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Sentenza

Sentenza n. 5144/2026 - Napoli, Sezione 3

per l'annullamento a) della deliberazione del direttore generale dell’ARPAC n. 617 del 29 settembre 2025, recante l’approvazione del bando di concorso per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 14 unità di personale con il profilo professionale di dirigente ambientale, da inquadrare nel ruolo tecnico secondo la vigente contrattazione collettiva nazionale per l’area delle funzioni locali, nonché della deliberazione del direttore generale dell’ARPAC n. 703 del 10 novembre 2025, recante modifiche e integrazioni al predetto bando; b) della deliberazione del direttore generale dell’ARPAC n. 71 del 31 gennaio 2025, recante l’adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2025/2027; c) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, se ed in quanto lesivi degli interessi e dei diritti del ricorrente.

Giustizia amministrativa202507101

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazioni di approvazione e modifica del bando di concorso per 14 dirigenti ambientali e deliberazione di adozione del PIAO 2025/2027

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione banditrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il bando di concorso e il PIAO sostenendo che l’ARPAC avesse illegittimamente ammesso al concorso numerosi laureati in discipline scientifiche diverse da quelle riconducibili alla professione di biologo. Secondo il ricorrente, le funzioni del dirigente ambientale — comprendenti monitoraggio e controllo ambientale, supervisione di analisi e procedimenti di laboratorio, valutazione di risultati tecnico-analitici, comunicazione del rischio ambientale e supporto ai procedimenti in materia di ambiente e salute — sarebbero state sovrapponibili alle attività riservate ai biologi dalla legge n. 396/1967 e dal d.P.R. n. 328/2001, con conseguente necessità di riservare la selezione agli iscritti all’albo dei biologi. Sono stati dedotti anche la violazione dei principi di coerenza e adeguatezza di cui all’art. 35 d.lgs. n. 165/2001 e l’erronea applicazione del CCNQ del 22 febbraio 2024, ritenendo che l’inserimento delle ARPA nel comparto della sanità imponesse di ricondurre la dirigenza ambientale al ruolo sanitario, nel quale rientrano i biologi. È inoltre intervenuta ad adiuvandum un’associazione, il cui intervento è stato contestato sotto il profilo della mancata notificazione alle altre parti.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile l’intervento ad adiuvandum perché non previamente notificato alle altre parti, in violazione dell’art. 50, comma 2, c.p.a. Nel merito ha respinto il ricorso. Il giudice ha ritenuto che le funzioni del dirigente ambientale, alla luce delle deliberazioni impugnate, dell’art. 9 del bando, del regolamento organizzativo ARPAC e del PIAO, non coincidano con le attività di laboratorio riservate ai biologi. Il dirigente ambientale appartiene al ruolo tecnico, non a quello sanitario, ed è destinato principalmente all’elaborazione e validazione di evidenze tecnico-scientifiche, alla supervisione delle reti di monitoraggio, alla valutazione dei rischi ambientali e naturali, all’applicazione della normativa sul controllo di aria, acqua e suolo, alla gestione delle emissioni industriali e al coordinamento di ispezioni per l’acquisizione di dati ambientali. Tali compiti hanno carattere multidisciplinare e non richiedono necessariamente attività di laboratorio o analisi di marcatori biologici. Il regolamento organizzativo distingue inoltre l’Area Analitica, comprendente i laboratori affidati a dirigenti biologi del ruolo sanitario, dall’Area Territoriale, cui possono essere preposti dirigenti ambientali del ruolo tecnico. È stata quindi esclusa la violazione delle competenze professionali riservate ai biologi e dei principi di coerenza e adeguatezza. Il richiamo al CCNQ del 22 febbraio 2024 è stato ritenuto non decisivo: sebbene il personale non dirigente delle ARPA sia incluso nel comparto sanità, l’art. 7, comma 3, include nell’area delle funzioni locali i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali delle amministrazioni del comparto sanità, consentendo la coesistenza di dirigenti tecnici non appartenenti al ruolo sanitario. Il precedente del Consiglio di Stato richiamato dal ricorrente è stato giudicato inconferente perché relativo a una diversa questione e a una disciplina contrattuale anteriore. Le spese sono state integralmente compensate per la novità della controversia; il contributo unificato è rimasto a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 50, comma 2, c.p.a.

    L’intervento ad adiuvandum deve essere previamente notificato alle altre parti del giudizio; in mancanza, l’intervento è inammissibile.

  • art. 35 d.lgs. n. 165/2001

    I requisiti e le modalità di accesso al pubblico impiego devono essere coerenti e adeguati alle caratteristiche del profilo professionale messo a concorso.

  • art. 3 legge n. 396/1967

    Individua attività professionali proprie del biologo, in particolare quelle di laboratorio concernenti analisi, controlli e identificazione di marcatori biologici; tali competenze non risultano automaticamente estese alle funzioni tecnico-ambientali del dirigente ambientale.

  • art. 31 d.P.R. n. 328/2001

    Delimita ulteriormente le attività professionali dei biologi; la riserva professionale opera per le attività riconducibili a tale ambito, non per funzioni multidisciplinari di monitoraggio e gestione tecnico-ambientale non implicanti attività di laboratorio.

  • art. 6 CCNQ 22 febbraio 2024

    L’inclusione del personale non dirigente delle ARPA nel comparto della sanità non comporta che ogni figura dirigenziale dell’agenzia appartenga al ruolo sanitario.

  • art. 7, comma 3, CCNQ 22 febbraio 2024

    l’area delle funzioni locali ricomprende comunque “i dirigenti amministrativi, tecnici e professionali delle amministrazioni del comparto Sanità di cui all’art. 6 del presente CCNQ”

    La disposizione conferma che nelle amministrazioni del comparto sanità, comprese le ARPA, possono esistere dirigenti tecnici e professionali appartenenti all’area delle funzioni locali e non necessariamente al ruolo sanitario.

Massime di principio

  • La riserva di attività professionali in favore degli iscritti a un albo opera soltanto per le funzioni che presentano effettiva coincidenza con le attività tipiche e legalmente riservate della professione, non per ogni attività amministrativa o tecnico-scientifica genericamente riferita al medesimo settore materiale.
  • Un profilo dirigenziale tecnico-ambientale può essere legittimamente aperto a una pluralità di lauree scientifiche quando le funzioni previste dal bando abbiano natura multidisciplinare e consistano in monitoraggio, valutazione del rischio, gestione delle matrici ambientali, controllo delle emissioni e coordinamento ispettivo, senza implicare lo svolgimento di attività di laboratorio riservate a una specifica professione.
  • La distinzione organizzativa tra ruolo tecnico e ruolo sanitario è rilevante per stabilire se le funzioni del profilo dirigenziale siano riconducibili alle competenze professionali dei biologi: la previsione autonoma di dirigenti biologi nel ruolo sanitario depone contro l’assimilazione del dirigente ambientale tecnico a tale figura.
  • L’inclusione di un’amministrazione nel comparto contrattuale della sanità non determina automaticamente l’inquadramento di tutti i suoi dirigenti nel ruolo sanitario, quando la disciplina contrattuale riconosca espressamente anche dirigenti tecnici e professionali appartenenti all’area delle funzioni locali.
  • L’intervento ad adiuvandum è inammissibile se l’atto di intervento non è previamente notificato alle altre parti del giudizio secondo quanto previsto dal codice del processo amministrativo.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciOrganizzazione degli ordini e collegiDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProfessioni e ordini professionaliProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrerePrincipio di legalità e tipicitàConcorrenza ed evidenza pubblica

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