comunque rilevabile d’ufficio, come detto) è fondata per le ragioni già esposte dalla Sezione in una recente sentenza (n. 6536 del 17 agosto 2026), ai cui principi si intende fare integrale riferimento ex art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
La disposizione consente al giudice di richiamare i principi esposti in una precedente pronuncia, qui utilizzata come fondamento della decisione sulla carenza di legittimazione.
Massime di principio
- La legittimazione a impugnare un provvedimento amministrativo spetta a chi sia titolare di una situazione giuridica direttamente incisa dall’esercizio del potere pubblico; il soggetto che agisce soltanto come proponente o delegato nella gestione del procedimento non acquista, per ciò solo, legittimazione autonoma.
- La titolarità di un interesse economico derivante da una clausola contrattuale privata, quale la compartecipazione agli incentivi eventualmente riconosciuti a un altro soggetto, non fonda una posizione di interesse legittimo né legittima l’impugnazione del provvedimento che incide direttamente sulla sfera giuridica di quest’ultimo.
- Il soggetto portatore di un interesse contrattuale mediato rispetto al provvedimento amministrativo può eventualmente intervenire ad adiuvandum nel giudizio promosso dal titolare della posizione giuridica direttamente incisa, ma non può sostituirsi a quest’ultimo nell’azione di annullamento.
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