Cassazione Civile, Ordinanza n. 19422/2023 del 10/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento notificati per gli anni d’imposta 2007 e 2008, con i quali l’Ufficio recuperava a tassazione costi relativi a contratti di pubblicità stipulati dalla società con società sportive dilettantistiche, rideterminando Ires, Irap e Iva. Dopo un accesso presso la sede sociale, l’attività istruttoria era stata documentata con processo verbale giornaliero e verbale di contraddittorio. La Commissione tributaria regionale aveva annullato gli avvisi ritenendo violato l’art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 per mancato rispetto del termine dilatorio di 60 giorni tra rilascio del processo verbale di chiusura delle operazioni e notificazione degli atti impositivi. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell’art. 12, comma 7, l. n. 212 del 2000, sostenendo che la norma non sarebbe applicabile in assenza di accessi, ispezioni e verifiche presso i locali del contribuente; 2) violazione della medesima norma, chiedendo, in subordine, una rivisitazione delle conseguenze della sua violazione alla luce della giurisprudenza eurounitaria e, se del caso, la rimessione di una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia UE. La società ha resistito eccependo l’inammissibilità del ricorso per tardività, assumendo che la sentenza regionale era stata notificata il 4 dicembre 2014 e che il ricorso, spedito il 26 maggio 2015, era oltre il termine breve per impugnare.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto l’eccezione preliminare della contribuente e ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per tardività. Ha ritenuto che, essendo la sentenza della CTR stata notificata all’Agenzia il 4 dicembre 2014, il termine breve di sessanta giorni per proporre ricorso ex art. 325 c.p.c. era decorso al momento della notifica del ricorso (26 maggio 2015). La Corte ha richiamato il principio secondo cui, nel processo tributario, la sentenza può essere notificata anche a mezzo posta nel rispetto delle formalità dell’art. 38 d.lgs. n. 546 del 1992 e, in mancanza di prova del rispetto di tali formalità, opera il termine lungo; nel caso concreto, però, la notificazione risultava validamente attestata. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e l’Agenzia è stata condannata alle spese di legittimità in favore della società controricorrente.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
La norma è richiamata come fondamento del termine dilatorio di 60 giorni dopo il processo verbale di chiusura delle operazioni; la CTR l’aveva applicata per annullare gli avvisi, ma la Cassazione non entra nel merito della questione sostanziale perché dichiara inammissibile il ricorso per tardività.
art. 38, d.lgs. n. 546 del 1992
La sentenza del processo tributario può essere notificata anche a mezzo servizio postale, in plico raccomandato, senza busta e con avviso di ricevimento, nel rispetto delle formalità previste dalla norma; in mancanza di prova del rispetto di tali formalità non decorre il termine breve.
art. 325, secondo comma, c.p.c.
La notifica valida della sentenza fa decorrere il termine breve per l’impugnazione, oltre il quale il ricorso per cassazione è tardivo.
art. 327 c.p.c.
Richiamato come termine lungo di impugnazione applicabile solo in difetto di valida notificazione della sentenza nei modi di legge.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Indicata quale norma processuale di riferimento per i motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la notificazione della sentenza a mezzo posta è idonea a far decorrere il termine breve d’impugnazione solo se eseguita nel rispetto delle formalità previste dall’art. 38 d.lgs. n. 546 del 1992.
- Se la sentenza risulta validamente notificata alla parte soccombente, il ricorso per cassazione proposto oltre sessanta giorni è inammissibile per tardività, senza che possa rilevare l’eventuale fondatezza dei motivi di merito.
- Quando è accertata la tardività dell’impugnazione, la Corte definisce il giudizio in rito e non esamina le censure relative alla corretta applicazione della disciplina sostanziale invocata nel ricorso.
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