Cassazione Penale, Sentenza n. 25229/2024 del 26/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di conferma della condanna (reato ex art.75 D.Lgs. 159/2011) per violazione di legge e vizio di motivazione con i seguenti profili: 1) inutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese dall'imputato nell'immediatezza del fatto (art.350 c.p.p., commi 6 e 7); 2) inutilizzabilità della testimonianza dell'ufficiale di polizia giudiziaria Miele che aveva riferito le affermazioni dell'imputato (art.195, comma 4); 3) illegittimità nell'utilizzo degli esiti delle indagini compiute dagli operanti presso l'ospedale e presso la Centrale 112; 4) mancata acquisizione di prove decisive e mancata rinnovazione dell'istruttoria in appello per esaminare i testi Petrachi e Veronica Hurodovic e per ottenere i tabulati telefonici del 112 (art.495 c.p.p./art.603 c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi: i primi cinque motivi sono aspecifici e la difesa non ha effettuato la "prova di resistenza" ossia non ha spiegato l'incidenza dell'eventuale esclusione degli elementi denunciati sul giudizio finale; la testimonianza degli ufficiali di P.G. (Miele, Filieri) è ammissibile come riferimenti di fatti storici e, ai sensi di art.350 comma 5 e art.195 comma 4, gli operanti possono riferire le verifiche da loro direttamente effettuate (controllo al pronto soccorso, assenza di chiamate al 112); anche escludendo le parti contestate, restano risultanze sufficienti a provare l'identificazione dell'imputato fuori dalla propria abitazione in orario proibito e la mancanza di documentazione o spiegazioni da parte sua, elementi che da soli possono sostenere la condanna; la rinnovazione dell'istruttoria in appello è istituto eccezionale e discrezionale (art.603 c.p.p.) e la mancata escussione di testi indicati in primo grado non costituisce vizio, specie se la parte interessata non ha chiesto l'esame nel corso del dibattimento; il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
D.Lgs. 159/2011, art.75
Norma sostanziale del reato contestato (violazione della misura di prevenzione); la sentenza di merito ha confermato la condanna per tale fattispecie.
cod. proc. pen., art.350, comma 5
"sul luogo e nell'immediatezza del fatto gli ufficiali di polizia giudiziaria ... possono assumere dalla persona notizie e indicazioni utili"
Consente agli ufficiali di P.G., nell'immediatezza, di raccogliere notizie anche senza difensore e impone che gli operanti rendano poi testimonianza su quanto accertato; giustifica l'utilizzabilità delle verifiche svolte dagli agenti.
cod. proc. pen., art.350, commi 6-7
Richiamati dalla difesa per contestare utilizzabilità delle dichiarazioni; la Cassazione ritiene i rilievi aspecifici e non ostativi all'utilizzo, specie se i fatti riferiti restano acquisiti come elementi probatori.
cod. proc. pen., art.195, comma 4
Consente la testimonianza indiretta degli ufficiali o agenti di P.G. sulle dichiarazioni di contenuto narrativo ricevute dall'imputato al di fuori del procedimento; la Corte ha confermato la legittimità di tale testimonianza e la sua valutazione da parte del giudice di merito.
cod. proc. pen., art.495, comma 2
Richiamato dalla difesa in tema di prova decisiva; la Corte ha osservato che i rilievi sono attinenti al rigetto della rinnovazione in appello e che l'istituto applicabile è l'art.603, con conseguente insussistenza del vizio denunciato.
cod. proc. pen., art.603, comma 1
Regola la rinnovazione dell'istruttoria in appello come misura discrezionale e di carattere eccezionale; la Corte ha ritenuto legittimo il rigetto della richiesta sulla base della valutazione di non indispensabilità delle prove richieste.
cod. proc. pen., art.616
Prevede la condanna alle spese e la possibilità di comminare una somma alla cassa delle ammende per i ricorsi infondati o colposi; applicata per condannare il ricorrente a versare euro 3.000.
Massime di principio
- La testimonianza dell'ufficiale o agente di polizia giudiziaria che riferisce verifiche o dichiarazioni acquisite sul posto può essere ammessa come riferito di fatti storici e valutata liberamente dal giudice, ai sensi dell'art.195, comma 4, e art.350 c.p.p.
- In Cassazione il ricorrente che chiede l'esclusione di elementi probatori deve indicare l'impatto concreto dell'esclusione sul giudizio finale (prova di resistenza); motivi aspecifici sono causa di inammissibilità.
- La rinnovazione dell'istruttoria in appello è eccezionale e discrezionale (art.603 c.p.p.): va dimostrata l'indispensabilità della prova richiesta per poter decidere; richieste generiche o tardive possono essere legittimamente respinte.
- La mancata escussione di un teste indicato nel dibattimento è responsabilità della parte che non lo ha richiesto; la parte deve attivarsi tempestivamente per l'acquisizione della testimonianza diretta.
- Anche se alcune dichiarazioni o accertamenti fossero esclusi, il giudice deve valutare se le residue prove sono sufficienti a sostenere la sentenza; l'assenza di documentazione a favore dell'imputato e la riconducibilità degli altri elementi possono mantenere intatto il convincimento del giudice.
- Per contestare l'utilizzabilità di indagini svolte dalla polizia (verifiche in ospedale, controlli al 112) è preferibile ottenere e indicare tempestivamente prove dirette (tabulati, escussione dei testimoni diretti) già in primo grado.
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