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Ordinanza

Ordinanza n. 1670/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del Decreto Dirigenziale n. 25 del 13.5.2026, con il quale è stato revocato ex art. 21 quinquies L. 7 agosto 1990, n.241, il Nulla Osta idraulico in sanatoria rilasciato con Decreto Dirigenziale n.39 del 06.06.2022; - della Comunicazione di avvio del procedimento ex artt. 7 e ss. Legge n. 241/90 di revoca del Decreto Dirigenziale n.39 del 6 giugno 2022, prot. n.0005160 del 21.4.2026; - nonché di ogni altro atto preordinato, connesso, presupposto, non conosciuto e consequenziale, se ed in quanto lesivo per la ricorrente.

Giustizia amministrativa202603403

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto consortile di revoca del Nulla Osta idraulico in sanatoria rilasciato nel 2022

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (titolare autorizzazione)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il decreto dirigenziale con cui il Consorzio di Bonifica ha revocato ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990 il Nulla Osta idraulico in sanatoria precedentemente rilasciato, nonché la comunicazione di avvio del procedimento di revoca e gli atti connessi. Il Consorzio ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica alla Regione Campania. In sede cautelare, la ricorrente ha dedotto, tra gli altri profili, l’incompetenza del Consorzio, sostenendo che esso fosse privo del potere di ritirare il Nulla Osta idraulico. La controversia incideva anche sull’istanza di modifica dell’AUA, per la quale la Città Metropolitana di Napoli aveva richiesto la disponibilità di un Nulla Osta idraulico vigente.

La decisione

Il TAR ha ritenuto di poter prescindere dall’eccezione di inammissibilità, poiché la Regione Campania non riveste la qualifica di controinteressata rispetto alla conservazione dell’atto impugnato. Ha ravvisato apprezzabili profili di fumus boni iuris in relazione alla dedotta incompetenza del Consorzio, qualificato come soggetto privo di potere rispetto al ritiro del Nulla Osta idraulico. Ha inoltre ritenuto sussistente il periculum in mora, poiché la revoca impediva, allo stato, di disporre di un Nulla Osta vigente necessario per la definizione dell’istanza di modifica dell’AUA. Di conseguenza, ha accolto la domanda cautelare e sospeso l’efficacia del decreto consortile di revoca. La sospensione è stata disposta facendo salve le valutazioni dell’Amministrazione competente sulla perdurante congruità del Nulla Osta rispetto al mutato stato dei luoghi e alle modifiche del ciclo produttivo. Il merito è stato rinviato all’udienza pubblica del 23 febbraio 2027 e le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    Il decreto impugnato è stato adottato richiamando la disposizione sulla revoca del provvedimento amministrativo; la legittimità dell’esercizio del potere di ritiro è stata tuttavia posta in discussione, in sede cautelare, sotto il profilo dell’incompetenza dell’ente emanante.

  • artt. 7 e ss. l. 241/1990

    Comunicazione di avvio del procedimento

    Le disposizioni sono richiamate con riferimento alla comunicazione di avvio del procedimento di revoca, anch’essa impugnata dalla società.

  • art. 55 c.p.a.

    domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato

    La domanda cautelare è stata esaminata ai fini della verifica del fumus boni iuris e del periculum in mora.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la deduzione di incompetenza dell’amministrazione emanante può integrare un apprezzabile fumus boni iuris quando l’ente risulti privo del potere di ritirare il titolo amministrativo controverso.
  • Sussiste il periculum in mora quando l’efficacia dell’atto di revoca priva l’interessato di un titolo necessario per la definizione di un ulteriore procedimento amministrativo, quale quello relativo alla modifica di un’autorizzazione ambientale.
  • La sospensione cautelare di un atto di revoca può essere disposta senza pregiudicare le valutazioni dell’amministrazione effettivamente competente sulla perdurante congruità del titolo rispetto al mutamento dello stato dei luoghi e delle attività svolte.
  • Un’amministrazione non è controinteressata, ai fini della necessaria notifica del ricorso, se non vanta un interesse qualificato alla conservazione dell’atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieAutotutelaTutela cautelareAIA, AUA e autorizzazioni ambientali
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativoAmbiente
IstitutiIncompetenzaTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrereAutotutela decisoria

Testo integrale

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