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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11027/2025 del 27/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (avvocato)

La controversia

Un avvocato aveva presentato istanza, ai sensi della disciplina sul patrocinio a spese dello Stato, per ottenere la liquidazione dei compensi maturati per l’assistenza difensiva prestata a favore di un assistito esecutato, già ammesso al beneficio dal Consiglio dell’Ordine. L’istanza era stata rigettata dal giudice dell’esecuzione per prescrizione ex art. 2956, secondo comma, c.c. rilevata d’ufficio. In opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002, il Tribunale aveva ritenuto inapplicabile alle obbligazioni dello Stato l’istituto della presunzione di prescrizione e aveva quindi revocato il rigetto, liquidando al difensore € 600,00 oltre spese generali, ma compensando le spese del giudizio. Avverso tale ordinanza il difensore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione delle norme sul compenso forense e sul patrocinio a spese dello Stato, sostenendo che le spese generali dovevano essere riconosciute nella misura del 15% e non del 7,5%, poiché la riduzione del compenso non comporta una ulteriore dimezzazione della percentuale; con il secondo ha censurato la compensazione delle spese processuali per difetto di motivazione e in assenza dei presupposti di legge. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale condizionato, deducendo il difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia stessa e affermando che il contraddittorio avrebbe dovuto essere instaurato nei confronti del solo Ministero della Giustizia, quale titolare del rapporto debitorio.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso incidentale, rilevando che nel giudizio di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002 il contraddittorio era stato instaurato erroneamente nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, mentre il soggetto passivamente legittimato, quale titolare del rapporto di debito relativo alla liquidazione del compenso nel patrocinio a spese dello Stato, era il Ministero della Giustizia. Ha quindi cassato l’ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Taranto, in diversa composizione, affinché provveda nuovamente anche sulle spese del giudizio di legittimità. L’accoglimento del ricorso incidentale ha comportato l’assorbimento del ricorso principale, sicché la Corte non ha esaminato nel merito le censure sulle spese generali e sulla compensazione delle spese di merito.

Norme richiamate

  • art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002

    Norma richiamata come base dell’istanza di liquidazione dei compensi del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 103 d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato nel primo motivo come norma collegata alla disciplina della liquidazione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 130 d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che la riduzione del compenso non determina un’ulteriore riduzione automatica delle spese generali.

  • art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte lo qualifica come il rito di opposizione contro i provvedimenti in materia di patrocinio a spese dello Stato, da svolgersi in contraddittorio con il soggetto passivamente legittimato titolare del rapporto debitorio.

  • art. 2956, secondo comma, cod. civ.

    Era la base del rigetto originario dell’istanza, per prescrizione presuntiva rilevata d’ufficio.

  • art. 13, comma 10, legge n. 247 del 2012

    Richiamato nel primo motivo come norma sulla liquidazione del compenso professionale.

  • art. 2, D.M. n. 55 del 2014

    Richiamato nel primo motivo in relazione alla misura delle spese generali applicabili sulla liquidazione dei compensi.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo in tema di condanna alle spese del processo.

  • art. 92, secondo comma, c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo come limite alla compensazione delle spese, consentita solo nei casi previsti dalla legge e con adeguata motivazione.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato nel secondo motivo a sostegno della censura sulla compensazione delle spese e sulla tutela del diritto di difesa.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Indicata quale norma sul vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto con i motivi di ricorso.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Indicata quale norma sul vizio di nullità della decisione per motivazione apparente, illogica o mancante.

Massime di principio

  • Nel procedimento di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002 il contraddittorio deve essere instaurato nei confronti del soggetto titolare passivo del rapporto di debito oggetto della liquidazione; in materia di patrocinio a spese dello Stato, tale soggetto è il Ministero della Giustizia.
  • L’errata evocazione in giudizio di un soggetto privo di legittimazione passiva nel procedimento di opposizione sulla liquidazione dei compensi comporta la cassazione del provvedimento deciso all’esito di quel giudizio, per violazione del litisconsorzio necessario o del contraddittorio nei confronti del soggetto obbligato.
  • Quando un ricorso incidentale è accolto per una questione pregiudiziale di legittimazione passiva o di contraddittorio, i motivi del ricorso principale restano assorbiti e non vengono esaminati nel merito.
  • Nel contenzioso sulla liquidazione dei compensi del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la controversia ha natura civile e patrimoniale e va trattata nel rispetto delle regole sul soggetto obbligato al pagamento.
  • La regolazione delle spese del giudizio di legittimità è rimessa al giudice di rinvio quando la cassazione avviene con rinvio per vizio relativo al contraddittorio o alla legittimazione passiva.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

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