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Sentenza

Sentenza n. 354/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione cautelare del provvedimento emesso dal Questore della Provincia di -OMISSIS- Prot. nr. -OMISSIS-. in data 20.05.2025 con il quale è stata disposta nei confronti del ricorrente la revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo nr. -OMISSIS- rilasciato dalla Questura di -OMISSIS- il 29/12/2020 e valido fino al 29/12/2030, nonché di ogni atto o provvedimento presupposto o consequenziale, successivo, presupposto o preparatorio.

Giustizia amministrativa202504304

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca del permesso di soggiorno UE di lungo periodo, adottata ai sensi dell’art. 9, comma 7, lett. c), del d.lgs. n. 286/1998, fondata sulla sua stabile presenza in un’area aeroportuale in condizioni ritenute di marginalità e degrado, sull’asserita criticità per ordine pubblico, sicurezza e igiene e sulla mancanza di attività lavorativa. Ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 9, commi 3, 4 e 7, del d.lgs. n. 286/1998, difetto assoluto di istruttoria, travisamento dei fatti, carenza di motivazione e violazione degli artt. 7 e 10-bis della l. n. 241/1990, del giusto procedimento e del diritto di partecipazione. Ha inoltre lamentato l’omessa valutazione della possibilità di rilasciare un diverso titolo di soggiorno per attesa occupazione o per cure mediche. In via preliminare, il ricorso, notificato oltre il termine ordinario di sessanta giorni, è stato ritenuto tempestivo mediante rimessione in termini per errore scusabile, poiché il ricorrente era stato espulso e rimpatriato in Egitto durante il decorso del termine, con conseguenti difficoltà oggettive anche per il conferimento della procura alle liti.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la revoca. Ha ritenuto fondata la censura procedimentale: la revoca del permesso UE di lungo periodo è esercizio di potere discrezionale e richiede la valutazione concreta della pericolosità sociale, considerando durata del soggiorno e inserimento sociale, familiare e lavorativo; pertanto, il destinatario deve normalmente essere posto in condizione di partecipare al procedimento. Le ragioni d’urgenza indicate dalla Questura non erano valide: il ricorrente risultava anagraficamente residente, circostanza verificabile con una minima istruttoria, mentre il richiamo generico a criticità e future problematiche di sicurezza non dimostrava un’urgenza attuale. Il contraddittorio avrebbe potuto consentire la produzione di documentazione sanitaria, lavorativa e relativa al radicamento in Italia, con possibile incidenza sull’esito del procedimento. È stata ritenuta fondata anche la censura relativa all’omessa valutazione di un diverso titolo di soggiorno ai sensi dell’art. 9, comma 9, del d.lgs. n. 286/1998. Il TAR ha inoltre rilevato il difetto di motivazione e istruttoria sulla pericolosità sociale: l’atto non indicava fatti concreti, riscontri oggettivi o elementi individualizzati idonei a dimostrare un pericolo per ordine pubblico, sicurezza o igiene. La successiva nota della Questura, contenente riferimenti a precedenti ordini di allontanamento dall’aeroporto non menzionati nel provvedimento, non poteva integrare postumamente la motivazione. La mera mancanza di occupazione non giustifica automaticamente la revoca, anche considerando che la perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. n. 286/1998. Dovevano essere valutati anche la precedente continuità lavorativa, i redditi percepiti, la fruizione della Naspi, i problemi di salute, la capacità reddituale futura e il complessivo inserimento sociale. Le spese sono state compensate; è stata confermata l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 9, commi 3, 4, 7 e 9, d.lgs. n. 286/1998

    Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato; è revocato, tra l’altro, quando vengono meno le condizioni per il rilascio. La disposizione contempla inoltre la possibilità di rilasciare un diverso titolo di soggiorno.

    La revoca per venir meno delle condizioni di rilascio richiede una valutazione concreta e individualizzata della pericolosità sociale, considerando durata del soggiorno e inserimento sociale, familiare e lavorativo; l’amministrazione deve anche valutare, ove pertinente, il rilascio di un diverso titolo di soggiorno.

  • art. 22 d.lgs. n. 286/1998

    La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario.

    La mera attuale disoccupazione non giustifica automaticamente la revoca del permesso di soggiorno UE di lungo periodo; devono essere considerate la storia lavorativa, la situazione reddituale e le ragioni della temporanea difficoltà occupazionale.

  • artt. 7 e 10-bis l. n. 241/1990

    La comunicazione di avvio e il contraddittorio procedimentale sono necessari per consentire all’interessato di rappresentare gli elementi rilevanti in una valutazione discrezionale di revoca; l’omissione è giustificabile soltanto da ragioni di urgenza concrete, attuali e adeguatamente motivate.

  • art. 37 c.p.a.

    La rimessione in termini per errore scusabile è ammessa in presenza di gravi impedimenti di fatto.

    L’espulsione e il rimpatrio del ricorrente durante il termine per impugnare, con le difficoltà connesse al conferimento della procura, possono integrare un grave impedimento di fatto e giustificare d’ufficio la rimessione in termini.

  • art. 29 c.p.a.

    Il termine ordinario per proporre l’azione di annullamento è di sessanta giorni, salvo rimessione in termini quando ricorrano i presupposti dell’errore scusabile.

  • art. 41, comma 5, c.p.a.

    Il termine per la notificazione del ricorso è aumentato di trenta giorni se le parti o alcune di esse risiedono in altro Stato d’Europa, o di novanta giorni se risiedono fuori d’Europa.

    Il TAR non ha chiarito in via definitiva l’applicabilità della disposizione alla fattispecie, decidendo comunque la questione della tempestività mediante rimessione in termini.

  • art. 60 c.p.a.

    La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata all’esito della camera di consiglio cautelare, previo avviso alle parti.

Massime di principio

  • La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, fondata sul venir meno delle condizioni di rilascio, richiede una valutazione concreta, individualizzata e adeguatamente motivata della pericolosità sociale, che tenga conto della durata del soggiorno e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.
  • Prima di adottare la revoca di un permesso di soggiorno UE di lungo periodo, l’amministrazione deve consentire la partecipazione dell’interessato, salvo ragioni di urgenza concrete, attuali e specificamente motivate; il generico richiamo a esigenze di sicurezza futura o a una situazione di marginalità non è sufficiente.
  • Il difetto di partecipazione procedimentale è sostanziale quando impedisce all’interessato di rappresentare fatti potenzialmente decisivi, quali condizioni di salute, radicamento territoriale, residenza, storia lavorativa, redditi e legami sociali, che avrebbero potuto condurre a un diverso esito del procedimento.
  • La motivazione del provvedimento amministrativo non può essere integrata in giudizio mediante elementi o circostanze non menzionati nell’atto impugnato, soprattutto quando tali elementi siano decisivi per dimostrare la pericolosità sociale del destinatario.
  • La mera perdita o mancanza attuale del lavoro non costituisce automaticamente motivo di revoca del permesso di soggiorno; l’amministrazione deve valutare la precedente storia lavorativa, la situazione reddituale, le ragioni della disoccupazione e la possibile capacità reddituale futura, nonché l’eventuale rilascio di un diverso titolo di soggiorno.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
SottomaterieRinnovo e requisito reddituale
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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