Cassazione Civile, Ordinanza n. 20796/2022 del 28/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La parte attrice aveva convenuto in giudizio la società proprietaria/occupante di un immobile per ottenere l'accertamento della violazione delle distanze legali previste dal regolamento edilizio comunale. In primo grado la domanda era stata accolta; in appello, dopo rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, la domanda era stata rigettata perché la parete esaminata presentava quattro aperture con alette orientabili verso l'interno, ritenute idonee solo al ricambio d'aria e non alla veduta. La soccombente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, ma la Corte ha rilevato d'ufficio un vizio pregiudiziale di procedibilità: la ricorrente aveva dichiarato che la sentenza d'appello le era stata notificata, ma nel fascicolo depositato in Cassazione mancava la relata di notifica della sentenza impugnata; inoltre la notifica del ricorso risultava eseguita oltre il termine breve di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza. La mancata contestazione da parte del controricorrente non sanava il difetto di deposito richiesto dall'art. 369 c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto decisivo che la ricorrente avesse allegato la notificazione della sentenza impugnata senza depositarne, nei termini, copia autentica munita della relata di notifica, e che comunque il ricorso fosse stato notificato oltre il termine breve decorrente dalla pubblicazione. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 369 c.p.c.
Il deposito della copia autentica della sentenza impugnata munita della relata di notificazione è requisito di procedibilità del ricorso per cassazione quando la parte alleghi la notificazione della sentenza e intenda avvalersi del termine breve.
art. 325 c.p.c.
Se la sentenza è stata notificata, il termine per impugnare è quello breve di sessanta giorni; la sua decorrenza incide sull'onere di deposito della relata di notifica.
art. 327 c.p.c.
In mancanza di allegazione della notificazione della sentenza, l'impugnazione si presume proposta nel termine lungo.
art. 372 c.p.c.
La produzione della relata di notificazione può avvenire anche nei modi consentiti da tale norma, ove ne ricorrano i presupposti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto o declaratoria di improcedibilità dell'impugnazione, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato richiamato dalla Corte.
Massime di principio
- Quando l'impugnante dichiara che la sentenza gravata gli è stata notificata, assume su di sé l'onere di depositare in Cassazione la copia autentica della sentenza con la relata di notificazione, nei termini di cui all'art. 369 c.p.c.; la mancata produzione comporta l'improcedibilità del ricorso.
- Il difetto di deposito della relata di notificazione non è sanato dalla sola mancata contestazione della controparte, trattandosi di vizio rilevabile d'ufficio.
- Se dagli atti risulta che il ricorso è stato notificato oltre il termine breve decorrente dalla pubblicazione della sentenza, l'impugnazione non può essere salvata invocando il regime del termine breve: il ricorso resta improcedibile se non è stato assolto il relativo onere documentale.
- Ai fini del controllo di tempestività dell'impugnazione, rilievo decisivo hanno le allegazioni della parte ricorrente: se la notificazione della sentenza è allegata, opera il termine breve e si attiva l'onere di deposito della relata; in difetto di tale allegazione si guarda al termine lungo.
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