Cassazione Penale, Sentenza n. 19097/2026 del 26/05/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Salerno che aveva applicato la misura interdittiva del divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione (durata massima 12 mesi) in relazione a gravi indizi di reità per plurimi reati (falso ideologico e truffa, nonché contestazioni relative a certificazioni SOA e dichiarazioni di ultimazione lavori). L'odierno ricorso in Cassazione contestava: (i) la sussistenza e la consistenza dei gravi indizi (capo C, D, F, G, H); (ii) la qualificazione giuridica delle certificazioni SOA (capo L) come atti pubblici; (iii) la carenza di autonomia e motivazione del Tribunale nella valutazione degli indizi; (iv) l'insussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p. (in particolare l'attualità del pericolo di reiterazione) e (v) la sproporzione della durata della misura interdittiva applicata al massimo senza adeguata motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso fondato soltanto sul profilo relativo alle esigenze cautelari. Ha annullato, in parte qua, il provvedimento impugnato limitatamente alla valutazione delle esigenze cautelari e ha rinviato per nuovo esame al Tribunale di Salerno. Per il resto (quali la sussistenza dei gravi indizi, la qualificazione delle certificazioni SOA come atti con valenza pubblicistica, e la congruità della valutazione degli indizi) il ricorso è stato rigettato. Il giudice di legittimità ha inoltre precisato principi interpretativi rilevanti: la natura pubblicistica delle attestazioni SOA quando svolgono funzione certificativa; la possibilità per il tribunale di riesame di richiamare le argomentazioni del primo giudice se adeguatamente motivate; e i criteri di valutazione dell'attualità del pericolo di reiterazione (valutazione prognostica basata su modalità della condotta, personalità e contesto, non necessariamente sull'imminenza di specifiche occasioni delittuose).
Norme richiamate
art. 81 cod. pen. (concorso di persone nel reato)
Richiamato nell'ambito delle imputazioni per concorso di più persone nei reati contestati; la Corte non ha ritenuto viziata la ricostruzione della responsabilità concorrente nel quadro indiziario
art. 110 cod. pen. (concorso di persone nel reato)
Usato per qualificare responsabilità in concorso; valorizzato nel quadro indiziario a carico dell'imprenditore e dei pubblici ufficiali
art. 479 cod. pen. (falso ideologico in atto pubblico)
La Corte conferma che alcune attestazioni (es. dichiarazione di ultimazione lavori rese da direttore dei lavori pubblico ufficiale) possono integrare falso ideologico in atto pubblico
art. 640 cod. pen., cpv. n.1 (truffa)
Rilevante per la contestazione di truffa ai danni dell'ente pubblico connessa a false attestazioni di avanzamento lavori e pagamenti indebitamente percepiti
art. 61 n.2 cod. pen. (circostanze aggravanti)
Citato tra le aggravanti rilevanti nella cornice delle imputazioni
art. 48 cod. pen. (concorso di persone nel reato)
Richiamato in relazione a responsabilità concorrente di più soggetti
art. 273 cod. proc. pen. (gravi indizi di colpevolezza)
Definisce il concetto di "gravi indizi" quale elemento logico-probatorio necessario per misure cautelari; la Corte ricorda che essi sono elementi che rendono probabile la responsabilità e possono essere valorizzati a fini cautelari
art. 274 lett. c) cod. proc. pen. (esigenze cautelari: pericolo di reiterazione)
La Corte precisa che l'attualità del pericolo di reiterazione va valutata in termini prognostici (modalità della condotta, personalità, contesto) e non richiede l'imminenza di specifiche occasioni delittuose; tuttavia nel caso concreto il Tribunale non ha adeguatamente circostanziato tale valutazione
art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. (motivi di cassazione)
Norma che disciplina i vizi dedotti in cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione); la Corte ha analizzato i punti dedotti e ha ritenuto fondati alcuni profili (esigenze cautelari) e infondati altri
art. 173 comma 1 disp. att. cod. proc. pen. (limiti della motivazione in cassazione)
Richiamato per delimitare l'enunciazione dei motivi nelle impugnazioni in cassazione; la Corte ha motivato nei limiti richiesti
d.lgs. n.36 del 2023
Citato in relazione al dibattito sulla natura delle SOA; la Corte osserva che, pur essendo organismi privati, le SOA svolgono funzione pubblicistica di certificazione e le pronunce amministrative precedenti sono orientative
Massime di principio
- Per disporre misure interdittive o altre misure cautelari basate su 'pericolo di reiterazione' non è necessaria la dimostrazione di occasioni imminenti di nuovo reato: è richiesta una valutazione prognostica sulla capacità e probabilità di reiterazione fondata su modalità della condotta, personalità dell'indagato e contesto socio-ambientale
- Le attestazioni rilasciate da organismi SOA, pur essendo emesse da enti di diritto privato, possono avere valenza pubblicistica quando svolgono funzione certificativa abilitante alla partecipazione a gare; dunque possono essere valutate come atti con efficacia probatoria assimilabile a quella di atto pubblico
- Il tribunale del riesame/giudice dell'appello cautelare può richiamare e valorizzare le argomentazioni del primo giudice se compiutamente riferite e se vi è una rielaborazione critica o un autonomo vaglio degli elementi; la mancata autonoma reiterazione non è di per sé vizio, ma il richiamo deve essere logico e motivato
- Il concetto di 'gravi indizi di colpevolezza' è di natura logico-probatoria: il giudice di merito deve rendere conto delle ragioni che conducono a ritenere la probabilità della responsabilità, ma la Cassazione non sostituisce la propria valutazione fattuale a quella del giudice di merito
- La durata di una misura interdittiva va adeguatamente giustificata e proporzionata al caso concreto; l'applicazione automatica del massimo legale senza specifica motivazione può essere censurata
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