Cassazione Penale, Sentenza n. 10076/2026 del 16/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Cagliari che, in parziale riforma del Tribunale, aveva dichiarato non doversi procedere per l'abuso edilizio per prescrizione e aveva rideterminato la pena per il delitto paesaggistico a 1 anno di reclusione. I ricorrenti hanno dedotto tre motivi: 1) contestazione dell'epoca di inizio lavori (sostenevano che i lavori fossero iniziati tempestivamente il 12/12/2013 in esecuzione del permesso a costruire del 19/12/2012 e che nel 2017 fossero legittimamente in corso per effetto di proroga); 2) contestazione del calcolo della volumetria e della sussistenza del delitto paesaggistico (sostenevano, al limite, la configurabilità di una contravvenzione e non del reato previsto dall'art. 181 d.lgs. 42/2004); 3) per la sola Darnell, contestazione dell'elemento soggettivo (mancanza di dolo per la committente).
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto i ricorsi manifestamente infondati e li ha dichiarati inammissibili. Ha confermato i rilievi di fatto della Corte d'appello: i lavori erano cominciati non prima di ottobre 2017 (attestato dalla comunicazione dell'ing. Nonnoi e dalle foto aeree/Google Earth), il permesso a costruire era decaduto (anche in forza di pronunce del Consiglio di Stato che hanno riconosciuto gli abusi e la legittimità dei provvedimenti demolitori), e l'aumento volumetrico è risultato superiore al 30% con conseguente configurabilità del delitto paesaggistico ex art. 181, comma 1-bis, d.lgs. n. 42/2004. Quanto al dolo della committente, la Corte ha ritenuto che, nonostante la nazionalità straniera e la presunta ignoranza normativa, la Darnell avesse un obbligo di informazione e fosse stata aggiornata dai professionisti di fiducia, giustificando la valutazione di responsabilità. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento di una somma determinata in via equitativa in base alla sentenza della Corte costituzionale n.186/2000.
Norme richiamate
d.lgs. n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), art. 181, comma 1-bis
art. 181, comma 1-bis, d.lgs. n. 42 del 2004
La Corte ha ritenuto integrato il delitto paesaggistico per il superamento di oltre il 30% della volumetria della costruzione originaria; ciò giustifica la condanna penale prevista dall'art.181, comma 1-bis
codice di procedura penale, art. 616
Applicazione per l'onere delle spese a carico dei ricorrenti in caso di ricorsi inammissibili; la Corte ha disposto il rimborso delle spese del procedimento da parte dei ricorrenti
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
La Corte ha fatto riferimento al principio secondo cui, non essendovi motivo di ritenere che i ricorsi siano stati presentati con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, si può prevedere un versamento equitativo da parte dei ricorrenti
Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 2854 del 26/03/2024
Cons. Stato, Sez. VI, n. 2854/2024
Decisione amministrativa richiamata per confermare la decadenza del permesso a costruire, il riconoscimento degli abusi edilizi e la legittimità dei provvedimenti demolitori; valore probatorio e conferma della condivisa valutazione di illegittimità amministrativa
Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 4584 del 06/06/2022
Cons. Stato, Sez. VI, n. 4584/2022
Richiamata per ribadire la correttezza del diniego della compatibilità paesaggistica e dei provvedimenti amministrativi collegati
Massime di principio
- Le questioni sull'epoca di inizio lavori sono prevalentemente di fatto: decisioni fondate su documenti (comunicazioni ufficiali del direttore dei lavori) e su elementi oggettivi (foto aeree, Google Earth) sono difficili da rimettere in discussione in sede di legittimità salvo vizi di motivazione
- Una pronuncia amministrativa definitiva (es. del Consiglio di Stato) che accerti la decadenza del titolo edilizio e l'esistenza di abusi costituisce elemento fortemente vincolante e persuasivo anche nel processo penale
- Per la qualificazione tra contravvenzione urbanistica e delitto paesaggistico rileva il superamento della soglia percentuale di volumetria (oltre il 30%): tale soglia è criterio determinante e la relativa verifica richiede valutazioni tecniche che, se adeguatamente motivate, sono difficili da riformare in Cassazione
- L'elemento soggettivo della committente non si esclude automaticamente per la nazionalità straniera o per la presunta ignoranza delle norme: la circostanza che la committente fosse seguita da professionisti e fosse aggiornata sugli atti può far ritenere la consapevolezza o la colpa rilevante
- La produzione di prove documentali tempestive (comunicazioni di inizio lavori, permessi, foto aeree, sentenze amministrative) è cruciale: chi contesta l'esito probatorio deve dimostrare l'illogicità, la contraddittorietà o la manifesta insussistenza della motivazione di merito
- Ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare l'addebito delle spese processuali ex art. 616 c.p.p. e misure di ristoro equitative in base alla giurisprudenza costituzionale
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