Cassazione Penale, Sentenza n. 17322/2023 del 26/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per ricettazione e messa in vendita di beni con marchio contraffatto. Deduce: (1) nullità dell'ordinanza del GIP del 11/6/2015 per presunta illegittima integrazione istruttoria in fase di abbreviato, con riferimento all'art. 441 c.p. e al secondo comma dell'art. 530 c.p.p.; (2) violazione dell'art. 62 c.p.p. per l'uso delle dichiarazioni rese dall'imputato agli operanti; (3) vizio di motivazione nel diniego dell'attenuante del danno di minima entità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul merito dei motivi ha ritenuto: (1) infondato il rilievo sulla integrazione istruttoria perché la contraffazione emergeva già da elementi precedenti (modalità di vendita, prezzo, esposizione della merce) e dall'esame diretto dei beni, perciò l'escussione del teste serviva solo a confermare fatti già apparsi; (2) inammissibile il motivo relativo alle dichiarazioni dell'imputato poiché esistevano elementi autonomi idonei a provare la finalità di vendita; (3) manifestamente infondato il motivo sull'attenuante della minima entità, dato il tipo, il numero dei beni e le modalità di vendita. Per l'art. 616 c.p.p. il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 441 codice penale
Richiamato dal ricorrente come presunta violazione nell'ambito dell'atto del GIP; la Corte non ha ritenuto che da ciò risultasse una integrazione istruttoria illegittima idonea a mutare l'esito del giudizio
art. 530 codice di procedura penale
Il ricorrente invoca che, in presenza di prova incerta, sarebbe dovuta seguire l'assoluzione prevista dal secondo comma; la Corte però ha ritenuto che la prova non fosse incerta alla luce degli elementi documentali e dell'esame dei beni
art. 62 codice di procedura penale
L'esclusione delle dichiarazioni rese dall'imputato non è automatica: la Corte ha ritenuto che esistessero elementi probatori autonomi tali da giustificare la decisione anche prescindendo dalle dichiarazioni contestate
art. 23, comma 8, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18/12/2020, n.176)
Norma procedurale richiamata per la trattazione del ricorso con contraddittorio scritto in sede di emergenza epidemiologica
art. 616 codice di procedura penale
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso
Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000 (De Luca)
Giurisprudenza richiamata per escludere il rilievo della prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata quando il ricorso è dichiarato inammissibile
Sez.5, Sentenza n. 9248 del 14/10/2014 - dep. 03/03/2015
Giurisprudenza richiamata in tema di valutazione della non esiguità del vantaggio e del danno ai fini dell'attenuante della minima entità
Massime di principio
- La Corte può ritenere legittima una integrazione istruttoria in fase di giudizio abbreviato se essa serve a confermare elementi già emersi e non modifica il perimetro probatorio in modo da imporre l'assoluzione per insufficienza di prove
- Le dichiarazioni dell'imputato agli operanti, anche se contestate, non determinano automaticamente l'annullamento della prova quando esistano elementi autonomi ed indipendenti che comprovano il fatto (es. modalità di vendita, prezzo, esame diretto dei beni)
- L'attenuante della minima entità del danno è esclusa quando la tipologia, la quantità dei beni e le modalità di vendita mostrano intento e vantaggio non trascurabili
- Un ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile se i motivi sono carenti sotto il profilo processuale o manifestamente infondati; ciò può comportare condanna alle spese e somme alla Cassa delle Ammende
- La valutazione complessiva degli elementi materiali (contesto, comportamento dell'imputato, esame dei beni) è centrale nei reati di contraffazione/ricettazione e può prevalere sulle questioni procedurali formali se non incidono sulla fondatezza del quadro probatorio
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