Sentenza del 20/06/2018 n. 1985 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
PROCESSO TRIBUTARIO - Contributi consortili di bonifica - Impugnazione avviso di sollecito preceduto da avviso bonario - Inammissibilità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'impugnazione dell'avviso di sollecito è stata dichiarata inammissibile. Il sollecito non è stato considerato un autonomo atto impositivo o un nuovo provvedimento lesivo, ma una comunicazione meramente sollecitativa della pretesa già formalizzata nel precedente avviso bonario. La contestazione avrebbe dovuto essere concentrata sul primo atto autonomamente impugnabile.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'avviso di sollecito riguardante contributi consortili di bonifica, nonostante il medesimo obbligo fosse già stato oggetto di un precedente avviso bonario autonomamente impugnato. L'impugnazione del sollecito è stata ritenuta inammissibile perché diretta contro un atto meramente sollecitativo e perché avrebbe comportato una duplicazione della contestazione della stessa pretesa, in violazione del principio del ne bis in idem.
Norme richiamate
Principio del ne bis in idem
Non è consentito contestare nuovamente la stessa pretesa tributaria mediante l'impugnazione di un atto successivo che non aggiunga una nuova e autonoma lesione, quando il precedente atto è già stato impugnato.
Disciplina degli atti impugnabili nel processo tributario
Sono impugnabili gli atti che manifestano una pretesa tributaria autonoma e concretamente lesiva. Un avviso di sollecito privo di contenuto innovativo, avente la sola funzione di richiamare un precedente avviso bonario, non è autonomamente impugnabile.
Massime di principio
- Quando un atto successivo si limita a sollecitare il pagamento di una pretesa già contenuta in un precedente atto, senza modificare importo, titolo o destinatario, di regola non costituisce un nuovo atto autonomamente impugnabile.
- La contestazione deve essere proposta contro il primo atto che rende concreta e conoscibile la pretesa tributaria, rispettando i relativi termini di impugnazione.
- L'impugnazione di un atto successivo non riapre i termini per contestare il precedente atto, se il successivo ha natura meramente confermativa o sollecitativa.
- Prima di impugnare un sollecito occorre verificare se esso introduca elementi nuovi, come una diversa pretesa, una nuova quantificazione o una specifica sanzione; in assenza di novità, l'impugnazione può essere dichiarata inammissibile.
- Il principio vale anche quando il precedente avviso è stato già autonomamente impugnato: non è possibile instaurare una seconda contestazione sulla medesima pretesa attraverso un atto successivo privo di autonoma lesività.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 20 giu 2018Sentenza del 20/06/2018 n. 124 - Comm. Trib. Prov. Lecco
- Sentenza · 20 giu 2018Sentenza del 20/06/2018 n. 188 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 20 giu 2018Sentenza del 20/06/2018 n. 473 - Corte di Giustizia UE
- Sentenza · 20 giu 2018Sentenza del 20/06/2018 n. 709 - Comm. Trib. Prov. Genova
- Sentenza · 20 giu 2018Sentenza del 20/06/2018 n. 752 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 20 giu 2018Sentenza del 20/06/2018 n. 825 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →