Sentenza n. 1555/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di non accoglimento dell’istanza di rinnovo di una concessione demaniale marittima
Esito
Favorevole al ricorrente (concessionaria demaniale)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il diniego di rinnovo della concessione demaniale marittima, deducendo: violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 e della normativa regionale siciliana per omessa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza; violazione delle disposizioni sulla partecipazione procedimentale; violazione dei principi di correttezza, buona fede e legittimo affidamento, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, illogicità e ingiustizia manifesta. In via subordinata, ha chiesto la restituzione dei canoni già pagati. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito, tra l’altro, il difetto di legittimazione passiva dell’Ufficio Circondariale Marittimo e il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda restitutoria relativa ai canoni concessori.
La decisione
Il TAR ha accolto l’eccezione relativa alla posizione dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Sciacca e lo ha estromesso dal giudizio, rilevando che l’ufficio non aveva adottato il provvedimento impugnato, non aveva competenze sul demanio marittimo regionale e aveva svolto soltanto un’attività collaborativa di accertamento dello stato dei luoghi. Nel merito, ha ritenuto assorbente la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990: il diniego di rinnovo della concessione non era stato preceduto dal preavviso di rigetto, impedendo alla società di rappresentare fatti e circostanze rilevanti e di fornire il proprio apporto partecipativo prima dell’adozione dell’atto finale. Il provvedimento è stato quindi annullato, con obbligo dell’amministrazione di riavviare il procedimento in contraddittorio con la concessionaria, ferma la discrezionalità dell’amministrazione nell’adozione delle successive determinazioni, dopo aver valutato l’apporto partecipativo della società. La domanda subordinata di restituzione dei canoni è stata dichiarata inammissibile per difetto di giurisdizione amministrativa, trattandosi di controversia relativa a canoni e corrispettivi di una concessione di beni pubblici; la domanda potrà essere riassunta davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
Prima dell’adozione di un provvedimento di diniego, l’amministrazione deve comunicare i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, consentendo al privato di partecipare al procedimento e di rappresentare fatti e circostanze rilevanti.
art. 10 l. 241/1990
Richiamato quale fondamento delle garanzie partecipative e della possibilità per l’interessato di presentare osservazioni e documenti.
art. 1, comma 1-bis l. 241/1990
Richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi di correttezza, buona fede e alla disciplina dei rapporti tra amministrazione e privato; il giudice ha deciso sulla base della violazione del preavviso di rigetto.
art. 133, comma 1, lett. b), d.lgs. 104/2010
Le controversie concernenti indennità, canoni e altri corrispettivi relativi a rapporti di concessione di beni pubblici rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario e non in quella amministrativa.
art. 11 d.lgs. 104/2010
La domanda restitutoria dichiarata priva di giurisdizione amministrativa può essere riassunta davanti al giudice ordinario nelle forme e nei termini previsti dalla norma.
Massime di principio
- L’adozione di un diniego su un’istanza di rinnovo di una concessione demaniale deve essere preceduta dalla comunicazione dei motivi ostativi prevista dall’art. 10-bis l. 241/1990, quando il procedimento non rientri in una delle ipotesi di esclusione previste dalla legge.
- L’omissione del preavviso di rigetto è lesiva delle garanzie partecipative perché impedisce al privato di rappresentare fatti e circostanze potenzialmente rilevanti prima dell’adozione del provvedimento finale; tale vizio comporta l’annullamento del diniego e la riedizione del procedimento in contraddittorio.
- L’annullamento del diniego per omessa partecipazione non determina l’obbligo dell’amministrazione di rinnovare la concessione: l’amministrazione deve riesaminare l’istanza considerando l’apporto partecipativo del privato, restando salve le successive determinazioni discrezionali legittimamente adottate.
- Le controversie aventi a oggetto la restituzione di canoni già pagati in relazione a una concessione di beni pubblici rientrano nella giurisdizione ordinaria, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a., anche quando siano proposte insieme all’impugnazione di un provvedimento amministrativo relativo alla concessione.
- Un ufficio pubblico che abbia svolto soltanto attività istruttoria o collaborativa, senza adottare il provvedimento impugnato e senza essere titolare della relativa competenza amministrativa, non è legittimato passivamente nel giudizio di annullamento e deve esserne estromesso.
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